XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4659
Onorevoli Colleghi! - Il secondo comma dell'articolo 75
della Costituzione sancisce l'inammissibilità del
referendum abrogativo per alcune tipologie di leggi, tra
le quali non compaiono le leggi elettorali degli organi
costituzionali (o di rilevanza costituzionale). Nel progetto
di Costituzione licenziato dalla Commissione dei 75, e
presentato all'Assemblea Costituente a fine gennaio 1947, il
secondo comma dell'articolo 75 prevedeva l'esclusione dal
referendum abrogativo delle leggi tributarie, di
bilancio e di autorizzazione alla ratifica di trattati
internazionali, ma - rispetto al testo approvato dalla
Commissione dei 75 - erano stati presentati emendamenti, poi
approvati dall'Assemblea Costituente, che estendevano la
previsione di esclusione dal referendum anche alle leggi
elettorali, di amnistia e di indulto.
Nonostante le modifiche introdotte, nel testo definitivo
dell'articolo 75 della Costituzione non vi è alcun riferimento
alle leggi elettorali e, come ha anche scritto il Presidente
Ruini (Il referendum popolare e la revisione della
Costituzione, Giuffrè 1953), l'omissione - per un mero
errore materiale o a causa di un errore nel coordinamento
finale del testo - della parola "elettorali" dal testo
definitivo dell'articolo 75 non può non porsi in contrasto con
la volontà e la decisione dei padri costituenti, e quindi
"viziare" l'articolo in questione.
La presente proposta di legge costituzionale - che
riprende una proposta già presentata nella scorsa legislatura
da deputati del gruppo parlamentare di Rifondazione Comunista
(atto Camera n. 2868) - ha la finalità, da un lato, di
"rendere giustizia" alle decisioni e alla volontà
dell'Assemblea Costituente e, dall'altro, di garantire la
costante operatività delle leggi elettorali e la loro totale
riformulazione unicamente in sede legislativa.
La Corte costituzionale, del resto, già nella sentenza n.
32 del 1993, nel ribadire e sintetizzare i criteri enunciati
nella giurisprudenza precedente, ha comunque limitato
l'ammissibilità del referendum abrogativo di leggi
elettorali "alla duplice condizione che i quesiti siano
omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria,
e ne risulti una coerente normativa residua, immediatamente
applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di
inerzia legislativa, la costante operatività dell'organo",
negando espressamente, peraltro, la superiorità di grado, nel
sistema delle fonti, della deliberazione referendaria rispetto
alla legge ordinaria (sentenza n. 5 del 1995).