XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4608




        Onorevoli Colleghi! - Il comma 1-quater dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di detenzione domiciliare, consente attualmente al magistrato di sorveglianza, qualora l'istanza di applicazione di tale misura alternativa sia proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, di disporre, in via provvisoria (cioè, sino alla decisione del tribunale di sorveglianza) e urgente, la detenzione domiciliare del condannato a pena detentiva definitiva, nei soli casi descritti dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo.
        Questa possibilità non sussiste, dunque, nell'ipotesi - richiamata dal comma 1-ter- di malattia gravissima, ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, benché, per il disposto dell'articolo 684, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza potrebbe, in tali evenienze, concedere (sempre provvisoriamente) addirittura il differimento dell'esecuzione della pena.
        Non appare però ragionevole che, con riguardo alle medesime situazioni, il magistrato di sorveglianza - fino alla decisione del tribunale di sorveglianza - non possa concedere al condannato di espiare la pena definitiva in regime di detenzione domiciliare, laddove potrebbe addirittura disporre la sospensione dell'esecuzione.
        Con la presente iniziativa legislativa si propone dunque la modifica all'articolo 47-ter, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975, introducendo, nel testo, anche il riferimento alle ipotesi descritte dal comma 1-ter del medesimo articolo.




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