XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4606
Onorevoli Colleghi! - Il comma 4 dell'articolo 275 del
codice di procedura penale esclude (tra l'altro) che possa
sottoporsi alla custodia cautelare in carcere, salvo che
sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, una
donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con
lei convivente, ovvero il padre, qualora la madre sia deceduta
o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla
prole.
Nel testo originario, si faceva esclusivo riferimento, per
i profili che in questa sede rilevano, alla "persona incinta o
che allatta la propria prole".
Questa restrittiva formulazione della norma era però
modificata con l'articolo 5 della legge 8 agosto 1995, n. 332,
che, evidentemente, riservava maggiore attenzione alle
esigenze della prole, in un'età che richiede particolare
assistenza da parte dei genitori e, innanzi tutto, della
madre.
Non dissimili, sotto questo aspetto, appaiono la ratio
e il tenore delle modifiche successivamente apportate al
testo dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354, in tema di detenzione domiciliare: in origine, era
prevista la possibilità di ammettere a tale forma di
espiazione della pena definitiva la madre di prole convivente
di età inferiore a tre anni; quindi, quel limite di età era
elevato a cinque anni (decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n.
296) e poi a dieci anni (legge 27 maggio 1998, n. 165), come
ancor oggi è stabilito.
Dando attuazione alla sentenza n. 215 del 1990 della Corte
costituzionale, è stata anche prevista la possibilità di
concedere la detenzione domiciliare al padre detenuto qualora
la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare
assistenza ai figli (articolo 47-ter, comma 1, lettera
b), della legge n. 354 del 1975).
Tuttavia, pur dimostrando sensibilità per le esigenze
della famiglia, e soprattutto della prole bisognosa delle cure
da parte dei genitori, inspiegabilmente il legislatore non ha
finora preso in considerazione, né all'articolo 275, comma 4,
del codice di procedura penale, né all'articolo 47-ter
della legge n. 354 del 1975, la condizione della madre (e del
padre, ove la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata ad assicurare l'assistenza ai figli) di prole
convivente e afflitta da handicap totalmente
invalidante.
Eppure, rispetto a tali soggetti più deboli, il
riferimento al limite di età sarebbe privo di significato, non
potendo mai ritenersi indifferente che le cure e la necessaria
assistenza siano loro prestate da persone diverse dalla madre
(o dal padre).
La Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 350
(depositata il 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, 1^ serie speciale, n. 49 del 10 dicembre 2003),
ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 47-ter, comma 1, lettera a), della
legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede la
concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti
della madre condannata, e, nei casi previsti dal medesimo
comma 1, lettera b), (madre deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza ai figli), del padre
condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap
totalmente invalidante.
La motivazione di questa decisione rileva, in particolare,
riguardo al contrasto con il canone costituzionale della
ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), in quanto
"situazioni familiari analoghe e equiparabili fra loro, quali
sono quella della madre di un figlio incapace perché minore
degli anni dieci, ma con un certo margine di autonomia, almeno
sul piano fisico, e quella della madre di un figlio disabile e
incapace di provvedere da solo anche alle più elementari
esigenze, il quale, a qualsiasi età, ha maggiore e continua
necessità di essere assistito dalla madre rispetto ad un
bambino di età inferiore agli anni dieci" venivano trattate
dalla legge in modo difforme, precludendo l'accesso alla
detenzione domiciliare alla madre (e al padre, nei casi
previsti) di un figlio totalmente invalido, che avesse
superato i dieci anni.
Invece, la possibilità di far luogo, in questi casi, a
tale forma meno affittiva di espiazione della pena "appare
funzionale all'impegno della Repubblica, sancito nel secondo
comma dell'articolo 3 della Costituzione, di rimuovere gli
ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo
della personalità".
Analoghe considerazioni devono valere a proposito del
comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale.
Anzi, in questo caso dovrebbe usarsi maggiore prudenza,
nel decidere la restrizione in carcere, in quanto, trattandosi
di misura cautelare, non c'è, a monte, la certezza processuale
del giudicato, ma solo "gravi indizi di colpevolezza"
(articolo 273, comma 1, del codice di procedura penale),
spesso ridimensionati, o addirittura smentiti, nel prosieguo
delle investigazioni.
La presente proposta di legge riformula quindi l'articolo
275, comma 4, del codice di procedura penale, adeguandolo al
testo dell'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975,
quale oggi è in vigore dopo il citato intervento della Corte
costituzionale.
In particolare, innanzi tutto si propone di elevare il
limite di età della prole, cui devono essere riservate le cure
ad opera dei genitori, fissandolo a dieci anni.
Vengono in considerazione, a questo proposito,
fondamentali valori etici, statuiti dalla Costituzione: il
riconoscimento dei diritti della famiglia (articolo 30 della
Costituzione) e, soprattutto, l'impegno imposto allo Stato di
proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù (articolo
31, secondo comma, della Costituzione).
Inoltre, si propone di integrare l'attuale formulazione
dell'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale,
con il riferimento alla condizione della madre (o del padre,
qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata
a intervenire personalmente) di prole afflitta da handicap
totalmente invalidante, a prescindere, ovviamente, dall'età
di questi soggetti disabili.
In questo modo si rende la norma più razionale e si evita
la censura di illegittimità costituzionale, altrimenti
ineluttabile: infatti, la giurisprudenza ha già escluso
l'interpretazione estensiva del comma 4 dell'articolo 275 del
codice di procedura penale, non potendo riferirlo anche alla
situazione del genitore che dimostri la continua necessità di
assistere il figlio disabile.
Si osserva, infine, che le modifiche proposte, ispirate
dal favore verso la condizione della prole bisognosa di
assistenza, non diminuiscono certo l'efficacia dell' azione
investigativa e dell'attività repressiva in materia penale.
Infatti, da un lato sarebbe sempre possibile ricorrere a
misure cautelari personali diverse dalla carcerazione e, tra
l'altro, anche agli arresti domiciliari (articolo 284 del
codice di procedura penale); dall'altro lato, qualora nel caso
di specie dovessero riconoscersi "esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza", potrebbe comunque applicarsi la
custodia in carcere, pur in presenza delle particolari
condizioni della prole descritte.