XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4590
Onorevoli Colleghi! - E' venuto il momento di meglio
codificare il potere di grazia del Presidente della
Repubblica.
La grazia si profila come un potere eccezionale del
Presidente della Repubblica italiana, teso ad evitare
l'inutile sofferenza di un soggetto regolarmente e legalmente
condannato, sia in fase terminale di vita, o per altri motivi,
ad esempio, che abbia completamente rivisto e rinnegato l'atto
per il quale ha subito la condanna. In questo caso la
detenzione ulteriore sarebbe vista come "vendetta" da parte
dello Stato e non più come espiazione della pena tendente ad
una revisione della sua personalità.
La grazia va controfirmata dal Presidente del Consiglio
dei ministri perché nella nostra Costituzione nessun potere è
assoluto. Inoltre il Ministro della giustizia deve svolgere
tutte le indagini, attraverso i suoi uffici (che non sono
nella disponibilità del Capo dello Stato), per adempiere a
tutti gli obblighi necessari.
Si tenga presente che l'atto di clemenza del Presidente
della Repubblica deve essere sempre preceduto da una richiesta
di grazia nei termini dovuti di legge (articolo 681 del codice
di procedura penale).