XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4564




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge traduce in termini legislativi l'impegno volto ad esentare le holding industriali dall'obbligo di iscrizione negli elenchi degli intermediari finanziari, impegno contenuto nella allegata risoluzione n. 8-00045 approvata all'unanimità dalla Commissione finanze della Camera dei deputati nella seduta del 3 giugno 2003.
        Essendo trascorsi ormai oltre sei mesi di inazione a livello amministrativo, malgrado i ripetuti solleciti della Commissione finanze e del Servizio per il controllo parlamentare della Camera dei deputati, questo passo a livello di normazione primaria si presenta obbligato ed indifferibile.
        La presente proposta di legge fa totalmente proprie le motivazioni della citata risoluzione. Se ne raccomanda vivamente la sollecita approvazione al fine di evitare il permanere di una inutile e pertanto ingiustificata penalizzazione in Italia delle holding industriali, tanto più dannosa nel quadro della necessaria concorrenzialità fra sistemi-Paese. La vacuità dell'adempimento che intendiamo rimuovere è peraltro dimostrata sul campo, proprio in questi giorni, dalla sfortunata circostanza che al n. 730 della sezione istituita ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, è regolarmente iscritta la Parmalat finanziaria Spa di Collecchio (Parma).



ALLEGATO


Testo della risoluzione n. 8-00045 approvata dalla Commissione finanze della Camera dei deputati nella seduta del 3 giugno 2003



        La VI Commissione,

            premesso che:

                l'articolo 113 del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385 (TU bancario) ha istituito un'apposita sezione dell'elenco generale degli intermediari finanziari, tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi, riservata ai soggetti che esercitano in via prevalente, ma non nei confronti del pubblico, le attività finanziarie tra cui riassunzione di partecipazioni;

                la definizione del criterio di "prevalenza" viene demandata al Ministro del tesoro, che a tal fine ha emanato il decreto ministeriale 6 luglio 1994, che ha sancito che la suddetta "prevalenzau" sussiste allorché, per due esercizi sociali consecutivi, si verifica il duplice superamento del 50 per cento degli attivi di natura finanziaria sul totale dell'attivo patrimoniale e del 50 per cento dei proventi di natura finanziaria sul totale dei proventi;

                la predetta definizione ha provocato nei fatti un evidente, ancorché sicuramente imprevisto, sovradimensionamento dell'apposita sezione dell'elenco generale, con 19.890 iscritti, contro i soli, e certamente più fisiologici, 1.457 intermediari operanti nei confronti del pubblico;

                fra i principali motivi di tale sovradimensionamento vi è il fatto che, in base ai citati criteri attuativi, è stato tenuto a iscriversi nell'elenco, con il corredo di oneri e adempimenti procedurali che seppure individualmente di contenuta entità, appaiono comunque incongrui, un certo numero di holding industriali che operano puramente come capogruppo;

                constatato che l'Ufficio Italiano Cambi ha sostanzialmente confermato la predetta valutazione di incongruenza comparativa fra gli oneri di regolazione sopportati dalle holding industriali per iscriversi all'elenco e i risultati del monitoraggio che ne deriva, che si risolve nei fatti in un mero censimento, allorché il bilanciamento tra costi e benefìci di qualsiasi attività di regolamentazione dovrebbe invece risultare sempre rispettato, secondo unanimi dottrina e pratica, in un'economia di mercato aperto e concorrenziale con l'estero;

            considerato che:

                l'obbligo di iscrizione delle holding industriali appare anche metodologicamente errato, posto che queste ultime, ove osservate nella loro reale entità economica di gruppo, non svolgono attività finanziaria e non vi è pertanto alcuna motivazione giuridica per costringere a sopportare gli oneri che derivano dall'iscrizione nell'elenco;

                un rimedio di assai agevole attuazione per intervenire sulla disciplina attuativa dell'articolo 113 del TU bancario, al fine di ricondurre a livelli fisiologici gli obblighi attualmente in capo alle holding industriali, potrebbe consistere nel rapportare l'attivo finanziario e i relativi proventi al bilancio consolidato di gruppo, anziché al solo (e assai meno espressivo della realtà economica), bilancio individuale della stessa holding, come avviene oggi in base al citato decreto ministeriale 6 luglio 1994;

impegna il Governo

a intervenire sulle modalità attuative dell'articolo 113 del TU bancario, eventualmente seguendo la strada indicata nell'ultimo punto in premessa, al fine di liberare le holding industriali dall'obbligo di iscrizione e dai relativi oneri, che per i motivi indicati, appaiono ingiustificati tanto in linea di diritto quanto dal punto di vista pratico.




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