XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4590




        Onorevoli Colleghi! - E' venuto il momento di meglio codificare il potere di grazia del Presidente della Repubblica.
        La grazia si profila come un potere eccezionale del Presidente della Repubblica italiana, teso ad evitare l'inutile sofferenza di un soggetto regolarmente e legalmente condannato, sia in fase terminale di vita, o per altri motivi, ad esempio, che abbia completamente rivisto e rinnegato l'atto per il quale ha subito la condanna. In questo caso la detenzione ulteriore sarebbe vista come "vendetta" da parte dello Stato e non più come espiazione della pena tendente ad una revisione della sua personalità.
        La grazia va controfirmata dal Presidente del Consiglio dei ministri perché nella nostra Costituzione nessun potere è assoluto. Inoltre il Ministro della giustizia deve svolgere tutte le indagini, attraverso i suoi uffici (che non sono nella disponibilità del Capo dello Stato), per adempiere a tutti gli obblighi necessari.
        Si tenga presente che l'atto di clemenza del Presidente della Repubblica deve essere sempre preceduto da una richiesta di grazia nei termini dovuti di legge (articolo 681 del codice di procedura penale).




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