XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4606




        Onorevoli Colleghi! - Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale esclude (tra l'altro) che possa sottoporsi alla custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero il padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.
        Nel testo originario, si faceva esclusivo riferimento, per i profili che in questa sede rilevano, alla "persona incinta o che allatta la propria prole".
        Questa restrittiva formulazione della norma era però modificata con l'articolo 5 della legge 8 agosto 1995, n. 332, che, evidentemente, riservava maggiore attenzione alle esigenze della prole, in un'età che richiede particolare assistenza da parte dei genitori e, innanzi tutto, della madre.
        Non dissimili, sotto questo aspetto, appaiono la ratio e il tenore delle modifiche successivamente apportate al testo dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in tema di detenzione domiciliare: in origine, era prevista la possibilità di ammettere a tale forma di espiazione della pena definitiva la madre di prole convivente di età inferiore a tre anni; quindi, quel limite di età era elevato a cinque anni (decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296) e poi a dieci anni (legge 27 maggio 1998, n. 165), come ancor oggi è stabilito.
        Dando attuazione alla sentenza n. 215 del 1990 della Corte costituzionale, è stata anche prevista la possibilità di concedere la detenzione domiciliare al padre detenuto qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli (articolo 47-ter, comma 1, lettera b), della legge n. 354 del 1975).
        Tuttavia, pur dimostrando sensibilità per le esigenze della famiglia, e soprattutto della prole bisognosa delle cure da parte dei genitori, inspiegabilmente il legislatore non ha finora preso in considerazione, né all'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, né all'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, la condizione della madre (e del padre, ove la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata ad assicurare l'assistenza ai figli) di prole convivente e afflitta da handicap totalmente invalidante.
        Eppure, rispetto a tali soggetti più deboli, il riferimento al limite di età sarebbe privo di significato, non potendo mai ritenersi indifferente che le cure e la necessaria assistenza siano loro prestate da persone diverse dalla madre (o dal padre).
        La Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 350 (depositata il 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1^ serie speciale, n. 49 del 10 dicembre 2003), ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata, e, nei casi previsti dal medesimo comma 1, lettera b), (madre deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli), del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante.
        La motivazione di questa decisione rileva, in particolare, riguardo al contrasto con il canone costituzionale della ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), in quanto "situazioni familiari analoghe e equiparabili fra loro, quali sono quella della madre di un figlio incapace perché minore degli anni dieci, ma con un certo margine di autonomia, almeno sul piano fisico, e quella della madre di un figlio disabile e incapace di provvedere da solo anche alle più elementari esigenze, il quale, a qualsiasi età, ha maggiore e continua necessità di essere assistito dalla madre rispetto ad un bambino di età inferiore agli anni dieci" venivano trattate dalla legge in modo difforme, precludendo l'accesso alla detenzione domiciliare alla madre (e al padre, nei casi previsti) di un figlio totalmente invalido, che avesse superato i dieci anni.
        Invece, la possibilità di far luogo, in questi casi, a tale forma meno affittiva di espiazione della pena "appare funzionale all'impegno della Repubblica, sancito nel secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità".
        Analoghe considerazioni devono valere a proposito del comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale.
        Anzi, in questo caso dovrebbe usarsi maggiore prudenza, nel decidere la restrizione in carcere, in quanto, trattandosi di misura cautelare, non c'è, a monte, la certezza processuale del giudicato, ma solo "gravi indizi di colpevolezza" (articolo 273, comma 1, del codice di procedura penale), spesso ridimensionati, o addirittura smentiti, nel prosieguo delle investigazioni.
        La presente proposta di legge riformula quindi l'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, adeguandolo al testo dell'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, quale oggi è in vigore dopo il citato intervento della Corte costituzionale.
        In particolare, innanzi tutto si propone di elevare il limite di età della prole, cui devono essere riservate le cure ad opera dei genitori, fissandolo a dieci anni.
        Vengono in considerazione, a questo proposito, fondamentali valori etici, statuiti dalla Costituzione: il riconoscimento dei diritti della famiglia (articolo 30 della Costituzione) e, soprattutto, l'impegno imposto allo Stato di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù (articolo 31, secondo comma, della Costituzione).
        Inoltre, si propone di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, con il riferimento alla condizione della madre (o del padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a intervenire personalmente) di prole afflitta da handicap totalmente invalidante, a prescindere, ovviamente, dall'età di questi soggetti disabili.
        In questo modo si rende la norma più razionale e si evita la censura di illegittimità costituzionale, altrimenti ineluttabile: infatti, la giurisprudenza ha già escluso l'interpretazione estensiva del comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, non potendo riferirlo anche alla situazione del genitore che dimostri la continua necessità di assistere il figlio disabile.
        Si osserva, infine, che le modifiche proposte, ispirate dal favore verso la condizione della prole bisognosa di assistenza, non diminuiscono certo l'efficacia dell' azione investigativa e dell'attività repressiva in materia penale. Infatti, da un lato sarebbe sempre possibile ricorrere a misure cautelari personali diverse dalla carcerazione e, tra l'altro, anche agli arresti domiciliari (articolo 284 del codice di procedura penale); dall'altro lato, qualora nel caso di specie dovessero riconoscersi "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza", potrebbe comunque applicarsi la custodia in carcere, pur in presenza delle particolari condizioni della prole descritte.




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