XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4608
Onorevoli Colleghi! - Il comma 1-quater
dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.
354, in materia di detenzione domiciliare, consente
attualmente al magistrato di sorveglianza, qualora l'istanza
di applicazione di tale misura alternativa sia proposta dopo
che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, di disporre, in
via provvisoria (cioè, sino alla decisione del tribunale di
sorveglianza) e urgente, la detenzione domiciliare del
condannato a pena detentiva definitiva, nei soli casi
descritti dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo.
Questa possibilità non sussiste, dunque, nell'ipotesi -
richiamata dal comma 1-ter- di malattia gravissima, ai
sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, benché, per
il disposto dell'articolo 684, comma 2, del codice di
procedura penale, il magistrato di sorveglianza potrebbe, in
tali evenienze, concedere (sempre provvisoriamente)
addirittura il differimento dell'esecuzione della pena.
Non appare però ragionevole che, con riguardo alle
medesime situazioni, il magistrato di sorveglianza - fino alla
decisione del tribunale di sorveglianza - non possa concedere
al condannato di espiare la pena definitiva in regime di
detenzione domiciliare, laddove potrebbe addirittura disporre
la sospensione dell'esecuzione.
Con la presente iniziativa legislativa si propone dunque
la modifica all'articolo 47-ter, comma 1-quater,
della legge n. 354 del 1975, introducendo, nel testo, anche
il riferimento alle ipotesi descritte dal comma 1-ter
del medesimo articolo.