XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4582
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
lo scopo di modificare l'articolo 17-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" nella parte in cui tale decreto non
include la posizione C1 nell'accesso alla vicedirigenza.
L'articolo 17-bis così recita:
"1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri
disciplina l'istituzione di un'apposita area della
vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato
appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato
complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o
nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente
ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di
cui al presente comma si estende al personale non laureato
che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia
risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso
alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono
delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui
all'articolo 17.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove
compatibile, al personale dipendente dalle altre
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a
posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto
Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le
competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto
stabilito dall'articolo 27".
Pertanto, a favore di questa inclusione concorrono tre
considerazioni di fatto:
1) per accedere all'area C è richiesta la laurea;
2) attualmente, per accedere alla vicedirigenza è
sufficiente, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, essere dipendenti statali che abbiano
compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso
del diploma di laurea;
3) la posizione C1, come la C2 e la C3, è ascrivibile
all'ex carriera direttiva.
Alla luce dei fatti, nella norma sulla vicedirigenza è
contemplata l'esclusione dei collaboratori (C1), equiparati
per legge all'ex carriera direttiva, che si trovano,
paradossalmente a poter concorrere per la dirigenza, ma non
per la vicedirigenza.
Pertanto, appare altamente discriminatoria, oltre che
illogica ed immotivata, l'esclusione del personale laureato
che ricopre la posizione C1 dall'area della vicedirigenza.
Ed ancora la predetta norma prevede che i dirigenti
possono delegare alcune delle loro competenze a "dipendenti
che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito
degli uffici ad esse affidati"; pertanto, appare logico
ritenere che tali competenze possano essere delegate, in
assenza di personale di posizione C2 e C3, anche, al personale
di posizione C1.