XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4612
Onorevoli Deputati! - Il presente Accordo con il Kuwait
risponde all'esigenza di promuovere la cooperazione
giudiziaria in campo civile, garantendo la certezza del
diritto, facilitando il riconoscimento reciproco delle
decisioni e delle sentenze, favorendo l'avvicinamento delle
disposizioni processuali e rimuovendo gli ostacoli creati
dalle disparità legislative tra i due ordinamenti.
Le disposizioni generali, contenute nel capitolo I
dell'Accordo, disciplinano innanzitutto l'ambito di
applicazione dello stesso, quindi la materia civile
comprendente anche il diritto commerciale, il diritto del
lavoro e le questioni attinenti allo stato civile delle
persone (articolo 1).
Esse garantiscono poi la parità di trattamento nei
confronti dei cittadini di una Parte e dei loro beni sul
territorio dell'altra Parte (articolo 2), l'esclusione dalla
cautio judicatum solvi quando questi adiscano l'autorità
giudiziaria dell'altra Parte (articolo 3), il godimento del
gratuito patrocinio e la dispensa dal pagamento di tasse o
spese procedurali alle stesse condizioni dei cittadini
residenti sul territorio dell'altra Parte (articolo 4).
Si precisa, inoltre, che le disposizioni applicate alle
persone fisiche riguardano anche le persone giuridiche che
abbiano la propria sede principale o le loro filiali con
attività principale nel territorio di una delle Parti
contraenti (articolo 5).
Nel capitolo II dell'Accordo si specificano, invece, gli
istituti e gli strumenti dell'assistenza giudiziaria,
prevedendo l'esecuzione di commissioni rogatorie e la
notificazione di atti giudiziari, lo scambio di informazioni
normative e la trasmissione di atti dello stato civile
necessari durante un procedimento (articolo 7).
Sono dettate in maniera puntuale le modalità necessarie
all'utilizzo dei citati strumenti di assistenza, prevedendo,
comunque la facoltà di opporre rifiuto alla richiesta di
assistenza giudiziaria, qualora si ritenga che tale richiesta
possa arrecare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza o
all'ordine pubblico della Parte richiesta (articolo 8).
Sono designate quali autorità centrali i rispettivi
Ministeri della giustizia (articolo 9) per lo scambio degli
atti e si prevede l'uso delle lingue madri e della lingua
inglese (articolo 10); quanto alle spese si prevede la
possibilità per la Parte richiesta di ottenere il rimborso
delle sole spese relative agli esperti, ai traduttori ed ai
testimoni (articolo 11).
Vengono precisate le modalità di scambio delle commissioni
rogatorie con indicazione dei documenti e delle informazioni
necessari a dare attuazione all'istanza (articolo 12) e si
stabilisce che la Parte richiesta applica nell'adempimento
della commissione rogatoria la propria legge processuale,
salvo che la Parte richiedente faccia espressa richiesta di
applicazione della propria legge e purché questa non contrasti
con la legge nazionale della Parte richiesta (articolo 13).
Le modalità e le procedure previste per il riconoscimento
e l'esecuzione di sentenze sono stabilite al capitolo III
dell'Accordo.
Sono riconosciute le sentenze definitive relative a cause
civili, commerciali, del lavoro e sullo stato civile, nonché
le transazioni che pongano fine alle controversie e che siano
state approvate dall'autorità giudiziaria, le sentenze
definitive ed eseguibili emesse dai tribunali penali per la
parte che si riferisca a risarcimenti del danno o restituzioni
di beni, gli atti autenticati che possano essere eseguiti
coattivamente (articolo 16).
Vengono poi fissate in maniera puntuale le condizioni in
presenza delle quali le sentenze e gli atti autenticati
possono essere riconosciuti ed eseguiti.
In particolare, spetta all'autorità giudiziaria dello
Stato in cui la decisione deve essere eseguita la verifica
della sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento
(garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio,
rispetto del principio del ne bis in idem e della
litispendenza, conformità ai princìpi fondamentali
dell'ordinamento, della sicurezza e dell'ordine pubblico dello
Stato ove è richiesta l'esecuzione, articoli 17 e 18). Vengono
inoltre indicate le modalità previste per la presentazione
della domanda e i documenti che devono essere presentati per
vedere riconosciuta una sentenza, nonché il procedimento che
deve essere seguito (articolo 19).
Nel capitolo IV è indicata la via diplomatica per la
risoluzione di controversie generate dall'interpretazione e
dalla applicazione dell'Accordo (articolo 22), nonché le
modalità per lo scambio di informazioni sulle disposizioni di
legge e sulla giurisprudenza applicabili, nonché sui
rispettivi sistemi giudiziari (articolo 24).
Sono infine indicate le modalità di entrata in vigore
dell'Accordo (articoli 23 e 25).
Le disposizioni contenute nell'Accordo in esame sono
pienamente compatibili con l'ordinamento nazionale e non
richiedono norme di adeguamento.
Dall'applicazione dell'Accordo non derivano nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Alle spese del
tutto eventuali che dovessero derivare si provvede mediante
gli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.
Da ciò deriva che non si rende necessaria la relazione
tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della
legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il presente Accordo è volto a promuovere la cooperazione
giudiziaria in campo civile tra il Governo dello Stato del
Kuwait e il Governo della Repubblica italiana facilitando i
rapporti fra i cittadini e le imprese dei due Paesi e
rimuovendo le disparità legislative tra i due ordinamenti.
B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme
proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Il quadro normativo sul quale il presente Accordo incide,
in gran parte armonizzandosi con lo stesso, è rappresentato
dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema
italiano di diritto internazionale privato.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
L'Accordo in questione è compatibile con i princìpi
seguiti in ambito comunitario nei rapporti di cooperazione
giudiziaria tra gli Stati membri.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con le
competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
L'Accordo con il Kuwait non presenta aspetti di
interferenza o di incompatibilità con le competenze
costituzionali delle regioni.
E) Analisi della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali.
Il provvedimento, come precedentemente meglio illustrato,
non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti
locali.
F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della
piena utilizzazione delle possibilità di
delegificazione.
La materia non è suscettibile di delegificazione.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso.
Non sono introdotte nuove definizioni normative nel
testo.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle
successive modificazioni ed integrazioni subite dai
medesimi.
I riferimenti operati sono corretti.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni
vigenti.
Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella, tenuto
conto del tipo di intervento proposto (accordo
internazionale).
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di
disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel testo normativo.
L'Accordo non determina alcuna abrogazione di testi
normativi.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento con particolare riguardo
all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti
destinatari e dei soggetti coinvolti.
Il presente Accordo internazionale disciplina la materia
civile comprendente anche il diritto commerciale, il diritto
del lavoro e le questioni attinenti allo stato civile delle
persone. Vengono inoltre individuati gli strumenti per attuare
in concreto l'assistenza e la cooperazione giudiziaria o per
consentire il riconoscimento delle sentenze e degli altri
atti, compresi gli arbitrati, emessi nei due Stati.
L'Amministrazione coinvolta è innanzitutto quella della
giustizia. E' inoltre interessato il Ministero degli affari
esteri nella parte in cui è indicata la via diplomatica per la
risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione e
l'applicazione delle norme della Convenzione.
B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche
prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di
un intervento normativo.
L'Accordo migliora la protezione giuridica dei cittadini
e delle imprese italiane nei rapporti con le controparti del
Kuwait in conformità con i princìpi fondamentali
dell'ordinamento giuridico italiano.
C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di
medio-lungo periodo.
L'Accordo in questione tende a rendere compatibile la
normativa italiana con i princìpi internazionali seguiti in
materia di assistenza a di cooperazione giudiziaria.
D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa,
finanziaria, economica e sociale.
Non sembrano ravvisarsi allo stato i presupposti in
oggetto tenuto conto della natura dell'accordo in
questione.
E) Aree di "criticità".
Non si ravvisano, allo stato, aree di criticità.
F) Opzioni alternative alla regolazione, valutazione
delle opzioni regolatorie possibili.
Non si ravvisano opzioni di tale tipo.
G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più
appropriato.
L'Accordo internazionale appare lo strumento
tecnico-normativo più rispondente alla materia trattata.