XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4547




        Onorevoli Deputati! - L'accordo sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 20 dicembre 2002 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Malta, intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.
        Tale tipo di Accordo, oltre ad essere raccomandato da organismi internazionali quali la Banca mondiale ed il Fondo monetario internazionale, si inquadra nell'ambito degli Accordi sull'argomento che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione europea hanno negli ultimi anni firmato con vari Paesi.
        Analogamente a quanto previsto nei suddetti accordi, il testo in questione recepisce una serie di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte.
        Per investimento si deve intendere tra l'altro: diritti di proprietà su beni mobili e immobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi, eccetera), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche.
        I principali articoli dell'Accordo prevedono:

            a) regolamento per nazionalizzazione od esproprio (articolo 5). Apposite clausole regolamentano gli investimenti sottoposti a nazionalizzazione o esproprio, misure che sono, peraltro, adottabili solo per motivi di pubblica utilità o di interesse nazionale. In particolare, si evidenzia la cosiddetta "clausola di retrocessione" inserita nell'articolo 5, paragrafo 6, in virtù della quale i proprietari espropriati hanno il diritto di riacquistare la proprietà del bene espropriato qualora l'opera pubblica per la quale l'esproprio era stato promosso non venga realizzata. In tal modo, la norma pattizia riprende sostanzialmente le regole fondamentali dell'ordinamento italiano in materia di espropriazione di beni immobili e dei diritti relativi ad essi. La predetta formulazione tiene inoltre in considerazione quanto sostenuto da dottrina e giurisprudenza in materia di prezzo dovuto per la retrocessione: questo dovrà essere determinato con riferimento al momento in cui il bene viene trasferito e, quindi, in base al valore attuale della res; il prezzo dovrà inoltre essere calcolato con gli stessi criteri in base ai quali fu determinata l'indennità di esproprio;

            b) trasferimento all'estero di capitali, utili e relativo regime (articolo 8). E' previsto il libero trasferimento di capitali, redditi, profitti e retribuzioni. Si evidenza l'inclusione, nel paragrafo 1 dell'articolo 8, della clausola di salvaguardia che consente di poter applicare le disposizioni antievasive e antielusive nazionali, nonché di garantire un impegno di massima a scambiare le informazioni. Tale dettato è motivato dalla circostanza che Malta risulta ancora essere un Paese a fiscalità privilegiata;

            c) soluzione delle controversie. Essa viene regolamentata in due articoli (articoli 9 e 10). L'articolo 9, relativo alle modalità di risoluzione delle controversie fra una Parte contraente ed un investitore dell'altra Parte contraente, prevede la possibilità di ricorrere a tribunali nazionali e al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (ICSID), ad un tribunale arbitrale ad hoc, in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); l'articolo 10, riguardante le modalità di risoluzione delle controversie sull'interpretazione dell'Accordo tra le Parti contraenti, che, ove non si risolvano preventivamente per via diplomatica, prevede la possibilità di costituire un tribunale arbitrale ad hoc.

        La finalizzazione dell'Accordo riveste per i due Paesi un'importanza rilevante. Esso costituisce uno stimolo per nuovi investimenti a Malta, in grado di influire positivamente sulla evoluzione economica del Paese. Tale Accordo potrà così incentivare iniziative di collaborazione economica e vivacizzare il flusso di investimenti italiani a Malta. Oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli investimenti, il documento costituisce infatti la premessa per facilitazioni sul piano finanziario ed assicurativo.
        L'attuazione dell'Accordo oltre a consentire una più stretta collaborazione industriale tra i due Paesi, dovrebbe favorire l'incremento dell'interscambio commerciale.
        L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né incide modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.
        Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento locale, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Non ne derivano neppure minori entrate. Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili: pertanto, per la copertura di tali tipi di danni si provvede, con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento. D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.
        Alle spese del tutto eventuali che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con gli stanziamenti destinati a liti ed arbitraggi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
        Per tali considerazioni non si rende necessaria la relazione tecnica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

          Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede, al fine della sua entrata in vigore, l'autorizzazione del Parlamento italiano alla ratifica da parte del Presidente della Repubblica.


B) Analisi del quadro normativo.

          L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra l'Italia e Malta, a partire dalla data della sua entrata in vigore, sostituirà l'Accordo relativo alla cooperazione economica e alla protezione degli investimenti firmato il 28 luglio 1967.


C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

          L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra l'Italia e Malta non incide, modificandoli, su altre leggi o regolamenti in vigore e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno.
          Esso si colloca inoltre nel quadro degli Accordi sull'argomento che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

          Sono coinvolti, sotto il profilo economico, dall'introduzione della regolamentazione:

              a) i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti a Malta;

              b) i soggetti maltesi che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Italia.

          L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane presenti a Malta.
          L'Accordo potrebbe agevolare iniziative imprenditoriali italiane a Malta in quei settori dell'economia che hanno registrato una crescita. Si pensi ad esempio al settore delle costruzioni, delle infrastrutture, oltre che a quello delle forniture per apparecchiature medicali. L'Italia è stata infatti nell'ultimo decennio tra i primi partner economici di Malta, grazie anche agli investimenti diretti di circa una trentina di aziende.


B) Obiettivi e risultati attesi.

          L'Accordo, che assicura libertà nel trasferimento di capitali e prevede sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimenti per perdite dovute ad eventi eccezionali, è destinato ad avere un impatto positivo sugli investitori - persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende, associazioni, eccetera) - delle due Parti contraenti.
          Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggior certezza giuridica, in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani a Malta e maltesi in Italia.
          Tale quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire investimenti nelle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo di tali investimenti.
          L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi, sia a livello micro che macroeconomico, sono costituiti rispettivamente dal trasferimento dall'Italia a Malta di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo nel dare maggiore certezza ai nostri operatori favorirà i nostri investimenti nel Paese con ricadute positive anche di natura commerciale.
          L'Accordo in questione, agendo da moltiplicatore degli investimenti, contribuirà ad un'accelerazione dello sviluppo economico e stimolerà una maggiore dinamica concorrenziale.


C) Aspetti organizzativi ed oneri.

          L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.


D) Opzioni alternative.

          Le clausole dell'Accordo sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.




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