XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4517




        Onorevoli Deputati!

1.1 Motivazioni dell'Accordo

        Le grandi potenzialità economiche dell'Africa, costituite sia da enormi risorse non sfruttate che da mercati ancora al di fuori dei circuiti dell'economia mondiale, suscitano la crescente attenzione della comunità internazionale.
        Le situazioni economiche dei Paesi dell'Africa a sud del Sahara rivelano un quadro composito, nel quale convivono realtà divergenti. Tra i segnali positivi, vanno ricordati l'accresciuto dinamismo di alcuni mercati interni e il nuovo interesse degli operatori dei Paesi industrializzati favoriti a loro volta dai risultati macroeconomici incoraggianti che si stanno registrando in alcune aree del continente, grazie al concreto avvio di politiche di sviluppo, liberalizzazione economica e lotta alla povertà, concordate con le istituzioni finanziarie internazionali e ad un migliore impiego degli aiuti internazionali. In questo contesto si inserisce attivamente anche l'Italia.
        Questo scenario impone all'Italia la necessità di definire una politica economico-commerciale nei confronti dei Paesi africani a sud del Sahara, volta a sviluppare ulteriormente la creazione di un quadro giuridico affidabile per i nostri operatori economici presenti nell'area, attraverso la conclusione di accordi bilaterali per la promozione e la protezione degli investimenti.
        La situazione interna dello Zambia è caratterizzata da una sostanziale stabilità politica e da una società civile vivace ed organizzata; il rischio di una profonda crisi costituzionale sembra ormai essere scongiurato e il Presidente Mwanawasa, eletto nel dicembre 2001, tenta ora di riformare il sistema economico per sollevare le condizioni di vita della popolazione (più del 70 per cento vive in condizioni di estrema povertà con un reddito medio pro-capite di circa 332 dollari).
        La Repubblica presidenziale dello Zambia può essere considerata un Paese dove non si verificano gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali e che gode senz'altro di un livello di libertà politica superiore agli standard di altri Paesi dell'Africa australe; anche l'area del "buon governo" è caratterizzata da significativi progressi: notevoli passi in avanti sono stati compiuti rispetto alla difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali; l'esercizio dei diritti politici e civili è oggi garantito in Zambia, anche se esistono ampi margini di miglioramento. Nel corso degli anni novanta lo Zambia ha rappresentato un'isola di stabilità politica in una regione caratterizzata da numerose aree di crisi; il Paese ha sempre cercato di salvaguardare questa posizione agendo come elemento mediatore nei conflitti in corso e sforzandosi di mantenere sempre rapporti di buon vicinato con i Paesi confinanti nonostante questo non risulti sempre facile. Di rilievo è stato l'impegno profuso dall'allora Presidente Chiluba nell'attività di mediazione per il raggiungimento della pacificazione nella Repubblica democratica del Congo attraverso l'attuazione degli Accordi di Lusaka del 1999, nonché la capacità di accoglienza dello Zambia nei confronti dei profughi provenienti dalle aree di conflitto limitrofe.
        Anche per quanto riguarda la lotta alla corruzione, notevoli sono gli sforzi compiuti dal Governo zambiano: il Paese dispone di una task force anticorruzione ("Anti Corruption Commission"), creata inizialmente soprattutto per l'insistenza dei donatori, ma che sembra lavorare seriamente. Lo stesso Presidente Patrick Levy Mwanawasa, uscito vincitore dalle ultime elezioni presidenziali e politiche del 2001, si presenta come paladino di una campagna di tolleranza zero alla corruzione.
        La base della struttura economica e produttiva del Paese è costituita dal settore estrattivo e minerario (rame e cobalto). Il Paese è il primo produttore mondiale di cobalto con l'estrazione del 20 per cento del totale mondiale e l'undicesimo produttore mondiale di rame; il rame e il cobalto rappresentano il 90 per cento delle esportazioni minerarie e l'80 per cento delle entrate in valuta pregiata. L'industria estrattiva, tuttavia, richiede investimenti stranieri che stentano ad affluire e l'estrema dipendenza dall'export di rame fa dello Zambia un Paese particolarmente vulnerabile: le fluttuazioni dei prezzi sul mercato internazionale hanno immediate ripercussioni sul piano interno.
        L'aumento degli investimenti, l'introduzione di nuove tecnologie, il miglioramento delle capacità imprenditoriali ed il rialzo del prezzo delle materie prime nei mercati internazionali, unitamente al programma di privatizzazioni avviato dal Governo, potranno contribuire alla crescita del settore estrattivo, stimolando anche lo sviluppo degli altri settori produttivi e quindi del prodotto interno lordo (la crescita del PIL che ha toccato il picco massimo nel 2001 - 4 per cento - si è leggermente contratta al 3 per cento nel 2002 ma, secondo le previsioni, dovrebbe risalire nel 2003 e attestarsi attorno al 3,6 per cento).
        Nonostante il Paese stia attraversando una fase delicata sul piano della stabilità economica (a causa di vari fattori, tra cui la discesa dei prezzi nel settore minerario, la mancata diversificazione dell'economia, l'assenza di una chiara strategia nell'affrontare il processo di privatizzazione delle principali compagnie statali), va comunque tenuto in considerazione che, in occasione di una sua recente visita a Lusaka, il direttore per l'Africa del Fondo monetario internazionale ha espresso una valutazione nell'insieme positiva sulla situazione economica del Paese, in particolare per le prospettive di andamento del tasso di inflazione e di crescita del prodotto interno lordo ed ha nel contempo sottolineato che il Governo sta seguendo le indicazioni del Fondo. In quest'ottica, il Fondo ha concesso, nel novembre 2002, 55 milioni di dollari a sostegno della bilancia dei pagamenti zambiana in applicazione del "Poverty Reduction and Growth Facilities" (PRGF). Il prestito facilitato si aggiunge ai 155 milioni di dollari che per il 2003 il Fondo, in attuazione dell'iniziativa HIPC (Highly Indebted Poor Countries), ha già cancellato a favore dello Zambia alla fine del mese di novembre 2002. Il totale del debito cancellato nell'arco di tre anni nei confronti dello Zambia ammonta così a 460 milioni di dollari.
        La crescita economica del Paese è nel suo complesso pesantemente condizionata dal problema del debito estero (pari a 6,1 miliardi di dollari alla fine del 2001). In questo contesto è stata firmata nel settembre 2002 la prima intesa multilaterale di cancellazione debitoria (interim debt-relief) nell'ambito del Club di Parigi, a cui seguirà il relativo Accordo bilaterale applicativo con l'Italia.
        Le relazioni bilaterali con lo Zambia datano dall'epoca successiva all'indipendenza del Paese africano (1964): il nostro Paese si dimostrò fin da allora come uno dei partner di primo piano nello sviluppo economico dello Zambia, con realizzazioni importanti in campo infrastrutturale finanziate attraverso rilevanti crediti italiani. Le grandi dighe di Kariba e Iteshi-Iteshi sono state costruite negli anni sessanta e settanta dall'Impregilo; italiana è, inoltre, la maggior parte delle infrastrutture: strade, linee elettriche, raffinerie. Tali legami sono stati particolarmente sostenuti e rafforzati da un'attiva comunità di cittadini italiani residenti soprattutto nella capitale e nel Copperbelt (regione mineraria e tradizionale zona industriale del Paese), ben introdotta nella realtà socio-economica e attiva nei settori delle costruzioni, dei trasporti e delle officine meccaniche, e del turismo. La presenza imprenditoriale italiana è rappresentata soprattutto da imprese di piccola e media dimensione a conduzione familiare, particolarmente attive, di proprietà o con la partecipazione di cittadini italiani e, secondo dati forniti dallo Zambian Investment Centre, l'insieme degli operatori di nazionalità italiana è risultato nel periodo 1993-2001 il quindicesimo investitore estero in Zambia, con investimenti pari a circa 23 milioni di dollari. La firma di un Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti, oltre a tutelare le imprese già presenti in Zambia, contribuirebbe indubbiamente a incoraggiare le imprese italiane di consistenti dimensioni, la cui presenza in Zambia è andata sensibilmente decrescendo durante gli ultimi vent'anni (nel febbraio 2002 l'Agip si è ritirata dal Paese e l'ultima grande impresa italiana è la Parmalat che, con l'acquisto della società sudafricana Bonnita, ha assunto il controllo della sussidiaria Bonnita Zambia Ltd).
        L'interscambio commerciale tra Italia e Zambia è abbastanza modesto (l'Italia figura al 18^ posto tra i partner commerciali dello Zambia) ed è caratterizzato da un saldo attivo a favore di quest'ultimo per l'esportazione di prodotti minerari, prevalentemente del rame. Nel 2000 il totale dell'interscambio tra Italia e Zambia è stato di 16 milioni di euro con un saldo passivo di 3 milioni di euro per l'Italia; nel 2001 l'interscambio totale è stato di circa 38 milioni di euro (33,7 le importazioni dell'Italia e 4,2 le nostre esportazioni), mentre nel 2002 l'interscambio è stato di poco superiore ai 10 milioni di euro (di cui 7,5 milioni le importazioni italiane e 5,8 le nostre esportazioni). L'Italia esporta soprattutto macchine ed apparecchi per l'industria tessile, la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli, nonché di loro parti e pezzi staccati, altre macchine ed apparecchi specializzati per industrie, materiale per costruzioni e parti di costruzioni, turbine a vapore e loro parti, macchine ed apparecchi per la lavorazione dei metalli e pompe per liquidi.
        In merito alla capacità istituzionale dello Zambia di attrazione degli investimenti, occorre sottolineare che se da un lato l'apparato amministrativo è caratterizzato da una certa arretratezza burocratica e tuttora da un certo grado di corruzione, va segnalato che lo Zambian Investment Center (ZIC) si adopera attivamente per favorire l'entrata nel mercato nazionale di nuovi investitori stranieri. La firma dell'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti favorirebbe la penetrazione commerciale delle imprese italiane prevalentemente in quei settori ove esistono le maggiori possibilità di investimento: l'agricolo, il turistico ed il minerario. L'attuale Governo ha incrementato notevolmente la spesa pubblica per rafforzare il settore agricolo soprattutto per quel che riguarda i sistemi di irrigazione, essenziali per poter coltivare i cereali anche durante la stagione invernale: notevoli sono le opportunità per le aziende italiane produttrici di pompe per l'estrazione dell'acqua, per l'attuazione di impianti di irrigazione e di macchinari per la lavorazione della terra. Anche il settore turistico è in crescita: lo Zambia possiede diciannove parchi nazionali ricchi delle varie specie di animali che costituiscono la principale attrattiva per i turisti; ma è soprattutto nel campo delle infrastrutture volte all'agevolazione del flusso turistico che le imprese italiane del settore potrebbero proporsi per effettuare degli investimenti.
        Il settore minerario rappresenta altresì una buona opportunità, poiché il Paese è ricco di pietre preziose, tra cui lo smeraldo che è giudicato tra i migliori al mondo.


1.2 Illustrazione degli articoli

        La conclusione dell'Accordo, cui si è pervenuti dopo un lungo ed attento negoziato, tende a creare il necessario favorevole quadro giuridico per gli imprenditori italiani che intendono effettuare investimenti nella Repubblica dello Zambia, a fornire adeguate protezioni a quelli già effettuati e a favorire una maggiore cooperazione economica tra i due Paesi ed un maggiore flusso di investimenti diretti.
        In particolare, l'Accordo, la cui efficacia si estende sia agli investimenti precedenti che a quelli successivi alla data della sua entrata in vigore, definisce in maniera quanto più ampia possibile il termine "investimento", soprattutto in relazione alla necessità di includere il maggior numero possibile di attività economiche nel meccanismo di tutela (articolo 1, paragrafo 1).
        E' prevista altresì la "clausola della nazione più favorita" e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della Controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi (articolo 3).

          L'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento "giusto ed equo", ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2). E' stabilita inoltre la corresponsione di un adeguato indennizzo, liberamente trasferibile, per danni o perdite derivanti da cause belliche o altre forme di conflitto armato, rivoluzioni, stato di emergenza nazionale, sommosse, insurrezioni o rivolte (articolo 4).
        Le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri, non potranno avvenire direttamente o indirettamente se non per fini di utilità pubblica, su base non discriminatoria ed in conformità a tutte le disposizioni e procedure di legge. In tal caso è prevista la corresponsione immediata, adeguata ed effettiva di un giusto risarcimento, equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata resa pubblica dal Governo. Il risarcimento sarà effettuato nella valuta in cui è stato effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia o resti convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. L'importo risarcito sarà inclusivo di interessi calcolati in base al tasso EURIBOR a sei mesi a partire dalla nazionalizzazione o dall'esproprio fino alla data di effettivo pagamento. Viene inoltre contemplata la cosiddetta "clausola di retrocessione", prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di mercato, laddove dopo l'espropriazione il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini di pubblica utilità previsti (articolo 5).
        Se una Parte contraente ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra parte contraente (articolo 7).
        Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti dei pagamenti e dei redditi relativi agli investimenti, da effettuare liberamente in valuta convertibile e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali e una volta soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articoli 6 e 8).
        Qualora dovesse insorgere una controversia tra la Parte contraente ospite e uno o più investitori dell'altra Parte contraente, in primo luogo si dovrà cercare di comporre tale controversia in via amichevole. L'Accordo stabilisce, tuttavia, che ove tale tentativo fallisse, l'investitore interessato potrà a sua scelta decidere di sottoporre la medesima al tribunale della Parte contraente competente per territorio, ad un arbitrato in conformità alla legge nazionale, ad un tribunale arbitrale ad hoc, ovvero al Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, per il regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, resa esecutiva dalla legge 10 maggio 1970, n. 1093 (articolo 9).
        Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 10 dell'Accordo.
        L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo 11).
        L'articolo 12 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nell'Accordo, qualora derivanti da Accordi internazionali, da princìpi generali di diritto internazionale e da leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici.
        La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla notifica fra le Parti contraenti dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica e resterà in vigore per un ulteriore periodo di dieci, salvo denuncia scritta di una delle Parti contraenti non più tardi di un anno prima della sua scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 13 e 14).
        Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Zambia e degli investimenti dello Zambia in Italia.
        L'attuazione dell'Accordo oltre a consentire una più stretta collaborazione industriale tra i due Paesi, dovrebbe favorire l'incremento dell'interscambio commerciale.
        L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né incide modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.
        Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento locale, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
        Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili: pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento. D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.
        Alle spese del tutto eventuali che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con gli stanziamenti destinati a liti ed arbitraggi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
        Per le suesposte considerazioni, non si rende necessaria la relazione tecnica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A) Necessità dell'intervento normativo.

          Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 10, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

B) Analisi del quadro normativo e della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

          L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario (esplicitamente escluse dall'articolo 12, paragrafo 2, dell'Accordo) o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

          In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno, né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.



2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.


A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 dell'Accordo. Esse non sono innovative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi interni nel progetto; ricorso alla tecnica della novella legislativa e individuazione di effetti abrogativi.

          L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella, o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Zambia, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.
          Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'OCSE.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

          Sono coinvolti sotto il profilo economico dall'introduzione della regolamentazione:

              a) i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Zambia;

                b) i soggetti zambiani che hanno effettuato ed effettueranno investimenti in Italia.

          L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane presenti in Zambia, impegnate soprattutto nei settori dell'edilizia e costruzioni, in quello elettromeccanico e dell'agricoltura.
          In aggiunta l'Accordo potrebbe agevolare iniziative imprenditoriali italiane in Zambia in alcuni settori dell'economia attualmente considerati prioritari dal Governo zambiano quali il settore agricolo, minerario e turistico.


B) Obiettivi e risultati attesi.

          Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori nei quali siano stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Zambia e zambiani in Italia.
          Tale quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle due Parti contraenti.
          L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi dell'Accordo, a livello sia micro sia macroeconomico sono costituiti rispettivamente dal trasferimento dall'Italia allo Zambia di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione nonché ovviamente dall'effetto moltiplicativo degli investimenti, premessa indispensabile di sviluppo economico e di una maggiore dinamica concorrenziale.
          L'Accordo è in linea con la volontà del Governo zambiano di stimolare la promozione degli investimenti. E' altresì in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di una rete sia di piccole e medie imprese sia di unità industriali di grandi dimensioni. Il sistema dell'impresa privata e gli investimenti esteri vengono quindi considerati come elementi propulsori della crescita economica.
          Sono quindi positive ed importanti le ricadute economiche e sociali che l'Accordo potrà avere in Zambia e in Italia.


C) Aspetti organizzativi e oneri.

          L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.


D) Opzioni alternative.

          L'Accordo si propone di colmare una lacuna esistente nello stato della regolamentazione dei rapporti tra Italia e Zambia; non è quindi percorribile la così detta "opzione nulla".
          Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la Controparte.




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