XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4607
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 325 del codice di
procedura penale disciplina il ricorso per cassazione contro
le ordinanze emesse "a norma degli articoli 322-bis e
324", in esito, quindi, all'appello e al riesame dei
provvedimenti in materia di sequestro.
La norma in questione ha un vasto ambito applicativo:
infatti, ai sensi dell'articolo 324 del medesimo codice, si
decide sulla richiesta di riesame contro l'ordinanza di
sequestro conservativo (articolo 318), contro il decreto di
sequestro preventivo (articolo 322), contro il decreto di
sequestro cosiddetto "probatorio" (articolo 257) e, altresì,
contro il decreto di convalida del sequestro operato
d'iniziativa dalla polizia giudiziaria (articolo 355, commi 3
e 4).
Tali provvedimenti di sequestro, d'altronde, possono avere
ad oggetto, e anzi frequentemente colpiscono, beni - mobili e
immobili - di grande rilevanza economica, quali edifici e
aziende, pur se appartenenti a persone estranee al reato,
perciò neppure sottoposte alle indagini, solo che si assuma un
collegamento, anche indiretto, tra quel bene e la fattispecie
criminosa per la quale si procede.
E' evidente, allora, che la tutela giurisdizionale
costituzionalmente garantita (articoli 24 e 111 della
Costituzione) contro tali provvedimenti di sequestro dovrebbe
essere tendenzialmente piena, trattandosi di salvaguardare
beni e interessi cui fa riferimento, innanzi tutto, la stessa
Carta fondamentale: la proprietà privata (articolo 42 della
Costituzione), la libertà d'iniziativa economica privata
(articolo 41 della Costituzione), il principio di personalità
della responsabilità penale (articolo 27 della
Costituzione).
Eppure, l'attuale formulazione dell'articolo 325, comma 1,
del codice di procedura penale, consente di dedurre, come
motivo di ricorso per cassazione contro le decisioni assunte
in sede di riesame, ai sensi dell'articolo 324, o di appello,
ai sensi dell'articolo 322-bis, la sola "violazione di
legge".
La giurisprudenza, a fronte di questo dato letterale,
aveva in qualche caso ritenuto ammissibili i ricorsi proposti
per i vizi della motivazione, osservando che l'obbligo di
motivare le ordinanze è imposto dall'articolo 125 del medesimo
codice di procedura penale e argomentando di conseguenza che
la violazione di tale obbligo (nelle ipotesi di mancanza o
manifesta illogicità della motivazione) si tradurrebbe in una
violazione della legge processuale.
Tuttavia, ben presto si affermava l'opposto orientamento
interpretativo, per il quale nel concetto di "violazione di
legge", quale indicato negli articoli 111 della Costituzione e
606, comma 1, lettere b) e c), del codice di
procedura penale, non possono farsi rientrare la mancanza e la
manifesta illogicità della motivazione, previste come
specifico motivo di ricorso dal citato articolo 606, comma 1,
lettera e). Da questa premessa, attualmente, si deduce
l'inammissiblità dei ricorsi per cassazione esperiti, ai sensi
dell'articolo 325, per i vizi della motivazione.
L'articolo 1 della presente proposta di legge intende
perciò assicurare più ampia tutela contro le decisioni emesse
ai sensi degli articoli 322-bis e 324 del codice di
procedura penale, sopprimendo la locuzione "per violazione di
legge", di cui al comma 1 dell'articolo 325 oggi in vigore; in
tale modo, la formulazione della norma si adegua a quella
dell'articolo 311, comma 1, del medesimo codice di procedura
penale, consentendo agli interessati di ricorrere per
cassazione per gli stessi motivi deducibili con l'analogo
gravame contro i provvedimenti in tema di misure cautelari
personali e, quindi, anche per i vizi della motivazione.
Infatti, la diversa natura dei beni coinvolti nel caso del
sequestro e nel caso delle misure cautelari personali - libera
disponibilità dei beni e libertà personale, rispettivamente -
può giustificare la scelta legislativa che individua distinti
presupposti per gli uni e gli altri provvedimenti (così, il
giudice investito del riesame, ai sensi dell'articolo 324 del
codice di procedura penale, si vedrà preclusa ogni valutazione
sulla sussistenza e sulla gravità degli indizi di
colpevolezza) ma non può determinare una più limitata tutela
in sede di legittimità contro le decisioni in materia di
sequestro.
L'articolo 2 interviene invece sul comma 2 dell'articolo
325 del codice di procedura penale, adeguandone la previsione
alla modifica introdotta al comma 1 per limitare espressamente
la possibilità di ricorrere "per saltum" in cassazione,
contro il decreto di sequestro emesso dal giudice, ai soli
casi di violazione di legge.
Nel testo in vigore, tale limitazione deriva dallo stesso
comma 1 dell'articolo 325 del codice di procedura penale;
eliminando, come si propone, le parole "per violazione di
legge" da quella disposizione, si rende necessaria anche la
modifica al comma 2, per evitare che, in modo del tutto
incongruo, il ricorso immediato per cassazione sia
proponibile, nel caso del decreto di sequestro emesso dal
giudice, per motivi diversi, e più ampi, rispetto a quelli
deducibili con il ricorso per saltum contemplato
dall'articolo 311, comma 2, a proposito delle ordinanze che
dispongono una misura cautelare personale coercitiva.
Infine, l'articolo 3 della presente proposta di legge
introduce, al comma 3 dell'articolo 325 del codice di
procedura penale, il rinvio al comma 5 dell'articolo 311 del
medesimo codice.
Del resto, secondo autorevole dottrina, il mancato
richiamo del comma 5 dell'articolo 311 sarebbe oggi
conseguenza di "una svista del legislatore".
Infatti, quella disposizione prevede che la Corte di
cassazione debba decidere osservando le forme previste
dall'articolo 127 del codice di procedura penale (come già
accade, nel caso del procedimento descritto dall'articolo 325,
grazie, però, all'interpretazione giurisprudenziale di tale
norma), entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
Il termine di trenta giorni è considerato attualmente
inapplicabile, in assenza di esplicita previsione normativa e,
pur avendo natura ordinatoria, potrà accelerare i tempi della
decisione, in una materia che coinvolge i fondamentali
interessi cui già si è fatto riferimento.