XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4595
Onorevoli Deputati! - Il comma 78 dell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004),
prevede che il personale del Ministero dell'economia e delle
finanze appartenente alla ex carriera direttiva, posizione
economica C2, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990
nella ex VIII qualifica funzionale, sia inquadrato nella IX
qualifica funzionale, posizione economica C3, con decorrenza
giuridica dal 31 dicembre 1990 ed economica dal 1998. Pur
tenendo conto delle motivazioni che hanno indotto a tale
disposizione, è indubbio che la stessa si sostanzia in una
promozione generalizzata del personale in questione e non
risulta coerente con la disciplina relativa alle procedure di
progressione in carriera per i dipendenti pubblici. Trattasi,
pertanto, di una previsione dirompente che produrrebbe
inevitabili "effetti di trascinamento" su tutte le altre
amministrazioni, con imprevedibili riflessi anche sulla spesa
pubblica. La disposizione costituisce, inoltre,
un'interferenza in una materia demandata, invece, alla fonte
contrattuale.
Occorre, quindi, intervenire con tempestività, per evitare
che siffatta norma possa iniziare a produrre effetti nel
sistema delle norme vigenti, provvedendo con urgenza alla sua
eliminazione dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
prevedendo, allo stesso tempo, che mediante accordi tra l'ARAN
e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sia
definita la posizione del personale del comparto Ministeri
appartenenti alle carriere direttive, già in servizio alla
data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica
funzionale.