XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4506
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
modifica il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354, nella parte in cui prevede in favore del
condannato a pena detentiva che ha dato prova di
partecipazione all'opera di rieducazione, quale riconoscimento
di tale partecipazione, e ai fini di un più efficace
reinserimento nella società civile, una detrazione, dalla
durata complessiva della pena, di quarantacinque giorni per
ogni singolo semestre di pena scontata. A tale fine è valutato
anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di
detenzione domiciliare.
Tale disposizione premiale ha dato buoni frutti e si pone
nel solco della ratio della legislazione in materia di
limitazione della libertà personale per cui ogni pena deve
avere la tendenza a rieducare e riabilitare il condannato.
La cosiddetta "liberazione anticipata" si è rivelata utile
anche per l'effetto di invogliare e indurre il detenuto ad una
maggiore collaborazione e partecipazione ai programmi
rieducativi, garantendone migliori risultati. D'altra parte la
pena detentiva (e, comunque, il limite alla libertà personale
in genere) è stata considerata dal legislatore come ultima
ratio e sempre, come già detto, con funzione
riabilitativa e non affittiva. A tali princìpi si sarebbero
dovute uniformare e ispirare tutte le previsioni legislative e
la stessa politica carceraria, che dovrebbe occuparsi di
predisporre strutture e ambienti adeguati in cui scontare la
pena inflitta e non già, come avviene, in cui scontare un
sorta di condanna "aggiunta" che non comporta tanto il disagio
della costrizione, quanto, piuttosto, un diffuso degrado dello
stesso essere uomo. Anche per questo nelle carceri si
perpetuano gli stessi modelli comportamentali e delinquenziali
che hanno determinato la detenzione e che sono in antitesi con
un eventuale reinserimento del detenuto nella società.
Si è coscienti che la funzione riabilitativa non è
certamente di facile attuazione sia per il sovraffollamento
delle carceri, sia per la difficoltà di intervenire su
detenuti già plasmati caratterialmente anche dal contesto
sociale di provenienza. Né allo scopo possono valere le misure
radicali generalizzate (amnistia o indulto) che comunque
sorgono da presupposti differenti e indicano chiaramente una
difficoltà dello Stato di svolgere compiutamente i compiti a
cui deve fare fronte.
Ogni Governo ha tentato di ridisegnare con provvedimenti
mirati l'intero sistema carcerario proprio al fine di dare
compiuta attuazione ai suddetti princìpi (il cui mancato
rispetto a volte è lesivo anche della dignità e della salute
del detenuto) e di recente si è approvato il cosiddetto
"indultino" (legge 1^ agosto 2003, n. 207) che ha riscosso
vasti consensi, ma non si è rivelato utile neppure a risolvere
il problema del sovraffollamento. Né tali provvedimenti si
pongono nell'ottica della riabilitazione ma, anzi, essendo
indiscriminati, non hanno alcuna funzione riabilitativa e di
effettivo reinserimento del detenuto nel tessuto sociale.
E' di tutta evidenza che le intenzioni del legislatore si
sono rivelate prive di riscontri pratici positivi.
Ecco perché, nell'attuale quadro normativo, innalzare il
premio di detrazione da quarantacinque a sessanta giorni
appare certamente in grado di incentivare e consolidare la
partecipazione del detenuto ai programmi di reinserimento, di
ridurre (non indiscriminatamente) la popolazione carceraria,
di dare maggiore certezza di un positivo e proficuo ritorno
alla vita civile. D'altra parte la già prevista soggezione del
premio al limite temporale semestrale (che va confermata) non
espone ad alcun rischio di un eventuale effetto negativo
dell'aumentata detrazione.