XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4601




        Onorevoli Colleghi! - In un'epoca in cui si tende alla più alta specializzazione per ogni tipo di attività anche pratica, appare inammissibile mantenere la possibilità di svolgere ruoli diversi (per "luoghi" e competenze) in attività che richiedono impegno intellettuale costante come quelle, ad esempio, di sindaco e parlamentare europeo.
        Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel prevedere, tra l'altro, varie ipotesi di incompatibilità, tralascia di disciplinarne alcune, a nostro avviso significative:

                a) le cariche di sindaco, di presidente della provincia, di parlamentare nazionale, con la carica di parlamentare europeo (già incompatibile con quelle di parlamentare regionale e di componente della giunta di governo nazionale e regionale);

                b) le cariche di consigliere comunale, di consigliere provinciale, di consigliere circoscrizionale, con le cariche di parlamentare nazionale, di parlamentare europeo e di consigliere regionale;

                c) le cariche di assessore comunale e provinciale con le cariche di parlamentare nazionale, di parlamentare europeo e di consigliere regionale.

        Tali lacune comportano la possibilità formale che la stessa persona ricopra contemporaneamente due ruoli diversi, anche in luoghi molto distanti tra loro, con ciò rendendo difficile e particolarmente gravoso il corretto assolvimento degli impegni e dei compiti inerenti a ciascuno di questi, di fatto non svolti compiutamente. Al proposito sarebbe sufficiente verificare la presenza in attività di commissione e di aula, o nei palazzi dei governi locali, per chi ricopre le duplice (a volte triplice) veste.
        Pertanto, considerata anche la difficoltà non solo logistica di svolgere il doppio mandato, sarebbe opportuno intervenire nel senso di cui alla presente proposta di legge al fine di conseguire un risultato che preveda lo svolgimento esclusivo di una soltanto delle suddette cariche, senza la possibilità di duplicazione.
        Ciò, peraltro, consentirebbe all'Italia di uniformarsi alle direttive dell'Unione europea e a quanto già previsto negli altri Stati dell'Unione.
        D'altra parte l'indirizzo dell'attuale Governo è di un'individuazione più ampia delle ipotesi di incompatibilità anche alla luce dei disguidi che tale mancata previsione può determinare.




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