XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4607




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 325 del codice di procedura penale disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse "a norma degli articoli 322-bis e 324", in esito, quindi, all'appello e al riesame dei provvedimenti in materia di sequestro.
        La norma in questione ha un vasto ambito applicativo: infatti, ai sensi dell'articolo 324 del medesimo codice, si decide sulla richiesta di riesame contro l'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 318), contro il decreto di sequestro preventivo (articolo 322), contro il decreto di sequestro cosiddetto "probatorio" (articolo 257) e, altresì, contro il decreto di convalida del sequestro operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria (articolo 355, commi 3 e 4).
        Tali provvedimenti di sequestro, d'altronde, possono avere ad oggetto, e anzi frequentemente colpiscono, beni - mobili e immobili - di grande rilevanza economica, quali edifici e aziende, pur se appartenenti a persone estranee al reato, perciò neppure sottoposte alle indagini, solo che si assuma un collegamento, anche indiretto, tra quel bene e la fattispecie criminosa per la quale si procede.
        E' evidente, allora, che la tutela giurisdizionale costituzionalmente garantita (articoli 24 e 111 della Costituzione) contro tali provvedimenti di sequestro dovrebbe essere tendenzialmente piena, trattandosi di salvaguardare beni e interessi cui fa riferimento, innanzi tutto, la stessa Carta fondamentale: la proprietà privata (articolo 42 della Costituzione), la libertà d'iniziativa economica privata (articolo 41 della Costituzione), il principio di personalità della responsabilità penale (articolo 27 della Costituzione).
        Eppure, l'attuale formulazione dell'articolo 325, comma 1, del codice di procedura penale, consente di dedurre, come motivo di ricorso per cassazione contro le decisioni assunte in sede di riesame, ai sensi dell'articolo 324, o di appello, ai sensi dell'articolo 322-bis, la sola "violazione di legge".
        La giurisprudenza, a fronte di questo dato letterale, aveva in qualche caso ritenuto ammissibili i ricorsi proposti per i vizi della motivazione, osservando che l'obbligo di motivare le ordinanze è imposto dall'articolo 125 del medesimo codice di procedura penale e argomentando di conseguenza che la violazione di tale obbligo (nelle ipotesi di mancanza o manifesta illogicità della motivazione) si tradurrebbe in una violazione della legge processuale.
        Tuttavia, ben presto si affermava l'opposto orientamento interpretativo, per il quale nel concetto di "violazione di legge", quale indicato negli articoli 111 della Costituzione e 606, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale, non possono farsi rientrare la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, previste come specifico motivo di ricorso dal citato articolo 606, comma 1, lettera e). Da questa premessa, attualmente, si deduce l'inammissiblità dei ricorsi per cassazione esperiti, ai sensi dell'articolo 325, per i vizi della motivazione.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge intende perciò assicurare più ampia tutela contro le decisioni emesse ai sensi degli articoli 322-bis e 324 del codice di procedura penale, sopprimendo la locuzione "per violazione di legge", di cui al comma 1 dell'articolo 325 oggi in vigore; in tale modo, la formulazione della norma si adegua a quella dell'articolo 311, comma 1, del medesimo codice di procedura penale, consentendo agli interessati di ricorrere per cassazione per gli stessi motivi deducibili con l'analogo gravame contro i provvedimenti in tema di misure cautelari personali e, quindi, anche per i vizi della motivazione.
        Infatti, la diversa natura dei beni coinvolti nel caso del sequestro e nel caso delle misure cautelari personali - libera disponibilità dei beni e libertà personale, rispettivamente - può giustificare la scelta legislativa che individua distinti presupposti per gli uni e gli altri provvedimenti (così, il giudice investito del riesame, ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale, si vedrà preclusa ogni valutazione sulla sussistenza e sulla gravità degli indizi di colpevolezza) ma non può determinare una più limitata tutela in sede di legittimità contro le decisioni in materia di sequestro.
        L'articolo 2 interviene invece sul comma 2 dell'articolo 325 del codice di procedura penale, adeguandone la previsione alla modifica introdotta al comma 1 per limitare espressamente la possibilità di ricorrere "per saltum" in cassazione, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice, ai soli casi di violazione di legge.
        Nel testo in vigore, tale limitazione deriva dallo stesso comma 1 dell'articolo 325 del codice di procedura penale; eliminando, come si propone, le parole "per violazione di legge" da quella disposizione, si rende necessaria anche la modifica al comma 2, per evitare che, in modo del tutto incongruo, il ricorso immediato per cassazione sia proponibile, nel caso del decreto di sequestro emesso dal giudice, per motivi diversi, e più ampi, rispetto a quelli deducibili con il ricorso per saltum contemplato dall'articolo 311, comma 2, a proposito delle ordinanze che dispongono una misura cautelare personale coercitiva.
        Infine, l'articolo 3 della presente proposta di legge introduce, al comma 3 dell'articolo 325 del codice di procedura penale, il rinvio al comma 5 dell'articolo 311 del medesimo codice.
        Del resto, secondo autorevole dottrina, il mancato richiamo del comma 5 dell'articolo 311 sarebbe oggi conseguenza di "una svista del legislatore".
        Infatti, quella disposizione prevede che la Corte di cassazione debba decidere osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale (come già accade, nel caso del procedimento descritto dall'articolo 325, grazie, però, all'interpretazione giurisprudenziale di tale norma), entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
        Il termine di trenta giorni è considerato attualmente inapplicabile, in assenza di esplicita previsione normativa e, pur avendo natura ordinatoria, potrà accelerare i tempi della decisione, in una materia che coinvolge i fondamentali interessi cui già si è fatto riferimento.




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