XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 4696-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4696;
rilevato che il provvedimento presenta carattere
eterogeneo e che le disposizioni in esso appaiono unificate
esclusivamente dalla finalità di intervenire in materia di
ordinamento universitario;
sottolineato che l'articolo 1 intende dare esecuzione
una tantum alla sentenza del 26 giugno 2001 della Corte
di Giustizia europea in materia di princìpi sulla libera
circolazione dei lavoratori e sulla parità di trattamento
sanciti dal Trattato istitutivo della Comunità europea, mentre
l'articolo 2, che attiene al riconoscimento di titoli di
studio, appare avere un carattere ordinamentale;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento osserva guanto
segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 2, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di specificare se la dichiarazione di
equipollenza, da adottare con decreto ministeriale, sia "a
tutti gli effetti" o sia dichiarata solo con riferimento ad
effetti determinati; dovrebbe, inoltre, valutarsi
l'opportunità di introdurre un coordinamento tra la disciplina
in esame e la normativa vigente in materia di emanazione di
provvedimenti dichiarativi dell'equipollenza tra titoli di
studio (in particolare, legge n. 341 del 1990; legge n. 182
del 1992; decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del
1998).
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4696, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 2 del 2004,
recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico
dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in
materia di titoli equipollenti,
rilevato che le disposizioni da esso recate incidono
sulla materia dell'istruzione universitaria, che, sebbene non
espressamente contemplata dal nuovo articolo 117 della
Costituzione, appare riconducibile alla materia "istruzione"
che tale articolo riserva alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato per quanto concerne le "norme generali
sull'istruzione" e alla potestà concorrente per gli altri
aspetti,
considerato inoltre che l'articolo 33 della
Costituzione sembra d mandare la disciplina di tale materia
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, cui spetta
individuare i limiti entro i quali può svolgersi l'autonomia
dei singoli ordinamenti,
rilevato infine che le disposizioni recate dal
provvedimento in esame incidono altresì sulla materia "sistema
tributario e contabile dello Stato", riservata alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri,
sul testo del provvedimento,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del
decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2004, recante disposizioni
urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori
linguistici presso talune Università ed in materia di titoli
equipollenti, già approvato, con modificazioni, dal Senato;
apprezzato che l'articolo 1 del decreto legge,
prevedendo l'equiparazione dei collaboratori linguistici ai
ricercatori confermati a tempo definito, ai fini del
trattamento economico, sia volto a dare esecuzione alla
sentenza della Corte di giustizia europea del 26 giugno 2001,
che aveva condannato l'Italia per aver violato le disposizioni
dell'articolo 39 del Trattato delle Comunità europee, relative
al divieto di discriminazioni sulla base della cittadinanza,
non avendo riconosciuto i diritti quesiti degli ex lettori di
lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, e avendo
viceversa riconosciuto tali diritti a tutti i lavoratori
italiani;
rilevato, peraltro, che la Commissione europea, con
parere motivato del 4 febbraio 2004, ha adito la Corte di
giustizia proponendo di comminare una sanzione pecuniaria
all'Italia, per la mancata esecuzione della sentenza del 26
giugno 2001, ritenendo che il decreto legge in esame non
applichi pienamente la sentenza medesima;
considerato, infatti, che secondo la Commissione
europea: l'inquadramento dei collaboratori linguistici come
ricercatori universitari a tempo definito preclude ad essi
l'inquadramento nella categoria dei ricercatori a tempo pieno,
a differenza di quanto previsto per i ricercatori cittadini
italiani, liberi di scegliere tra le due opzioni; il divieto
di esercitare la funzione docente è in contrasto con la natura
delle mansioni svolte dai ricercatori; il decreto non affronta
la questione del pagamento dei contributi previdenziali;
osservato, tuttavia, che i contributi previdenziali
potrebbero risultare inclusi nell'ambito del trattamento
economico, cui fa riferimento l'articolo 1, comma 1, del
decreto legge n. 2 del 2004;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
riformulare l'articolo 1, comma 1, in modo da consentire un
pieno riconoscimento dei diritti quesiti dei collaboratori
linguistici, attraverso una loro effettiva equiparazione ai
ricercatori confermati, sia sotto il profilo economico, sia
sotto il profilo della tipologia di funzioni svolte, sia per
l'aspetto dell'inquadramento come ricercatore confermato a
tempo definito o a tempo pieno;
valuti, altresì, la Commissione l'opportunità di chiarire
se i contributi previdenziali debbano considerarsi ricompresi
nell'ambito del trattamento economico di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legge n. 2 del 2004.