XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4547
Onorevoli Deputati! - L'accordo sulla promozione e
protezione degli investimenti, firmato a Roma il 20 dicembre
2002 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di
Malta, intende incoraggiare e conferire garanzie agli
investitori dei due Paesi.
Tale tipo di Accordo, oltre ad essere raccomandato da
organismi internazionali quali la Banca mondiale ed il Fondo
monetario internazionale, si inquadra nell'ambito degli
Accordi sull'argomento che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione
europea hanno negli ultimi anni firmato con vari Paesi.
Analogamente a quanto previsto nei suddetti accordi, il
testo in questione recepisce una serie di norme finalizzate ad
incoraggiare e proteggere gli investimenti di persone fisiche
o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra
Parte.
Per investimento si deve intendere tra l'altro: diritti di
proprietà su beni mobili e immobili, azioni, obbligazioni,
quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di
proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi, eccetera),
diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di
licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione per
l'esercizio di attività economiche.
I principali articoli dell'Accordo prevedono:
a) regolamento per nazionalizzazione od esproprio
(articolo 5). Apposite clausole regolamentano gli investimenti
sottoposti a nazionalizzazione o esproprio, misure che sono,
peraltro, adottabili solo per motivi di pubblica utilità o di
interesse nazionale. In particolare, si evidenzia la
cosiddetta "clausola di retrocessione" inserita nell'articolo
5, paragrafo 6, in virtù della quale i proprietari espropriati
hanno il diritto di riacquistare la proprietà del bene
espropriato qualora l'opera pubblica per la quale l'esproprio
era stato promosso non venga realizzata. In tal modo, la norma
pattizia riprende sostanzialmente le regole fondamentali
dell'ordinamento italiano in materia di espropriazione di beni
immobili e dei diritti relativi ad essi. La predetta
formulazione tiene inoltre in considerazione quanto sostenuto
da dottrina e giurisprudenza in materia di prezzo dovuto per
la retrocessione: questo dovrà essere determinato con
riferimento al momento in cui il bene viene trasferito e,
quindi, in base al valore attuale della res; il prezzo
dovrà inoltre essere calcolato con gli stessi criteri in base
ai quali fu determinata l'indennità di esproprio;
b) trasferimento all'estero di capitali, utili e
relativo regime (articolo 8). E' previsto il libero
trasferimento di capitali, redditi, profitti e retribuzioni.
Si evidenza l'inclusione, nel paragrafo 1 dell'articolo 8,
della clausola di salvaguardia che consente di poter applicare
le disposizioni antievasive e antielusive nazionali, nonché di
garantire un impegno di massima a scambiare le informazioni.
Tale dettato è motivato dalla circostanza che Malta risulta
ancora essere un Paese a fiscalità privilegiata;
c) soluzione delle controversie. Essa viene
regolamentata in due articoli (articoli 9 e 10). L'articolo 9,
relativo alle modalità di risoluzione delle controversie fra
una Parte contraente ed un investitore dell'altra Parte
contraente, prevede la possibilità di ricorrere a tribunali
nazionali e al Centro internazionale per la composizione delle
controversie relative agli investimenti (ICSID), ad un
tribunale arbitrale ad hoc, in conformità con il
regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite
per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL);
l'articolo 10, riguardante le modalità di risoluzione delle
controversie sull'interpretazione dell'Accordo tra le Parti
contraenti, che, ove non si risolvano preventivamente per via
diplomatica, prevede la possibilità di costituire un tribunale
arbitrale ad hoc.
La finalizzazione dell'Accordo riveste per i due Paesi
un'importanza rilevante. Esso costituisce uno stimolo per
nuovi investimenti a Malta, in grado di influire positivamente
sulla evoluzione economica del Paese. Tale Accordo potrà così
incentivare iniziative di collaborazione economica e
vivacizzare il flusso di investimenti italiani a Malta. Oltre
a contenere specifici strumenti di garanzia degli
investimenti, il documento costituisce infatti la premessa per
facilitazioni sul piano finanziario ed assicurativo.
L'attuazione dell'Accordo oltre a consentire una più
stretta collaborazione industriale tra i due Paesi, dovrebbe
favorire l'incremento dell'interscambio commerciale.
L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del
bilancio dello Stato né incide modificandoli, su leggi o
regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre
all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di
esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.
Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai
nostri operatori il trattamento più favorevole previsto
dall'ordinamento locale, non derivano maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato. Non ne derivano neppure minori
entrate. Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di
eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non
sono minimamente quantificabili: pertanto, per la copertura di
tali tipi di danni si provvede, con legge speciale che viene
emanata in occasione del singolo evento. D'altra parte il
meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e
10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali
diplomatici.
Alle spese del tutto eventuali che dovessero derivare dal
ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con gli
stanziamenti destinati a liti ed arbitraggi, iscritti nello
stato di previsione della spesa del Ministero della
giustizia.
Per tali considerazioni non si rende necessaria la
relazione tecnica.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende
necessario perché l'Accordo in questione prevede, al fine
della sua entrata in vigore, l'autorizzazione del Parlamento
italiano alla ratifica da parte del Presidente della
Repubblica.
B) Analisi del quadro normativo.
L'Accordo sulla promozione e protezione degli
investimenti tra l'Italia e Malta, a partire dalla data della
sua entrata in vigore, sostituirà l'Accordo relativo alla
cooperazione economica e alla protezione degli investimenti
firmato il 28 luglio 1967.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti.
L'Accordo sulla promozione e protezione degli
investimenti tra l'Italia e Malta non incide, modificandoli,
su altre leggi o regolamenti in vigore e non comporta - oltre
all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di
esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno.
Esso si colloca inoltre nel quadro degli Accordi
sull'argomento che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione europea
hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
Sono coinvolti, sotto il profilo economico,
dall'introduzione della regolamentazione:
a) i soggetti italiani che hanno effettuato o
effettueranno investimenti a Malta;
b) i soggetti maltesi che hanno effettuato o
effettueranno investimenti in Italia.
L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle
società italiane presenti a Malta.
L'Accordo potrebbe agevolare iniziative imprenditoriali
italiane a Malta in quei settori dell'economia che hanno
registrato una crescita. Si pensi ad esempio al settore delle
costruzioni, delle infrastrutture, oltre che a quello delle
forniture per apparecchiature medicali. L'Italia è stata
infatti nell'ultimo decennio tra i primi partner
economici di Malta, grazie anche agli investimenti diretti di
circa una trentina di aziende.
B) Obiettivi e risultati attesi.
L'Accordo, che assicura libertà nel trasferimento di
capitali e prevede sistemi di risoluzione delle controversie e
di risarcimenti per perdite dovute ad eventi eccezionali, è
destinato ad avere un impatto positivo sugli investitori -
persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende,
associazioni, eccetera) - delle due Parti contraenti.
Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto
dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un
quadro di maggior certezza giuridica, in tutti i settori nei
quali sono stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro
investimenti italiani a Malta e maltesi in Italia.
Tale quadro di certezza e di precise garanzie è
prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori
iniziative imprenditoriali atte a favorire investimenti nelle
due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un
incremento del volume complessivo di tali investimenti.
L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul
tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti
che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di
potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo
dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi,
sia a livello micro che macroeconomico, sono costituiti
rispettivamente dal trasferimento dall'Italia a Malta di
know-how tecnico e manageriale, da una maggiore
efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova
occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo nel dare
maggiore certezza ai nostri operatori favorirà i nostri
investimenti nel Paese con ricadute positive anche di natura
commerciale.
L'Accordo in questione, agendo da moltiplicatore degli
investimenti, contribuirà ad un'accelerazione dello sviluppo
economico e stimolerà una maggiore dinamica concorrenziale.
C) Aspetti organizzativi ed oneri.
L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari
a carico della pubblica amministrazione o dei privati.
D) Opzioni alternative.
Le clausole dell'Accordo sono conformi ad una solida
prassi, generalmente seguita in campo internazionale per
questo tipo di accordi, e non era quindi possibile negoziare
un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato
concordato con la controparte.