XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4595




        Onorevoli Deputati! - Il comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), prevede che il personale del Ministero dell'economia e delle finanze appartenente alla ex carriera direttiva, posizione economica C2, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, sia inquadrato nella IX qualifica funzionale, posizione economica C3, con decorrenza giuridica dal 31 dicembre 1990 ed economica dal 1998. Pur tenendo conto delle motivazioni che hanno indotto a tale disposizione, è indubbio che la stessa si sostanzia in una promozione generalizzata del personale in questione e non risulta coerente con la disciplina relativa alle procedure di progressione in carriera per i dipendenti pubblici. Trattasi, pertanto, di una previsione dirompente che produrrebbe inevitabili "effetti di trascinamento" su tutte le altre amministrazioni, con imprevedibili riflessi anche sulla spesa pubblica. La disposizione costituisce, inoltre, un'interferenza in una materia demandata, invece, alla fonte contrattuale.
      Occorre, quindi, intervenire con tempestività, per evitare che siffatta norma possa iniziare a produrre effetti nel sistema delle norme vigenti, provvedendo con urgenza alla sua eliminazione dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e prevedendo, allo stesso tempo, che mediante accordi tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sia definita la posizione del personale del comparto Ministeri appartenenti alle carriere direttive, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale.




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