XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4516




        Onorevoli Deputati!


A) Motivazioni e finalità del provvedimento.

        L'accluso disegno di legge reca la ratifica dell' Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo stato di ozono, adottato a Pechino durante l'XI Conferenza delle Parti, il 3 dicembre 1999.
        Il Protocollo di Montreal, adottato i1 16 settembre 1987 in attuazione della Convenzione di Vienna per la protezione della fascia d'ozono e ratificato dall'Italia con legge 23 agosto 1988, n. 393, è entrato in vigore nel gennaio 1989. Il Protocollo di Montreal ha come obiettivo il controllo della produzione e del consumo di alcune sostanze prodotte dall'uomo per le quali era stato dimostrato un effetto distruttivo dell'ozono stratosferico.
        La Convenzione di Vienna è stata firmata il 22 marzo 1985: essa impegna i Paesi firmatari ad adottare misure volte a proteggere la salute dell'uomo e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che derivano o possono derivare dalle attività umane che danneggiano la fascia dell'ozono stratosferico.
        La Convenzione prevede la necessità di adottare Protocolli e di istituire una Conferenza delle Parti con il compito di gestire l'attuazione degli impegni presi.
        La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 4 luglio 1988, n. 277, che prevede uno stanziamento di 50 milioni di lire (articolo 3) per le spese relative al segretariato della Convenzione.


B) Esame dell'articolato dell' Emendamento.

        Le modifiche al Protocollo di Montreal adottate durante l'XI Conferenza delle Parti a Pechino, oltre a comprendere taluni aggiustamenti entrati in vigore per consenso relativi al calendario di eliminazione di talune sostanze, non oggetto dell'atto internazionale di cui si richiede l'autorizzazione alla ratifica, riguardano principalmente l'introduzione di nuove sostanze dannose per l'ozonosfera e di nuovi controlli nel regime previsto dal Protocollo di Montreal, in particolare:

                a) Idroclorofluorocarburi (HCFC).

        Il calendario di riduzione e di eliminazione della produzione è il seguente:


            dal 1^ gennaio 2004, per i Paesi industrializzati, sarà permessa una produzione massima pari alla media fra la somma della produzione di HCFC nel 1989 e il 2,8 per cento della produzione di CFC nel 1989 e la somma del consumo di HCFC nel 1989 e il 2,8 per cento del consumo di CFC nel 1989 (articolo 2 F);

            dal 1^ gennaio 2016, per i Paesi in via di sviluppo (articolo 5), sarà permessa una produzione massima pari alla media del consumo più la produzione di HCFC nel 2015; sia ai Paesi in via di sviluppo che ai Paesi industrializzati sarà consentito superare del 15 per cento il limite di produzione di cui sopra per soddisfare il fabbisogno domestico minimo (basic domestic needs) dei Paesi in via di sviluppo;

            dal 1^ gennaio 2004, sarà vietato importare ed esportare HCFC da e verso qualsiasi Stato che non sia parte del Protocollo di Montreal.

                b) Bromoclorometano.

        Il calendario di riduzione e di eliminazione della produzione è il seguente:

            dal 1^ gennaio 2002, saranno vietati la produzione ed il consumo; le Parti definiranno quegli usi essenziali per cui saranno consentiti la produzione ed il consumo; entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'emendamento, sarà vietato importare ed esportare Bromoclorometano da e verso qualsiasi Stato che non sia parte del Protocollo di Montreal (articolo 2.I).
        Gli adempimenti previsti dagli emendamenti adottati al Protocollo di Montreal durante la XI Conferenza delle Parti (Pechino, 3 dicembre 1999) rientrano nell'ordinaria operatività delle Amministrazioni dello Stato e non prevedono alcun onere aggiuntivo per le pubbliche amministrazioni, né oneri aggiuntivi di carattere finanziario e/o organizzativo a carico dello Stato, dei cittadini e delle imprese.
        Dall'attuazione dell'Emendamento di cui all'articolo primo, volto ad introdurre il paragrafo 8 all'articolo 2F del Protocollo originario, non derivano oneri per l'erario, in quanto i controlli ivi previsti sono già realizzati ai sensi della normativa vigente, nell'ambito delle attività svolte dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente ovvero da altri organismi pubblici competenti per materia.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

          L' articolo 2 del Protocollo di Montreal prevede che, nell'ambito della Conferenza delle Parti che si riunisce periodicamente per valutare i risultati delle ricerche in materia, possano essere apportate modifiche al Protocollo attraverso:

            1) aggiustamenti (articolo 2, paragrafo 9) che riguardano modifiche degli allegati o delle date per la riduzione del consumo e della produzione di sostanze già soggette a controllo, che non sono oggetto del presente provvedimento, in quanto adottati per consenso, senza bisogno di provvedimenti autorizzativi da parte degli Stati;

            2) emendamenti (articolo 2, paragrafo 10), che riguardano l'aggiunta di nuove sostanze o di nuove misure di controllo e, più in generale, qualsiasi altra modifica dell'articolato del Protocollo.
          Gli emendamenti sono adottati per consenso, secondo la procedura prevista dall'articolo 9 della Convenzione di Vienna e sono sottoposti a ratifica, approvazione o accettazione delle Parti.
          Perché entrino in vigore occorre che vengano ratificati da almeno i due terzi delle Parti.


B) Analisi del quadro normativo.

        La prima modifica al Protocollo è stata adottata a Londra nel 1990: essa prevede degli aggiustamenti con i quali vengono accelerati i termini e le scadenze per la diminuzione delle sostanze considerate maggiormente nocive, e degli emendamenti che introducono nuove sostanze da regolamentare.
          Gli emendamenti di Londra sono stati approvati dall'Italia il 21 febbraio 1992, per consenso (comunicato dal Ministero degli affari esteri nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1993).
          La seconda modifica al Protocollo è stata adottata a Copenhagen nel 1992, con legge di autorizzazione 4 ottobre 1994, n. 581; essa prevede degli aggiustamenti con i quali vengono accelerati i termini e le scadenze per la diminuzione delle sostanze già regolamentate, e degli emendamenti riguardanti principalmente l'introduzione di nuove sostanze dannose per l'ozonosfera ed alcune modifiche all'articolato. Tali emendamenti sono stati ratificati dall'Italia il 4 gennaio 1995.
          La terza modifica al Protocollo è stata adottata a Vienna nel 1995, per consenso: essa prevede degli aggiustamenti con i quali vengono accelerati i termini e le scadenze per la diminuzione delle sostanze già regolamentate.
          La quarta modifica al Protocollo, adottata a Montreal nel 1997, di cui è stata autorizzata la ratifica con legge 17 gennaio 2001, n.35, prevede degli aggiustamenti con i quali vengono accelerati i termini e le scadenze per la diminuzione del bromuro di metile, e degli emendamenti che introducono tre nuovi controlli nel regime previsto dal Protocollo.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          A livello normativo europeo, si ricorda che il 1^ ottobre 2000 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Tale regolamento, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 3093/94, adegua la normativa europea in materia di ozono stratosferico. Le disposizioni normative del regolamento introducono obblighi più severi rispetto a quelli previsti dal Protocollo di Montreal, introducendo calendari di riduzione e di eliminazione delle sostanze pericolose per la fascia dell'ozono più restrittivi.
          Pertanto, non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

          Per quanto riguarda l'impatto sul sistema normativo interno, non si prevede la necessità di emanare norme di adeguamento o di effettuare modifiche alla legislazione nazionale.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento.

        Le amministrazioni italiane deputate in via prioritaria all'attuazione dell'emendamento sono il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia delle dogane.


B) Ricognizione degli obiettivi e dei risultati attesi.

          Gli obiettivi sono riconducibili agli elementi indicati nell'analisi tecnico-normativa e nella relazione tecnica.


C) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.

          Per quanto concerne l'impatto organizzativo, si ritiene che questo possa essere fronteggiato dall'amministrazione competente e dalle altre amministrazioni senza dover ricorrere a modelli organizzativi specifici, in quanto rientranti nelle ordinarie procedure attuative.


D) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti.

          Al fine di attuare tutti gli impegni previsti dall' Emendamento in esame, non è ipotizzabile un aumento delle attività che l'amministrazione competente e le altre amministrazioni interessate, dovranno svolgere.


E) Impatto sui destinatari diretti ed indiretti.

        Si ritiene che i destinatari diretti siano le amministrazioni centrali, le organizzazioni internazionali e le imprese italiane. Tuttavia, con riferimento alla situazione italiana, le amministrazioni centrali e le imprese non sono influenzate in alcun modo da quanto stabilito dall'Emendamento in oggetto, in quanto il regolamento (CE) 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze pericolose per la fascia di ozono stratosferico, entrato in vigore il 1^ ottobre 2000, già definisce predisposizioni più restrittive di quelle previste dagli emendamenti in questione.
          Indirettamente, invece, è interessata alla normativa proposta tutta la popolazione italiana in quanto gli emendamenti prevedono l'introduzione di misure di controllo più severe finalizzate al controllo e alla riduzione della produzione e del consumo delle sostanze pericolose per la fascia di ozono stratosferico, che causano effetti nocivi per la salute umana e per gli ecosistemi.
          Pertanto, l'impatto sui destinatari e la tutela dei loro interessi economici non dovrebbero produrre squilibri, in quanto le misure da adottare sono finalizzate, in generale, alla prevenzione, al controllo e alla riduzione delle emissioni rilasciate in atmosfera.




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