XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4518
Onorevoli Deputati!
1.1 Motivazioni dell'Accordo.
La Mauritania ha compiuto in questi ultimi anni
sostanziali progressi nel consolidamento della stabilità
macroeconomica e nell'introduzione di riforme strutturali.
Grazie alle attenzioni che dedica all'equilibrio dei conti
macroeconomici, nonché all'applicazione delle riforme
suggerite dal Fondo monetario internazionale, soprattutto in
materia di tassazione, di tariffe doganali e nel settore
bancario, la Mauritania rientra nel ristretto numero di Paesi
che continua a ricevere ulteriori aiuti finanziari.
La Mauritania ha imboccato negli anni '90 la strada di un
crescente liberismo, ha avviato un deciso programma di
privatizzazioni e di grandi lavori infrastrutturali finanziati
da varie istituzioni internazionali. Sono state inoltre
adottate politiche di decentralizzazione per migliorare
l'efficienza dello Stato e sono state snellite le procedure
per l'avvio di nuove imprese. L'economia mauritana ha
registrato un sostenuto ritmo di sviluppo, con tassi di
crescita del prodotto interno lordo previsti intorno al 5 per
cento nel biennio 2001-2002.
Nell'ottica di rafforzare il ruolo del settore privato
nell'economia, lo Stato ha negli ultimi anni cercato di
stabilire relazioni dirette con il settore privato. A tale
fine, ha costituito una commissione consultiva congiunta con
rappresentanti dell'imprenditoria privata che viene
regolarmente consultata prima dell'adozione di importanti
misure di politica economica. Vanno altresì segnalate le
profonde trasformazioni registratesi in Mauritania grazie al
diffondersi di una mentalità più moderna e dinamica presso la
classe imprenditoriale, favorita anche dalle riforme in
settori chiave come la giustizia, l'insegnamento e il
commercio.
L'accresciuta presenza italiana in Mauritania è
conseguenza diretta della liberalizzazione del sistema
economico, compiuta di pari passo con la progressiva
democratizzazione di quello politico, che sembra aprire nuove
prospettive alle aziende italiane nel settore dei grandi
lavori, delle esportazioni e del turismo. Opportunità sono,
infatti, offerte sia dalle privatizzazioni sia dai grandi
lavori infrastrutturali, specialmente nelle opere stradali.
Queste ultime sono favorite dalla collocazione geografica
della Mauritania a ridosso del Maghreb e da una vocazione alla
collaborazione mediterranea, che verrà ancor più rafforzata
dal compimento di un importante asse stradale di collegamento
al Marocco.
La Mauritania è ricca di minerali di ferro e ha una costa
pescosissima. Il settore estrattivo offre prospettive
incoraggianti e le potenzialità collegate all'industria
petrolifera off-shore potrebbero condurre ad un
incremento di investimenti dall'estero. Si segnala a riguardo
che una joint-venture a partecipazione AGIP sta
attualmente operando perforazioni al largo di Nouadhibou.
L'esito è stato finora positivo e rimane da valutare
l'ampiezza dei giacimenti per stabilire la loro
redditività.
Le relazioni economiche bilaterali italo-mauritane sono in
fase di crescita e consistono essenzialmente nell'importazione
italiana di minerali ferrosi e nella presenza di pescherecci
italiani in acque mauritane. L'Italia è il primo Paese
importatore della Mauritania (dati Economist Intelligence
Unit ottobre 2002). La Mauritania ha altresì visto un
veloce aumento delle importazioni dall'Italia negli ultimi due
anni. I principali prodotti di interesse per le nostre
esportazioni sono prodotti alimentari, calzature, raffinati
del petrolio, apparecchi meccanici ed elettrici, autoveicoli e
mobili. I dati aggiornati al settembre 2002 fanno rilevare un
consistente incremento dell'interscambio commerciale, pari a
96,2 milioni di euro, confermando il trend in crescita
degli ultimi tre anni.
... (omissis) ...
L'accresciuta presenza italiana è conseguenza diretta
della liberalizzazione del sistema economico, come testimonia
un interscambio in aumento e lo svolgimento di una missione di
operatori economici svoltasi nel marzo 2002 a Nouakchott (25
imprese di dimensioni medio-piccole), a dimostrazione del
crescente interesse dell'imprenditoria italiana verso le
opportunità offerte dal mercato mauritano nei diversi settori
del turismo, della pesca, dell'agro-alimentare, dell'edilizia
e dei macchinari per l'industria.
L'interesse ad approfondire le relazioni
economico-commerciali tra l'Italia e la Mauritania è stato
evidenziato anche nel corso delle consultazioni politiche
bilaterali presiedute rispettivamente dal Sottosegretario di
Stato agli affari esteri, Senatore Alfredo Mantica e dal
Ministro degli esteri Dah Ould Abdi, tenutesi nel febbraio
2002.
L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti
con la Mauritania intende costituire un quadro di riferimento
organico per gli imprenditori di entrambi i Paesi, creando le
condizioni più propizie per intensificare i rapporti
economici, lo scambio di esperienze, gli investimenti.
Per quel che concerne gli interessi italiani, obiettivo
dell'Accordo è di assicurare alle nostre imprese, e più in
generale ai nostri operatori, quelli che hanno già investito
in Mauritania e quelli che, anche in considerazione
dell'Accordo, potranno effettuare investimenti in futuro,
l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul
piano fiscale (dall'ordinamento giuridico del Paese o da
specifici accordi) agli investimenti nazionali ed esteri,
nonché di garantire sia la possibilità di trasferire utili e
capitali, sia criteri imparziali di risoluzione di eventuali
contenziosi.
1.2 Esame degli articoli.
Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione
dei termini utilizzati, l'Accordo recepisce un insieme di
norme finalizzate, in un contesto di trattamento "giusto ed
equo", ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci
(articolo II), contemplando, tra l'altro, la clausola della
nazione più favorita (articolo III), e cioè l'obbligo di
concedere agli investitori della Controparte un trattamento
non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o
agli investitori di Paesi terzi.
E' prevista la corresponsione all'investitore di un
adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto
armato, situazione di emergenza o altri eventi analoghi
sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente
(articolo IV).
Le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri
non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non
per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale. In tale
caso è prevista la corresponsione immediata di un risarcimento
equivalente al valore di mercato dell'investimento, quale era
immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o
resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di
esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri
di valutazione riconosciuti a livello internazionale e
comprenderà gli interessi maturati dalla data di
nazionalizzazione o di esproprio alla data di pagamento. Viene
inoltre contemplata la cosiddetta "clausola di retrocessione",
prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del
bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di mercato,
laddove dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia
stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti
(articolo V).
Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti di
pagamenti e redditi relativi agli investimenti, da effettuarsi
liberamente in valuta convertibile e senza indebito ritardo al
di fuori del proprio territorio, dopo che siano stati
adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure
legali relative al trasferimento (articoli VI e VIII).
Se una Parte contraente ha risarcito il proprio
investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa
subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto
dall'altra Parte contraente (articolo VII).
Le controversie tra le Parti contraenti in merito
all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non
possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole
attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su
richiesta di una delle Parti contraenti, ad un tribunale
arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita
all'articolo IX dell'Accordo.
In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo
stabilisce che le controversie tra una Parte contraente e gli
investitori dell'altra, nel caso in cui non possano essere
risolte in via amichevole entro sei mesi, possano a scelta
dell'investitore essere sottoposte ai tribunali locali
territorialmente competenti, ad un tribunale arbitrale ad
hoc che opera in conformità al regolamento dell'UNCITRAL o
al "Centro internazionale per la composizione delle
controversie in materia di investimenti" per l'applicazione
delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di
Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle
controversie in materia di investimenti fra Stati e cittadini
di altri Stati (articolo X).
L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è
condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano
o meno relazioni diplomatiche e consolari (articolo XI).
L'articolo XII stabilisce che le Parti contraenti sono
tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più
favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora
derivanti da accordi internazionali, da princìpi generali di
diritto internazionale e da leggi, regolamenti, disposizioni o
contratti specifici.
La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni
dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le
quali le Parti contraenti si notificheranno l'avvenuto
espletamento delle procedure di ratifica richieste nei
rispettivi Paesi e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori
periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo
denunci, dandone notifica scritta con un anno di anticipo
sulla data di scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad
applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli
investimenti effettuati prima della stessa (articoli XIII e
XIV).
Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini suesposti,
che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in
campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un
valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani
in Mauritania e degli investimenti mauritani in Italia.
L'attuazione dell'Accordo oltre a consentire una più
stretta collaborazione industriale tra i due Paesi, dovrebbe
favorire l'incremento dell'interscambio commerciale.
L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del
bilancio dello Stato, né incide modificandoli, su leggi o
regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre
all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di
esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.
Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai
nostri operatori il trattamento più favorevole previsto
dall'ordinamento locale, non derivano maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato. Non ne derivano neppure minori
entrate. Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di
eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non
sono minimamente quantificabili: pertanto, per la copertura di
tali tipi di danni, si provvede, con legge speciale che viene
emanata in occasione del singolo evento. D'altra parte il
meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli IX
e X) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali
diplomatici.
Alle spese del tutto eventuali che dovessero derivare dal
ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con gli
stanziamenti destinati a liti e ad arbitraggi, iscritti nello
stato di previsione della spesa del Ministero della
giustizia.
Per le suesposte considerazioni, non si rende necessaria
la relazione tecnica.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende
necessario perché l'Accordo in questione prevede la
possibilità di ricorrere ad un tribunale arbitrale ad hoc
secondo la procedura stabilita all'articolo X, così
ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della
Costituzione.
B) Analisi del quadro normativo e della compatibilità
dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le
competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la
necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della
legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con
l'ordinamento comunitario o con le competenze costituzionali
delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che
dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti.
In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su
leggi o regolamenti vigenti e non comporta - oltre
all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di
esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno, né la
necessita' di adottare particolari misure di carattere
amministrativo.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso.
Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono
indicate nell'articolo I dell'Accordo. Esse non sono
innovative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel progetto; ricorso alla tecnica della novella
legislativa e individuazione di effetti abrogativi.
L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non
introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la
tecnica della novella o con norme abrogative espresse. Non
sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e
Mauritania, ma si propone di colmare una lacuna nella
regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.
Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente
seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri
Paesi membri dell'OCSE.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
Sono coinvolti sotto il profilo economico
dall'introduzione della regolamentazione:
i soggetti italiani che hanno effettuato o
effettueranno investimenti in Mauritania;
i soggetti mauritani che hanno effettuato ed
effettueranno investimenti in Italia.
Le risorse naturali della Mauritania (minerali ferrosi e
pesce) costituiscono un rilevante elemento di interesse per
l'Italia.
La liberalizzazione del sistema economico compiuta di
pari passo con la progressiva democratizzazione di quello
politico sembra aprire buone prospettive alle aziende italiane
in Mauritania nei settori dei grandi lavori, delle
esportazioni e del turismo. Una maggiore presenza italiana in
campo economico e commerciale potrebbe consentire alle imprese
italiane di cogliere le opportunità offerte da un'economia in
fase di apertura e di espansione.
L'Accordo potrebbe quindi agevolare iniziative
imprenditoriali italiane in Mauritania in numerosi settori, in
particolare quelli della pesca, petrolifero e dei grandi
lavori infrastrutturali.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto
dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un
quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli
investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i
settori nei quali sono stati effettuati o siano ipotizzabili
in futuro investimenti italiani in Mauritania e mauritani in
Italia.
Detto quadro di certezza e di precise garanzie è
prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori
iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle
due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un
incremento del volume complessivo degli investimenti
effettuati dagli investitori delle due Parti contraenti.
L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto
positivo sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso
gli effetti che un maggiore volume di investimenti può avere
sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di
sviluppo dell'interscambio commerciale. E' anche destinato a
favorire il trasferimento dall'Italia alla Mauritania di
know-how tecnico e manageriale, la creazione di nuova
occupazione ed una maggiore efficienza del sistema produttivo,
premessa indispensabile di sviluppo economico e di una
maggiore dinamica concorrenziale.
L'Accordo è in linea con la volontà del Governo mauritano
di porre al centro del suo sviluppo il sistema dell'impresa
privata e degli investimenti esteri, visti come elementi
propulsori della crescita economica. L'esportazione del
modello italiano di sviluppo produttivo basato su un fitto
tessuto di imprese di dimensioni medio-piccole, rappresenta
una politica di sicuro interesse per lo sviluppo di una
mentalità imprenditoriale, coerentemente con le
caratteristiche del tessuto economico mauritano.
Sono quindi positive ed importanti le ricadute economiche
e sociali che l'Accordo potrà avere in Mauritania ed in
Italia.
C) Aspetti organizzativi ed oneri.
L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari
a carico della pubblica amministrazione o dei privati.
D) Opzioni alternative.
L'Accordo si propone di colmare una lacuna nello stato
esistente della regolamentazione dei rapporti tra Italia e
Mauritania; non è quindi percorribile la cosiddetta "opzione
nulla".
Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad
una solida prassi, generalmente seguita in campo
internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi
possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello
che è stato concordato con la Controparte.