XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4518




        Onorevoli Deputati!

1.1 Motivazioni dell'Accordo.

        
La Mauritania ha compiuto in questi ultimi anni sostanziali progressi nel consolidamento della stabilità macroeconomica e nell'introduzione di riforme strutturali. Grazie alle attenzioni che dedica all'equilibrio dei conti macroeconomici, nonché all'applicazione delle riforme suggerite dal Fondo monetario internazionale, soprattutto in materia di tassazione, di tariffe doganali e nel settore bancario, la Mauritania rientra nel ristretto numero di Paesi che continua a ricevere ulteriori aiuti finanziari.
        La Mauritania ha imboccato negli anni '90 la strada di un crescente liberismo, ha avviato un deciso programma di privatizzazioni e di grandi lavori infrastrutturali finanziati da varie istituzioni internazionali. Sono state inoltre adottate politiche di decentralizzazione per migliorare l'efficienza dello Stato e sono state snellite le procedure per l'avvio di nuove imprese. L'economia mauritana ha registrato un sostenuto ritmo di sviluppo, con tassi di crescita del prodotto interno lordo previsti intorno al 5 per cento nel biennio 2001-2002.
        Nell'ottica di rafforzare il ruolo del settore privato nell'economia, lo Stato ha negli ultimi anni cercato di stabilire relazioni dirette con il settore privato. A tale fine, ha costituito una commissione consultiva congiunta con rappresentanti dell'imprenditoria privata che viene regolarmente consultata prima dell'adozione di importanti misure di politica economica. Vanno altresì segnalate le profonde trasformazioni registratesi in Mauritania grazie al diffondersi di una mentalità più moderna e dinamica presso la classe imprenditoriale, favorita anche dalle riforme in settori chiave come la giustizia, l'insegnamento e il commercio.
        L'accresciuta presenza italiana in Mauritania è conseguenza diretta della liberalizzazione del sistema economico, compiuta di pari passo con la progressiva democratizzazione di quello politico, che sembra aprire nuove prospettive alle aziende italiane nel settore dei grandi lavori, delle esportazioni e del turismo. Opportunità sono, infatti, offerte sia dalle privatizzazioni sia dai grandi lavori infrastrutturali, specialmente nelle opere stradali. Queste ultime sono favorite dalla collocazione geografica della Mauritania a ridosso del Maghreb e da una vocazione alla collaborazione mediterranea, che verrà ancor più rafforzata dal compimento di un importante asse stradale di collegamento al Marocco.
        La Mauritania è ricca di minerali di ferro e ha una costa pescosissima. Il settore estrattivo offre prospettive incoraggianti e le potenzialità collegate all'industria petrolifera off-shore potrebbero condurre ad un incremento di investimenti dall'estero. Si segnala a riguardo che una joint-venture a partecipazione AGIP sta attualmente operando perforazioni al largo di Nouadhibou. L'esito è stato finora positivo e rimane da valutare l'ampiezza dei giacimenti per stabilire la loro redditività.
        Le relazioni economiche bilaterali italo-mauritane sono in fase di crescita e consistono essenzialmente nell'importazione italiana di minerali ferrosi e nella presenza di pescherecci italiani in acque mauritane. L'Italia è il primo Paese importatore della Mauritania (dati Economist Intelligence Unit ottobre 2002). La Mauritania ha altresì visto un veloce aumento delle importazioni dall'Italia negli ultimi due anni. I principali prodotti di interesse per le nostre esportazioni sono prodotti alimentari, calzature, raffinati del petrolio, apparecchi meccanici ed elettrici, autoveicoli e mobili. I dati aggiornati al settembre 2002 fanno rilevare un consistente incremento dell'interscambio commerciale, pari a 96,2 milioni di euro, confermando il trend in crescita degli ultimi tre anni.

... (omissis) ...

        L'accresciuta presenza italiana è conseguenza diretta della liberalizzazione del sistema economico, come testimonia un interscambio in aumento e lo svolgimento di una missione di operatori economici svoltasi nel marzo 2002 a Nouakchott (25 imprese di dimensioni medio-piccole), a dimostrazione del crescente interesse dell'imprenditoria italiana verso le opportunità offerte dal mercato mauritano nei diversi settori del turismo, della pesca, dell'agro-alimentare, dell'edilizia e dei macchinari per l'industria.
        L'interesse ad approfondire le relazioni economico-commerciali tra l'Italia e la Mauritania è stato evidenziato anche nel corso delle consultazioni politiche bilaterali presiedute rispettivamente dal Sottosegretario di Stato agli affari esteri, Senatore Alfredo Mantica e dal Ministro degli esteri Dah Ould Abdi, tenutesi nel febbraio 2002.
        L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti con la Mauritania intende costituire un quadro di riferimento organico per gli imprenditori di entrambi i Paesi, creando le condizioni più propizie per intensificare i rapporti economici, lo scambio di esperienze, gli investimenti.
        Per quel che concerne gli interessi italiani, obiettivo dell'Accordo è di assicurare alle nostre imprese, e più in generale ai nostri operatori, quelli che hanno già investito in Mauritania e quelli che, anche in considerazione dell'Accordo, potranno effettuare investimenti in futuro, l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale (dall'ordinamento giuridico del Paese o da specifici accordi) agli investimenti nazionali ed esteri, nonché di garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali, sia criteri imparziali di risoluzione di eventuali contenziosi.
1.2 Esame degli articoli.

        
Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione dei termini utilizzati, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento "giusto ed equo", ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo II), contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo III), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della Controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o agli investitori di Paesi terzi.
        E' prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, situazione di emergenza o altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo IV).
        Le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale. In tale caso è prevista la corresponsione immediata di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi maturati dalla data di nazionalizzazione o di esproprio alla data di pagamento. Viene inoltre contemplata la cosiddetta "clausola di retrocessione", prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di mercato, laddove dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti (articolo V).
        Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e redditi relativi agli investimenti, da effettuarsi liberamente in valuta convertibile e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio, dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articoli VI e VIII).
        Se una Parte contraente ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra Parte contraente (articolo VII).
        Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo IX dell'Accordo.
        In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce che le controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra, nel caso in cui non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, possano a scelta dell'investitore essere sottoposte ai tribunali locali territorialmente competenti, ad un tribunale arbitrale ad hoc che opera in conformità al regolamento dell'UNCITRAL o al "Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti" per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati (articolo X).
        L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche e consolari (articolo XI).
        L'articolo XII stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora derivanti da accordi internazionali, da princìpi generali di diritto internazionale e da leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici.
        La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si notificheranno l'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci, dandone notifica scritta con un anno di anticipo sulla data di scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli XIII e XIV).
        Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Mauritania e degli investimenti mauritani in Italia.
        L'attuazione dell'Accordo oltre a consentire una più stretta collaborazione industriale tra i due Paesi, dovrebbe favorire l'incremento dell'interscambio commerciale.
        L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, né incide modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.
        Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento locale, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Non ne derivano neppure minori entrate. Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili: pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede, con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento. D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli IX e X) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.
        Alle spese del tutto eventuali che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con gli stanziamenti destinati a liti e ad arbitraggi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
        Per le suesposte considerazioni, non si rende necessaria la relazione tecnica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

          Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo X, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

B) Analisi del quadro normativo e della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

          L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

          In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno, né la necessita' di adottare particolari misure di carattere amministrativo.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo I dell'Accordo. Esse non sono innovative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto; ricorso alla tecnica della novella legislativa e individuazione di effetti abrogativi.

          L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Mauritania, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.
          Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'OCSE.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

          Sono coinvolti sotto il profilo economico dall'introduzione della regolamentazione:

                i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Mauritania;

                i soggetti mauritani che hanno effettuato ed effettueranno investimenti in Italia.

          Le risorse naturali della Mauritania (minerali ferrosi e pesce) costituiscono un rilevante elemento di interesse per l'Italia.
          La liberalizzazione del sistema economico compiuta di pari passo con la progressiva democratizzazione di quello politico sembra aprire buone prospettive alle aziende italiane in Mauritania nei settori dei grandi lavori, delle esportazioni e del turismo. Una maggiore presenza italiana in campo economico e commerciale potrebbe consentire alle imprese italiane di cogliere le opportunità offerte da un'economia in fase di apertura e di espansione.
          L'Accordo potrebbe quindi agevolare iniziative imprenditoriali italiane in Mauritania in numerosi settori, in particolare quelli della pesca, petrolifero e dei grandi lavori infrastrutturali.


B) Obiettivi e risultati attesi.

          Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Mauritania e mauritani in Italia.
          Detto quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle due Parti contraenti.
          L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto positivo sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggiore volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. E' anche destinato a favorire il trasferimento dall'Italia alla Mauritania di know-how tecnico e manageriale, la creazione di nuova occupazione ed una maggiore efficienza del sistema produttivo, premessa indispensabile di sviluppo economico e di una maggiore dinamica concorrenziale.
          L'Accordo è in linea con la volontà del Governo mauritano di porre al centro del suo sviluppo il sistema dell'impresa privata e degli investimenti esteri, visti come elementi propulsori della crescita economica. L'esportazione del modello italiano di sviluppo produttivo basato su un fitto tessuto di imprese di dimensioni medio-piccole, rappresenta una politica di sicuro interesse per lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale, coerentemente con le caratteristiche del tessuto economico mauritano.
          Sono quindi positive ed importanti le ricadute economiche e sociali che l'Accordo potrà avere in Mauritania ed in Italia.

C) Aspetti organizzativi ed oneri.

          L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.

D) Opzioni alternative.

          L'Accordo si propone di colmare una lacuna nello stato esistente della regolamentazione dei rapporti tra Italia e Mauritania; non è quindi percorribile la cosiddetta "opzione nulla".
          Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la Controparte.




Frontespizio Testo articoli