XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4612




        Onorevoli Deputati! - Il presente Accordo con il Kuwait risponde all'esigenza di promuovere la cooperazione giudiziaria in campo civile, garantendo la certezza del diritto, facilitando il riconoscimento reciproco delle decisioni e delle sentenze, favorendo l'avvicinamento delle disposizioni processuali e rimuovendo gli ostacoli creati dalle disparità legislative tra i due ordinamenti.
        Le disposizioni generali, contenute nel capitolo I dell'Accordo, disciplinano innanzitutto l'ambito di applicazione dello stesso, quindi la materia civile comprendente anche il diritto commerciale, il diritto del lavoro e le questioni attinenti allo stato civile delle persone (articolo 1).
        Esse garantiscono poi la parità di trattamento nei confronti dei cittadini di una Parte e dei loro beni sul territorio dell'altra Parte (articolo 2), l'esclusione dalla cautio judicatum solvi quando questi adiscano l'autorità giudiziaria dell'altra Parte (articolo 3), il godimento del gratuito patrocinio e la dispensa dal pagamento di tasse o spese procedurali alle stesse condizioni dei cittadini residenti sul territorio dell'altra Parte (articolo 4).
        Si precisa, inoltre, che le disposizioni applicate alle persone fisiche riguardano anche le persone giuridiche che abbiano la propria sede principale o le loro filiali con attività principale nel territorio di una delle Parti contraenti (articolo 5).
        Nel capitolo II dell'Accordo si specificano, invece, gli istituti e gli strumenti dell'assistenza giudiziaria, prevedendo l'esecuzione di commissioni rogatorie e la notificazione di atti giudiziari, lo scambio di informazioni normative e la trasmissione di atti dello stato civile necessari durante un procedimento (articolo 7).
        Sono dettate in maniera puntuale le modalità necessarie all'utilizzo dei citati strumenti di assistenza, prevedendo, comunque la facoltà di opporre rifiuto alla richiesta di assistenza giudiziaria, qualora si ritenga che tale richiesta possa arrecare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza o all'ordine pubblico della Parte richiesta (articolo 8).
        Sono designate quali autorità centrali i rispettivi Ministeri della giustizia (articolo 9) per lo scambio degli atti e si prevede l'uso delle lingue madri e della lingua inglese (articolo 10); quanto alle spese si prevede la possibilità per la Parte richiesta di ottenere il rimborso delle sole spese relative agli esperti, ai traduttori ed ai testimoni (articolo 11).
        Vengono precisate le modalità di scambio delle commissioni rogatorie con indicazione dei documenti e delle informazioni necessari a dare attuazione all'istanza (articolo 12) e si stabilisce che la Parte richiesta applica nell'adempimento della commissione rogatoria la propria legge processuale, salvo che la Parte richiedente faccia espressa richiesta di applicazione della propria legge e purché questa non contrasti con la legge nazionale della Parte richiesta (articolo 13).
        Le modalità e le procedure previste per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze sono stabilite al capitolo III dell'Accordo.
        Sono riconosciute le sentenze definitive relative a cause civili, commerciali, del lavoro e sullo stato civile, nonché le transazioni che pongano fine alle controversie e che siano state approvate dall'autorità giudiziaria, le sentenze definitive ed eseguibili emesse dai tribunali penali per la parte che si riferisca a risarcimenti del danno o restituzioni di beni, gli atti autenticati che possano essere eseguiti coattivamente (articolo 16).
        Vengono poi fissate in maniera puntuale le condizioni in presenza delle quali le sentenze e gli atti autenticati possono essere riconosciuti ed eseguiti.
        In particolare, spetta all'autorità giudiziaria dello Stato in cui la decisione deve essere eseguita la verifica della sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento (garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, rispetto del principio del ne bis in idem e della litispendenza, conformità ai princìpi fondamentali dell'ordinamento, della sicurezza e dell'ordine pubblico dello Stato ove è richiesta l'esecuzione, articoli 17 e 18). Vengono inoltre indicate le modalità previste per la presentazione della domanda e i documenti che devono essere presentati per vedere riconosciuta una sentenza, nonché il procedimento che deve essere seguito (articolo 19).
        Nel capitolo IV è indicata la via diplomatica per la risoluzione di controversie generate dall'interpretazione e dalla applicazione dell'Accordo (articolo 22), nonché le modalità per lo scambio di informazioni sulle disposizioni di legge e sulla giurisprudenza applicabili, nonché sui rispettivi sistemi giudiziari (articolo 24).
        Sono infine indicate le modalità di entrata in vigore dell'Accordo (articoli 23 e 25).
        Le disposizioni contenute nell'Accordo in esame sono pienamente compatibili con l'ordinamento nazionale e non richiedono norme di adeguamento.
        Dall'applicazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Alle spese del tutto eventuali che dovessero derivare si provvede mediante gli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.
        Da ciò deriva che non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        
Il presente Accordo è volto a promuovere la cooperazione giudiziaria in campo civile tra il Governo dello Stato del Kuwait e il Governo della Repubblica italiana facilitando i rapporti fra i cittadini e le imprese dei due Paesi e rimuovendo le disparità legislative tra i due ordinamenti.


B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

      
Il quadro normativo sul quale il presente Accordo incide, in gran parte armonizzandosi con lo stesso, è rappresentato dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.


C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          
L'Accordo in questione è compatibile con i princìpi seguiti in ambito comunitario nei rapporti di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.


D) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

          
L'Accordo con il Kuwait non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.


E) Analisi della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

          
Il provvedimento, come precedentemente meglio illustrato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.


F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

          
La materia non è suscettibile di delegificazione.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          
Non sono introdotte nuove definizioni normative nel testo.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

          
I riferimenti operati sono corretti.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

          
Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella, tenuto conto del tipo di intervento proposto (accordo internazionale).

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

          L'Accordo non determina alcuna abrogazione di testi normativi.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

          
Il presente Accordo internazionale disciplina la materia civile comprendente anche il diritto commerciale, il diritto del lavoro e le questioni attinenti allo stato civile delle persone. Vengono inoltre individuati gli strumenti per attuare in concreto l'assistenza e la cooperazione giudiziaria o per consentire il riconoscimento delle sentenze e degli altri atti, compresi gli arbitrati, emessi nei due Stati.
          L'Amministrazione coinvolta è innanzitutto quella della giustizia. E' inoltre interessato il Ministero degli affari esteri nella parte in cui è indicata la via diplomatica per la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle norme della Convenzione.


B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

          
L'Accordo migliora la protezione giuridica dei cittadini e delle imprese italiane nei rapporti con le controparti del Kuwait in conformità con i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.


C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio-lungo periodo.

          
L'Accordo in questione tende a rendere compatibile la normativa italiana con i princìpi internazionali seguiti in materia di assistenza a di cooperazione giudiziaria.


D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

          
Non sembrano ravvisarsi allo stato i presupposti in oggetto tenuto conto della natura dell'accordo in questione.


E) Aree di "criticità".

          
Non si ravvisano, allo stato, aree di criticità.
F) Opzioni alternative alla regolazione, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

          
Non si ravvisano opzioni di tale tipo.


G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

          
L'Accordo internazionale appare lo strumento tecnico-normativo più rispondente alla materia trattata.




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