XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4564
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
traduce in termini legislativi l'impegno volto ad esentare le
holding industriali dall'obbligo di iscrizione negli
elenchi degli intermediari finanziari, impegno contenuto nella
allegata risoluzione n. 8-00045 approvata all'unanimità dalla
Commissione finanze della Camera dei deputati nella seduta del
3 giugno 2003.
Essendo trascorsi ormai oltre sei mesi di inazione a
livello amministrativo, malgrado i ripetuti solleciti della
Commissione finanze e del Servizio per il controllo
parlamentare della Camera dei deputati, questo passo a livello
di normazione primaria si presenta obbligato ed
indifferibile.
La presente proposta di legge fa totalmente proprie le
motivazioni della citata risoluzione. Se ne raccomanda
vivamente la sollecita approvazione al fine di evitare il
permanere di una inutile e pertanto ingiustificata
penalizzazione in Italia delle holding industriali,
tanto più dannosa nel quadro della necessaria concorrenzialità
fra sistemi-Paese. La vacuità dell'adempimento che intendiamo
rimuovere è peraltro dimostrata sul campo, proprio in questi
giorni, dalla sfortunata circostanza che al n. 730 della
sezione istituita ai sensi dell'articolo 113 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, è regolarmente
iscritta la Parmalat finanziaria Spa di Collecchio (Parma).
ALLEGATO
Testo della risoluzione n. 8-00045 approvata dalla
Commissione finanze della Camera dei deputati nella seduta del
3 giugno 2003
La VI Commissione,
premesso che:
l'articolo 113 del decreto legislativo 1^ settembre
1993, n. 385 (TU bancario) ha istituito un'apposita sezione
dell'elenco generale degli intermediari finanziari, tenuto
dall'Ufficio Italiano Cambi, riservata ai soggetti che
esercitano in via prevalente, ma non nei confronti del
pubblico, le attività finanziarie tra cui riassunzione di
partecipazioni;
la definizione del criterio di "prevalenza" viene
demandata al Ministro del tesoro, che a tal fine ha emanato il
decreto ministeriale 6 luglio 1994, che ha sancito che la
suddetta "prevalenzau" sussiste allorché, per due esercizi
sociali consecutivi, si verifica il duplice superamento del 50
per cento degli attivi di natura finanziaria sul totale
dell'attivo patrimoniale e del 50 per cento dei proventi di
natura finanziaria sul totale dei proventi;
la predetta definizione ha provocato nei fatti un
evidente, ancorché sicuramente imprevisto,
sovradimensionamento dell'apposita sezione dell'elenco
generale, con 19.890 iscritti, contro i soli, e certamente più
fisiologici, 1.457 intermediari operanti nei confronti del
pubblico;
fra i principali motivi di tale sovradimensionamento
vi è il fatto che, in base ai citati criteri attuativi, è
stato tenuto a iscriversi nell'elenco, con il corredo di oneri
e adempimenti procedurali che seppure individualmente di
contenuta entità, appaiono comunque incongrui, un certo numero
di holding industriali che operano puramente come
capogruppo;
constatato che l'Ufficio Italiano Cambi ha
sostanzialmente confermato la predetta valutazione di
incongruenza comparativa fra gli oneri di regolazione
sopportati dalle holding industriali per iscriversi
all'elenco e i risultati del monitoraggio che ne deriva, che
si risolve nei fatti in un mero censimento, allorché il
bilanciamento tra costi e benefìci di qualsiasi attività di
regolamentazione dovrebbe invece risultare sempre rispettato,
secondo unanimi dottrina e pratica, in un'economia di mercato
aperto e concorrenziale con l'estero;
considerato che:
l'obbligo di iscrizione delle holding
industriali appare anche metodologicamente errato, posto che
queste ultime, ove osservate nella loro reale entità economica
di gruppo, non svolgono attività finanziaria e non vi è
pertanto alcuna motivazione giuridica per costringere a
sopportare gli oneri che derivano dall'iscrizione
nell'elenco;
un rimedio di assai agevole attuazione per intervenire
sulla disciplina attuativa dell'articolo 113 del TU bancario,
al fine di ricondurre a livelli fisiologici gli obblighi
attualmente in capo alle holding industriali, potrebbe
consistere nel rapportare l'attivo finanziario e i relativi
proventi al bilancio consolidato di gruppo, anziché al solo (e
assai meno espressivo della realtà economica), bilancio
individuale della stessa holding, come avviene oggi in
base al citato decreto ministeriale 6 luglio 1994;
impegna il Governo
a intervenire sulle modalità attuative dell'articolo 113 del
TU bancario, eventualmente seguendo la strada indicata
nell'ultimo punto in premessa, al fine di liberare le
holding industriali dall'obbligo di iscrizione e dai
relativi oneri, che per i motivi indicati, appaiono
ingiustificati tanto in linea di diritto quanto dal punto di
vista pratico.