XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4504
Onorevoli Colleghi! - Molti cittadini italiani per
motivi diversi hanno dovuto regolarizzare il proprio
status presso Stati prevalentemente sudamericani secondo
le vigenti leggi degli Stati in cui si trovavano a vivere in
quel momento. In questo modo hanno ottenuto, in anni anteriori
al 1992, la cittadinanza panamense per poter risiedere e
lavorare in quella nazione.
Tuttavia nessuno di costoro ha voluto rinunciare alla
cittadinanza italiana, non facendone mai rinuncia formale né
davanti ad autorità consolare italiana nei Paesi di residenza
né davanti ad alcuna altra autorità.
Purtroppo la quasi totalità di questi cittadini non è mai
stata informata dalle autorità consolari italiane presenti nei
Paesi di residenza della entrata in vigore della legge n. 91
del 1992, recante "Nuove norme sulla cittadinanza" e quindi
non hanno potuto procedere alla dichiarazione prevista
all'articolo 17, comma 1, in relazione alla quale "Chi ha
perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12
della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso
l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983,
n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal
senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge".
Questo ha comportato che alla scadenza della validità del
passaporto italiano ciascuno di questi cittadini ha ricevuto
sgradita notizia di non poterlo mantenere, nonostante nel
passato gli stessi passaporti siano stati regolarmente
rinnovati dalle autorità consolari italiane nei Paesi di
residenza. Non vi è dubbio che tale condizione ha determinato
gravi ripercussioni materiali e morali a danno di questi
concittadini.
L'obiettivo della presente proposta di legge è di
assicurare la riapertura formale dei termini per la
presentazione della dichiarazione di riacquisto della
cittadinanza italiana, come previsto dal citato articolo 17,
comma 1, della legge n. 91 del 1992, soprattutto per poter
regolarizzare le situazioni sopra illustrate, in conformità
alla ratio della legge medesima che ai sensi
dell'articolo 11 prevede che il cittadino che possiede una
cittadinanza straniera possa conservare quella italiana.