XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4576
Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni molte
amministrazioni comunali, al fine di apportare un necessario
incremento delle risorse finanziarie, e in alcuni casi, anche
per migliorare i servizi per i cittadini, hanno avviato un
processo di privatizzazione della gestione delle farmacie
comunali ottenendo buoni risultati sotto tali profili. Tale
processo si è svolto attraverso la cessione di partecipazioni,
di controllo e non, delle società di gestione delle farmacie
comunali mediante gare ad evidenza pubblica, che sono state
aggiudicate ad imprese che operano direttamente o
indirettamente nella distribuzione e intermediazione dei
farmaci.
Va evidenziato che nell'ambito dei servizi pubblici locali
il settore delle farmacie comunali ha visto il susseguirsi di
una serie di decisioni giurisprudenziali difformi, che hanno
inciso su un complesso di norme non coordinate e risalenti nel
tempo, creando notevoli difficoltà interpretative e operative
alle amministrazioni comunali che hanno deciso di privatizzare
il servizio, invece di facilitare il loro lavoro.
Da ultimo la sentenza n. 275 del 2003 della Corte
costituzionale ha ritenuto che nella legislazione vigente del
settore farmaceutico esista un principio generale di
incompatibilità tra gestione o titolarità di farmacie e
qualsiasi attività nel settore della produzione,
distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del
farmaco.
L'applicazione della sentenza della Corte costituzionale
n. 275 del 24 luglio 2003, che si riferisce alle farmacie
comunali ma anche ai farmacisti (persone fisiche) e a quelli
che operano con società, potrebbe comportare, fra l'altro,
l'annullamento delle aggiudicazioni già avvenute, ovviamente
con gravi ripercussioni sull'andamento delle finanze locali e
del servizio. E questo, sulla base di una interpretazione del
principio generale, non condivisibile, per quanto riguarda la
distribuzione e l'intermediazione del farmaco.
Il legislatore è dunque chiamato a porre chiarezza nel
settore delle farmacie comunali e della gestione di questo
servizio pubblico locale per evitare il rischio di creare
confusione e pregiudizi ai comuni e ai cittadini oltre che a
tutto il settore della distribuzione del farmaco.
In particolare, l'annullamento delle cessioni delle
partecipazioni delle società di gestione comporterebbe non
solo un insostenibile onere finanziario per i comuni costretti
alla restituzione delle somme a suo tempo percepite, ma anche
un grave pregiudizio per il servizio pubblico che dovrebbe
riorganizzarsi per la gestione del servizio rispetto ai
livelli già raggiunti.
Gli euro che i comuni che hanno privatizzato dal 1999 ad
oggi dovrebbero trovare per restituirli agli azionisti che
hanno vinto le gare, ammonterebbero a circa 411 milioni e, ad
esempio, il solo comune di Milano dovrebbe trovare circa 130
milioni di euro.
La ratio della proposta di legge è quella di sanare
il vuoto normativo in cui il settore si trova oramai ad
operare a seguito della citata sentenza della Corte
costituzionale, evitando inoltre che i tempi in cui sono state
definite le modalità di gestione delle farmacie comunali
comportino regimi diversificati per lo stesso servizio
pubblico, con evidente disparità di trattamento dei cittadini.
Infatti, l'intervenuta dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma, ove non venga integrata da un
intervento del legislatore, comporterebbe la retroattività
solo nei casi ancora sub judice, determinando solo per
questi l'annullamento delle aggiudicazioni, con diversità di
trattamento e con gravi ripercussioni sull'andamento delle
finanze locali e del servizio.
Tutto ciò considerato, auspico che si arrivi in tempi
rapidi all'approvazione della presente proposta di legge. Ad
essa dovrà comunque poi seguire un provvedimento di ampio
respiro che chiarisca la situazione della distribuzione e
intermediazione del farmaco e che eviti il contrasto con le
direttive europee, nell'interesse dei comuni che vogliono
privatizzare la gestione delle proprie farmacie comunali, e
anche di tutti i farmacisti titolari o di quelli che operano
in società di persone che già oggi svolgono attività nella
distribuzione intermedia del farmaco i quali si troverebbero,
anch'essi, in una posizione di conflitto di interesse.