XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4536
Onorevoli Colleghi! - Il profondo rinnovamento della
legislazione riguardante le autonomie locali era iniziato con
la legge 8 giugno 1990, n. 142, per proseguire poi con la
legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco,
e con le leggi sulla semplificazione amministrativa 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127. L'insieme di queste
norme sono state opportunamente ricomprese nel testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L'articolo 51 del medesimo testo unico prevede che chi
abbia ricoperto per due mandati consecutivi la carica di
sindaco e di presidente della provincia non sia, alla scadenza
del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime
cariche.
La ratio di questa limitazione è da ricercarsi nel
fatto che il legislatore temeva che, senza porre un limite
alla possibilità di ricoprire tali mandati, potessero
costituirsi posizioni di forte potere personale negli enti
locali, con amministratori sostanzialmente inamovibili; ciò
avrebbe, in pratica, vanificato il principale intento della
riforma sull'elezione diretta del sindaco e del presidente
della provincia, tesa a realizzare la democrazia
dell'alternanza.
Tali timori potevano giustificarsi allora, stante il clima
politico nel quale queste norme erano maturate, fortemente
caratterizzato da episodi di malcostume e irregolarità
amministrative, nonchè da una scarsa coscienza delle
potenzialità e della maturità civica dell'elettorato da parte
del legislatore, per cui era apparso opportuno sottoporre la
nuova normativa ad un congruo periodo di sperimentazione.
Presto, però, si avverti la necessità di un ripensamento.
La durata del mandato degli amministratori locali cominciò ad
apparire insufficiente per portare a termine, ad esempio, le
opere pubbliche caratterizzanti il programma di un sindaco,
che si vedeva, il più delle volte, costretto a non presiedere
alla loro realizzazione, con conseguente interruzione di molti
significativi interventi.
Fu così che si decise di innalzare la durata del mandato
da quattro a cinque anni, ma l'orizzonte temporale dei dieci
anni appare ancora insufficiente per conseguire la maggior
parte degli obiettivi degli amministratori degli enti
locali.
Un ulteriore effetto negativo che la normativa così come
articolata comporta sta nel fatto che si sono rilevate
numerose gestioni commissariali derivanti da dimissioni
anticipate di sindaci, rassegnate per non incappare in cause
di ineleggibilità ad altre cariche pubbliche, al fine di
assicurarsi un diverso futuro politico, vista l'impossibilità
di essere rieletti alla guida degli enti locali.
Oggi, trascorsi più di dieci anni da questa epocale
riforma, verificata l'assenza di qualsiasi pericolo di deriva
plebiscitaria, si avverte piuttosto la necessità opposta,
ovvero di consentire a quell'esercito di valenti
amministratori locali che hanno dato prova di enormi capacità
nel risanare le amministrazioni locali, di avere a loro
disposizione un periodo di più ampio respiro, che consenta
loro di portare a termine quei programmi per la realizzazione
dei quali i loro concittadini gli hanno dato e poi rinnovato
la fiducia.
Si avverte, come preponderante, l'esigenza di non
disperdere le esperienze maturate fino ad oggi da
amministratori che continuano a godere dell'appoggio delle
coalizioni che li propongono e del consenso profondo e
meditato degli elettori, unici arbitri legittimati a giudicare
circa la permanenza in carica più o meno lunga di una
determinata persona. Per tutti questi validi motivi, si
avverte come fortemente penalizzante il perdurare della
limitazione del mandato. La presente proposta di legge mira
appunto ad abolire qualsiasi limitazione temporale del mandato
di sindaci e presidenti di provincia, anche alla luce del
fatto che il limite sussiste solo nei confronti di questi e
non si riscontra per nessuna delle altre cariche elettive
centrali e locali (parlamentari, presidenti di regione,
consiglieri regionali, eccetera) con evidente disparità di
trattamento tra coloro che, sia pure a diversi livelli,
amministrano con lo stesso impegno e responsabilità la cosa
pubblica, ma hanno aspettative temporali diverse,
indipendentemente dal fatto che abbiano ben operato.
Questa soluzione che appare ormai condivisa da molti,
risulta fortemente voluta da tutte le associazioni delle
autonomie locali, anche perchè si è rilevato che il divieto di
rieleggibilità crea problemi ancora maggiori nei comuni
medio-piccoli, data la notevole difficoltà nell'identificare
una classe politica competente a ricoprire tali incarichi e
dove è più alto il rischio di disperdere valide
professionalità.