XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4506




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge modifica il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede in favore del condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini di un più efficace reinserimento nella società civile, una detrazione, dalla durata complessiva della pena, di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tale fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
        Tale disposizione premiale ha dato buoni frutti e si pone nel solco della ratio della legislazione in materia di limitazione della libertà personale per cui ogni pena deve avere la tendenza a rieducare e riabilitare il condannato.
        La cosiddetta "liberazione anticipata" si è rivelata utile anche per l'effetto di invogliare e indurre il detenuto ad una maggiore collaborazione e partecipazione ai programmi rieducativi, garantendone migliori risultati. D'altra parte la pena detentiva (e, comunque, il limite alla libertà personale in genere) è stata considerata dal legislatore come ultima ratio e sempre, come già detto, con funzione riabilitativa e non affittiva. A tali princìpi si sarebbero dovute uniformare e ispirare tutte le previsioni legislative e la stessa politica carceraria, che dovrebbe occuparsi di predisporre strutture e ambienti adeguati in cui scontare la pena inflitta e non già, come avviene, in cui scontare un sorta di condanna "aggiunta" che non comporta tanto il disagio della costrizione, quanto, piuttosto, un diffuso degrado dello stesso essere uomo. Anche per questo nelle carceri si perpetuano gli stessi modelli comportamentali e delinquenziali che hanno determinato la detenzione e che sono in antitesi con un eventuale reinserimento del detenuto nella società.
        Si è coscienti che la funzione riabilitativa non è certamente di facile attuazione sia per il sovraffollamento delle carceri, sia per la difficoltà di intervenire su detenuti già plasmati caratterialmente anche dal contesto sociale di provenienza. Né allo scopo possono valere le misure radicali generalizzate (amnistia o indulto) che comunque sorgono da presupposti differenti e indicano chiaramente una difficoltà dello Stato di svolgere compiutamente i compiti a cui deve fare fronte.
        Ogni Governo ha tentato di ridisegnare con provvedimenti mirati l'intero sistema carcerario proprio al fine di dare compiuta attuazione ai suddetti princìpi (il cui mancato rispetto a volte è lesivo anche della dignità e della salute del detenuto) e di recente si è approvato il cosiddetto "indultino" (legge 1^ agosto 2003, n. 207) che ha riscosso vasti consensi, ma non si è rivelato utile neppure a risolvere il problema del sovraffollamento. Né tali provvedimenti si pongono nell'ottica della riabilitazione ma, anzi, essendo indiscriminati, non hanno alcuna funzione riabilitativa e di effettivo reinserimento del detenuto nel tessuto sociale.
        E' di tutta evidenza che le intenzioni del legislatore si sono rivelate prive di riscontri pratici positivi.
        Ecco perché, nell'attuale quadro normativo, innalzare il premio di detrazione da quarantacinque a sessanta giorni appare certamente in grado di incentivare e consolidare la partecipazione del detenuto ai programmi di reinserimento, di ridurre (non indiscriminatamente) la popolazione carceraria, di dare maggiore certezza di un positivo e proficuo ritorno alla vita civile. D'altra parte la già prevista soggezione del premio al limite temporale semestrale (che va confermata) non espone ad alcun rischio di un eventuale effetto negativo dell'aumentata detrazione.




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