XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4536




        Onorevoli Colleghi! - Il profondo rinnovamento della legislazione riguardante le autonomie locali era iniziato con la legge 8 giugno 1990, n. 142, per proseguire poi con la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, e con le leggi sulla semplificazione amministrativa 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127. L'insieme di queste norme sono state opportunamente ricomprese nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        L'articolo 51 del medesimo testo unico prevede che chi abbia ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non sia, alla scadenza del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
        La ratio di questa limitazione è da ricercarsi nel fatto che il legislatore temeva che, senza porre un limite alla possibilità di ricoprire tali mandati, potessero costituirsi posizioni di forte potere personale negli enti locali, con amministratori sostanzialmente inamovibili; ciò avrebbe, in pratica, vanificato il principale intento della riforma sull'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, tesa a realizzare la democrazia dell'alternanza.
        Tali timori potevano giustificarsi allora, stante il clima politico nel quale queste norme erano maturate, fortemente caratterizzato da episodi di malcostume e irregolarità amministrative, nonchè da una scarsa coscienza delle potenzialità e della maturità civica dell'elettorato da parte del legislatore, per cui era apparso opportuno sottoporre la nuova normativa ad un congruo periodo di sperimentazione.
        Presto, però, si avverti la necessità di un ripensamento. La durata del mandato degli amministratori locali cominciò ad apparire insufficiente per portare a termine, ad esempio, le opere pubbliche caratterizzanti il programma di un sindaco, che si vedeva, il più delle volte, costretto a non presiedere alla loro realizzazione, con conseguente interruzione di molti significativi interventi.
        Fu così che si decise di innalzare la durata del mandato da quattro a cinque anni, ma l'orizzonte temporale dei dieci anni appare ancora insufficiente per conseguire la maggior parte degli obiettivi degli amministratori degli enti locali.
        Un ulteriore effetto negativo che la normativa così come articolata comporta sta nel fatto che si sono rilevate numerose gestioni commissariali derivanti da dimissioni anticipate di sindaci, rassegnate per non incappare in cause di ineleggibilità ad altre cariche pubbliche, al fine di assicurarsi un diverso futuro politico, vista l'impossibilità di essere rieletti alla guida degli enti locali.
        Oggi, trascorsi più di dieci anni da questa epocale riforma, verificata l'assenza di qualsiasi pericolo di deriva plebiscitaria, si avverte piuttosto la necessità opposta, ovvero di consentire a quell'esercito di valenti amministratori locali che hanno dato prova di enormi capacità nel risanare le amministrazioni locali, di avere a loro disposizione un periodo di più ampio respiro, che consenta loro di portare a termine quei programmi per la realizzazione dei quali i loro concittadini gli hanno dato e poi rinnovato la fiducia.
        Si avverte, come preponderante, l'esigenza di non disperdere le esperienze maturate fino ad oggi da amministratori che continuano a godere dell'appoggio delle coalizioni che li propongono e del consenso profondo e meditato degli elettori, unici arbitri legittimati a giudicare circa la permanenza in carica più o meno lunga di una determinata persona. Per tutti questi validi motivi, si avverte come fortemente penalizzante il perdurare della limitazione del mandato. La presente proposta di legge mira appunto ad abolire qualsiasi limitazione temporale del mandato di sindaci e presidenti di provincia, anche alla luce del fatto che il limite sussiste solo nei confronti di questi e non si riscontra per nessuna delle altre cariche elettive centrali e locali (parlamentari, presidenti di regione, consiglieri regionali, eccetera) con evidente disparità di trattamento tra coloro che, sia pure a diversi livelli, amministrano con lo stesso impegno e responsabilità la cosa pubblica, ma hanno aspettative temporali diverse, indipendentemente dal fatto che abbiano ben operato.
        Questa soluzione che appare ormai condivisa da molti, risulta fortemente voluta da tutte le associazioni delle autonomie locali, anche perchè si è rilevato che il divieto di rieleggibilità crea problemi ancora maggiori nei comuni medio-piccoli, data la notevole difficoltà nell'identificare una classe politica competente a ricoprire tali incarichi e dove è più alto il rischio di disperdere valide professionalità.




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