XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4504




        Onorevoli Colleghi! - Molti cittadini italiani per motivi diversi hanno dovuto regolarizzare il proprio status presso Stati prevalentemente sudamericani secondo le vigenti leggi degli Stati in cui si trovavano a vivere in quel momento. In questo modo hanno ottenuto, in anni anteriori al 1992, la cittadinanza panamense per poter risiedere e lavorare in quella nazione.
        Tuttavia nessuno di costoro ha voluto rinunciare alla cittadinanza italiana, non facendone mai rinuncia formale né davanti ad autorità consolare italiana nei Paesi di residenza né davanti ad alcuna altra autorità.
        Purtroppo la quasi totalità di questi cittadini non è mai stata informata dalle autorità consolari italiane presenti nei Paesi di residenza della entrata in vigore della legge n. 91 del 1992, recante "Nuove norme sulla cittadinanza" e quindi non hanno potuto procedere alla dichiarazione prevista all'articolo 17, comma 1, in relazione alla quale "Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
        Questo ha comportato che alla scadenza della validità del passaporto italiano ciascuno di questi cittadini ha ricevuto sgradita notizia di non poterlo mantenere, nonostante nel passato gli stessi passaporti siano stati regolarmente rinnovati dalle autorità consolari italiane nei Paesi di residenza. Non vi è dubbio che tale condizione ha determinato gravi ripercussioni materiali e morali a danno di questi concittadini.
        L'obiettivo della presente proposta di legge è di assicurare la riapertura formale dei termini per la presentazione della dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana, come previsto dal citato articolo 17, comma 1, della legge n. 91 del 1992, soprattutto per poter regolarizzare le situazioni sopra illustrate, in conformità alla ratio della legge medesima che ai sensi dell'articolo 11 prevede che il cittadino che possiede una cittadinanza straniera possa conservare quella italiana.




Frontespizio Testo articoli