XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4666
Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la normativa per
l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo
necessita delle modifiche richieste dalla decisione del
Consiglio europeo del maggio 2002, che prevede tra l'altro
l'incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e
quella di parlamentare europeo.
Tale incompatibilità ha una ratio ben comprensibile.
L'intento è quello di evitare che gli stessi soggetti vengano
coinvolti, in diverse sedi, nel processo legislativo e
decisionale europeo che, come è noto, prevede l'approvazione
delle direttive da parte del Parlamento europeo e il loro
recepimento nella legislazione nazionale da parte dei
Parlamenti di ciascuno degli Stati membri.
Vigente questo meccanismo, il parlamentare europeo che sia
anche parlamentare nazionale si trova a votare due volte per
il medesimo provvedimento. Va quindi introdotta una
separazione più netta dei corpi legislativi ai diversi
livelli, in modo tale che i voti di ciascun organo chiamato a
pronunciarsi (Parlamento europeo, Consiglio europeo e
Parlamenti nazionali), siano espressi in piena e totale
autonomia. Del resto, a questo scopo, è già prevista
l'incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e di
membro del Governo di uno degli Stati membri.
La presente proposta di legge rafforza ulteriormente tale
separazione, prevedendo l'ineleggibilità dei membri del
Governo, in modo tale che non si abbia in alcun caso una
sovrapposizione, seppur temporanea, tra i membri dei due
organismi che concorrono al processo legislativo (il Consiglio
e il Parlamento europeo). Inoltre, tale norma è utile anche al
fine di evitare di ingannare l'elettorato. Il membro del
Governo, infatti, molto difficilmente opterà per la carica di
parlamentare europeo, se eletto.
L'articolo 1 della proposta di legge modifica l'articolo 6
della legge n. 18 del 1979, recante norme per l'elezione dei
rappresentanti italiani al Parlamento europeo, estendendo i
casi di incompatibilità ai parlamentari italiani.
L'articolo 2 stabilisce l'ineleggibilità dei membri del
Governo (quindi del Presidente del Consiglio dei ministri, dei
Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato)
alla carica di parlamentare europeo.