XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4666




        Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la normativa per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo necessita delle modifiche richieste dalla decisione del Consiglio europeo del maggio 2002, che prevede tra l'altro l'incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parlamentare europeo.
        Tale incompatibilità ha una ratio ben comprensibile. L'intento è quello di evitare che gli stessi soggetti vengano coinvolti, in diverse sedi, nel processo legislativo e decisionale europeo che, come è noto, prevede l'approvazione delle direttive da parte del Parlamento europeo e il loro recepimento nella legislazione nazionale da parte dei Parlamenti di ciascuno degli Stati membri.
        Vigente questo meccanismo, il parlamentare europeo che sia anche parlamentare nazionale si trova a votare due volte per il medesimo provvedimento. Va quindi introdotta una separazione più netta dei corpi legislativi ai diversi livelli, in modo tale che i voti di ciascun organo chiamato a pronunciarsi (Parlamento europeo, Consiglio europeo e Parlamenti nazionali), siano espressi in piena e totale autonomia. Del resto, a questo scopo, è già prevista l'incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e di membro del Governo di uno degli Stati membri.
        La presente proposta di legge rafforza ulteriormente tale separazione, prevedendo l'ineleggibilità dei membri del Governo, in modo tale che non si abbia in alcun caso una sovrapposizione, seppur temporanea, tra i membri dei due organismi che concorrono al processo legislativo (il Consiglio e il Parlamento europeo). Inoltre, tale norma è utile anche al fine di evitare di ingannare l'elettorato. Il membro del Governo, infatti, molto difficilmente opterà per la carica di parlamentare europeo, se eletto.
        L'articolo 1 della proposta di legge modifica l'articolo 6 della legge n. 18 del 1979, recante norme per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, estendendo i casi di incompatibilità ai parlamentari italiani.
        L'articolo 2 stabilisce l'ineleggibilità dei membri del Governo (quindi del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato) alla carica di parlamentare europeo.




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