XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4659




        Onorevoli Colleghi! - Il secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione sancisce l'inammissibilità del referendum abrogativo per alcune tipologie di leggi, tra le quali non compaiono le leggi elettorali degli organi costituzionali (o di rilevanza costituzionale). Nel progetto di Costituzione licenziato dalla Commissione dei 75, e presentato all'Assemblea Costituente a fine gennaio 1947, il secondo comma dell'articolo 75 prevedeva l'esclusione dal referendum abrogativo delle leggi tributarie, di bilancio e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, ma - rispetto al testo approvato dalla Commissione dei 75 - erano stati presentati emendamenti, poi approvati dall'Assemblea Costituente, che estendevano la previsione di esclusione dal referendum anche alle leggi elettorali, di amnistia e di indulto.
        Nonostante le modifiche introdotte, nel testo definitivo dell'articolo 75 della Costituzione non vi è alcun riferimento alle leggi elettorali e, come ha anche scritto il Presidente Ruini (Il referendum popolare e la revisione della Costituzione, Giuffrè 1953), l'omissione - per un mero errore materiale o a causa di un errore nel coordinamento finale del testo - della parola "elettorali" dal testo definitivo dell'articolo 75 non può non porsi in contrasto con la volontà e la decisione dei padri costituenti, e quindi "viziare" l'articolo in questione.
        La presente proposta di legge costituzionale - che riprende una proposta già presentata nella scorsa legislatura da deputati del gruppo parlamentare di Rifondazione Comunista (atto Camera n. 2868) - ha la finalità, da un lato, di "rendere giustizia" alle decisioni e alla volontà dell'Assemblea Costituente e, dall'altro, di garantire la costante operatività delle leggi elettorali e la loro totale riformulazione unicamente in sede legislativa.
        La Corte costituzionale, del resto, già nella sentenza n. 32 del 1993, nel ribadire e sintetizzare i criteri enunciati nella giurisprudenza precedente, ha comunque limitato l'ammissibilità del referendum abrogativo di leggi elettorali "alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell'organo", negando espressamente, peraltro, la superiorità di grado, nel sistema delle fonti, della deliberazione referendaria rispetto alla legge ordinaria (sentenza n. 5 del 1995).




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