XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4516
Onorevoli Deputati!
A) Motivazioni e finalità del provvedimento.
L'accluso disegno di legge reca la ratifica dell'
Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che
impoveriscono lo stato di ozono, adottato a Pechino durante
l'XI Conferenza delle Parti, il 3 dicembre 1999.
Il Protocollo di Montreal, adottato i1 16 settembre 1987
in attuazione della Convenzione di Vienna per la protezione
della fascia d'ozono e ratificato dall'Italia con legge 23
agosto 1988, n. 393, è entrato in vigore nel gennaio 1989. Il
Protocollo di Montreal ha come obiettivo il controllo della
produzione e del consumo di alcune sostanze prodotte dall'uomo
per le quali era stato dimostrato un effetto distruttivo
dell'ozono stratosferico.
La Convenzione di Vienna è stata firmata il 22 marzo 1985:
essa impegna i Paesi firmatari ad adottare misure volte a
proteggere la salute dell'uomo e dell'ambiente contro gli
effetti nocivi che derivano o possono derivare dalle attività
umane che danneggiano la fascia dell'ozono stratosferico.
La Convenzione prevede la necessità di adottare Protocolli
e di istituire una Conferenza delle Parti con il compito di
gestire l'attuazione degli impegni presi.
La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 4
luglio 1988, n. 277, che prevede uno stanziamento di 50
milioni di lire (articolo 3) per le spese relative al
segretariato della Convenzione.
B) Esame dell'articolato dell' Emendamento.
Le modifiche al Protocollo di Montreal adottate durante
l'XI Conferenza delle Parti a Pechino, oltre a comprendere
taluni aggiustamenti entrati in vigore per consenso relativi
al calendario di eliminazione di talune sostanze, non oggetto
dell'atto internazionale di cui si richiede l'autorizzazione
alla ratifica, riguardano principalmente l'introduzione di
nuove sostanze dannose per l'ozonosfera e di nuovi controlli
nel regime previsto dal Protocollo di Montreal, in
particolare:
a) Idroclorofluorocarburi (HCFC).
Il calendario di riduzione e di eliminazione della
produzione è il seguente:
dal 1^ gennaio 2004, per i Paesi industrializzati, sarà
permessa una produzione massima pari alla media fra la somma
della produzione di HCFC nel 1989 e il 2,8 per cento della
produzione di CFC nel 1989 e la somma del consumo di HCFC nel
1989 e il 2,8 per cento del consumo di CFC nel 1989 (articolo
2 F);
dal 1^ gennaio 2016, per i Paesi in via di sviluppo
(articolo 5), sarà permessa una produzione massima pari alla
media del consumo più la produzione di HCFC nel 2015; sia ai
Paesi in via di sviluppo che ai Paesi industrializzati sarà
consentito superare del 15 per cento il limite di produzione
di cui sopra per soddisfare il fabbisogno domestico minimo
(basic domestic needs) dei Paesi in via di sviluppo;
dal 1^ gennaio 2004, sarà vietato importare ed esportare
HCFC da e verso qualsiasi Stato che non sia parte del
Protocollo di Montreal.
b) Bromoclorometano.
Il calendario di riduzione e di eliminazione della
produzione è il seguente:
dal 1^ gennaio 2002, saranno vietati la produzione ed il
consumo; le Parti definiranno quegli usi essenziali per cui
saranno consentiti la produzione ed il consumo; entro un anno
dalla data di entrata in vigore dell'emendamento, sarà vietato
importare ed esportare Bromoclorometano da e verso qualsiasi
Stato che non sia parte del Protocollo di Montreal (articolo
2.I).
Gli adempimenti previsti dagli emendamenti adottati al
Protocollo di Montreal durante la XI Conferenza delle Parti
(Pechino, 3 dicembre 1999) rientrano nell'ordinaria
operatività delle Amministrazioni dello Stato e non prevedono
alcun onere aggiuntivo per le pubbliche amministrazioni, né
oneri aggiuntivi di carattere finanziario e/o organizzativo a
carico dello Stato, dei cittadini e delle imprese.
Dall'attuazione dell'Emendamento di cui all'articolo
primo, volto ad introdurre il paragrafo 8 all'articolo 2F del
Protocollo originario, non derivano oneri per l'erario, in
quanto i controlli ivi previsti sono già realizzati ai sensi
della normativa vigente, nell'ambito delle attività svolte
dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente ovvero
da altri organismi pubblici competenti per materia.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
L' articolo 2 del Protocollo di Montreal prevede che,
nell'ambito della Conferenza delle Parti che si riunisce
periodicamente per valutare i risultati delle ricerche in
materia, possano essere apportate modifiche al Protocollo
attraverso:
1) aggiustamenti (articolo 2, paragrafo 9) che
riguardano modifiche degli allegati o delle date per la
riduzione del consumo e della produzione di sostanze già
soggette a controllo, che non sono oggetto del presente
provvedimento, in quanto adottati per consenso, senza bisogno
di provvedimenti autorizzativi da parte degli Stati;
2) emendamenti (articolo 2, paragrafo 10), che
riguardano l'aggiunta di nuove sostanze o di nuove misure di
controllo e, più in generale, qualsiasi altra modifica
dell'articolato del Protocollo.
Gli emendamenti sono adottati per consenso, secondo la
procedura prevista dall'articolo 9 della Convenzione di Vienna
e sono sottoposti a ratifica, approvazione o accettazione
delle Parti.
Perché entrino in vigore occorre che vengano ratificati
da almeno i due terzi delle Parti.
B) Analisi del quadro normativo.
La prima modifica al Protocollo è stata adottata a Londra
nel 1990: essa prevede degli aggiustamenti con i quali vengono
accelerati i termini e le scadenze per la diminuzione delle
sostanze considerate maggiormente nocive, e degli emendamenti
che introducono nuove sostanze da regolamentare.
Gli emendamenti di Londra sono stati approvati
dall'Italia il 21 febbraio 1992, per consenso (comunicato dal
Ministero degli affari esteri nella Gazzetta Ufficiale
n. 119 del 24 maggio 1993).
La seconda modifica al Protocollo è stata adottata a
Copenhagen nel 1992, con legge di autorizzazione 4 ottobre
1994, n. 581; essa prevede degli aggiustamenti con i quali
vengono accelerati i termini e le scadenze per la diminuzione
delle sostanze già regolamentate, e degli emendamenti
riguardanti principalmente l'introduzione di nuove sostanze
dannose per l'ozonosfera ed alcune modifiche all'articolato.
Tali emendamenti sono stati ratificati dall'Italia il 4
gennaio 1995.
La terza modifica al Protocollo è stata adottata a Vienna
nel 1995, per consenso: essa prevede degli aggiustamenti con i
quali vengono accelerati i termini e le scadenze per la
diminuzione delle sostanze già regolamentate.
La quarta modifica al Protocollo, adottata a Montreal nel
1997, di cui è stata autorizzata la ratifica con legge 17
gennaio 2001, n.35, prevede degli aggiustamenti con i quali
vengono accelerati i termini e le scadenze per la diminuzione
del bromuro di metile, e degli emendamenti che introducono tre
nuovi controlli nel regime previsto dal Protocollo.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
A livello normativo europeo, si ricorda che il 1^ ottobre
2000 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 2037/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono. Tale regolamento,
che ha sostituito il regolamento (CE) n. 3093/94, adegua la
normativa europea in materia di ozono stratosferico. Le
disposizioni normative del regolamento introducono obblighi
più severi rispetto a quelli previsti dal Protocollo di
Montreal, introducendo calendari di riduzione e di
eliminazione delle sostanze pericolose per la fascia
dell'ozono più restrittivi.
Pertanto, non si rilevano aspetti di incompatibilità con
l'ordinamento comunitario.
D) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i
regolamenti vigenti.
Per quanto riguarda l'impatto sul sistema normativo
interno, non si prevede la necessità di emanare norme di
adeguamento o di effettuare modifiche alla legislazione
nazionale.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento.
Le amministrazioni italiane deputate in via prioritaria
all'attuazione dell'emendamento sono il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia delle
dogane.
B) Ricognizione degli obiettivi e dei risultati
attesi.
Gli obiettivi sono riconducibili agli elementi indicati
nell'analisi tecnico-normativa e nella relazione tecnica.
C) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a
carico delle pubbliche amministrazioni.
Per quanto concerne l'impatto organizzativo, si ritiene
che questo possa essere fronteggiato dall'amministrazione
competente e dalle altre amministrazioni senza dover ricorrere
a modelli organizzativi specifici, in quanto rientranti nelle
ordinarie procedure attuative.
D) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione
di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le
strutture esistenti.
Al fine di attuare tutti gli impegni previsti dall'
Emendamento in esame, non è ipotizzabile un aumento delle
attività che l'amministrazione competente e le altre
amministrazioni interessate, dovranno svolgere.
E) Impatto sui destinatari diretti ed indiretti.
Si ritiene che i destinatari diretti siano le
amministrazioni centrali, le organizzazioni internazionali e
le imprese italiane. Tuttavia, con riferimento alla situazione
italiana, le amministrazioni centrali e le imprese non sono
influenzate in alcun modo da quanto stabilito dall'Emendamento
in oggetto, in quanto il regolamento (CE) 2037/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle
sostanze pericolose per la fascia di ozono stratosferico,
entrato in vigore il 1^ ottobre 2000, già definisce
predisposizioni più restrittive di quelle previste dagli
emendamenti in questione.
Indirettamente, invece, è interessata alla normativa
proposta tutta la popolazione italiana in quanto gli
emendamenti prevedono l'introduzione di misure di controllo
più severe finalizzate al controllo e alla riduzione della
produzione e del consumo delle sostanze pericolose per la
fascia di ozono stratosferico, che causano effetti nocivi per
la salute umana e per gli ecosistemi.
Pertanto, l'impatto sui destinatari e la tutela dei loro
interessi economici non dovrebbero produrre squilibri, in
quanto le misure da adottare sono finalizzate, in generale,
alla prevenzione, al controllo e alla riduzione delle
emissioni rilasciate in atmosfera.