XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4696-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 4696;

              rilevato che il provvedimento presenta carattere eterogeneo e che le disposizioni in esso appaiono unificate esclusivamente dalla finalità di intervenire in materia di ordinamento universitario;

              sottolineato che l'articolo 1 intende dare esecuzione una tantum alla sentenza del 26 giugno 2001 della Corte di Giustizia europea in materia di princìpi sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla parità di trattamento sanciti dal Trattato istitutivo della Comunità europea, mentre l'articolo 2, che attiene al riconoscimento di titoli di studio, appare avere un carattere ordinamentale;

          alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva guanto segue:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 2, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se la dichiarazione di equipollenza, da adottare con decreto ministeriale, sia "a tutti gli effetti" o sia dichiarata solo con riferimento ad effetti determinati; dovrebbe, inoltre, valutarsi l'opportunità di introdurre un coordinamento tra la disciplina in esame e la normativa vigente in materia di emanazione di provvedimenti dichiarativi dell'equipollenza tra titoli di studio (in particolare, legge n. 341 del 1990; legge n. 182 del 1992; decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 1998).
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 4696, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 2 del 2004, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti,
              rilevato che le disposizioni da esso recate incidono sulla materia dell'istruzione universitaria, che, sebbene non espressamente contemplata dal nuovo articolo 117 della Costituzione, appare riconducibile alla materia "istruzione" che tale articolo riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato per quanto concerne le "norme generali sull'istruzione" e alla potestà concorrente per gli altri aspetti,

              considerato inoltre che l'articolo 33 della Costituzione sembra d mandare la disciplina di tale materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, cui spetta individuare i limiti entro i quali può svolgersi l'autonomia dei singoli ordinamenti,

              rilevato infine che le disposizioni recate dal provvedimento in esame incidono altresì sulla materia "sistema tributario e contabile dello Stato", riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri,

              sul testo del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2004, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti, già approvato, con modificazioni, dal Senato;

              apprezzato che l'articolo 1 del decreto legge, prevedendo l'equiparazione dei collaboratori linguistici ai ricercatori confermati a tempo definito, ai fini del trattamento economico, sia volto a dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia europea del 26 giugno 2001, che aveva condannato l'Italia per aver violato le disposizioni dell'articolo 39 del Trattato delle Comunità europee, relative al divieto di discriminazioni sulla base della cittadinanza, non avendo riconosciuto i diritti quesiti degli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, e avendo viceversa riconosciuto tali diritti a tutti i lavoratori italiani;

              rilevato, peraltro, che la Commissione europea, con parere motivato del 4 febbraio 2004, ha adito la Corte di giustizia proponendo di comminare una sanzione pecuniaria all'Italia, per la mancata esecuzione della sentenza del 26 giugno 2001, ritenendo che il decreto legge in esame non applichi pienamente la sentenza medesima;

              considerato, infatti, che secondo la Commissione europea: l'inquadramento dei collaboratori linguistici come ricercatori universitari a tempo definito preclude ad essi l'inquadramento nella categoria dei ricercatori a tempo pieno, a differenza di quanto previsto per i ricercatori cittadini italiani, liberi di scegliere tra le due opzioni; il divieto di esercitare la funzione docente è in contrasto con la natura delle mansioni svolte dai ricercatori; il decreto non affronta la questione del pagamento dei contributi previdenziali;

              osservato, tuttavia, che i contributi previdenziali potrebbero risultare inclusi nell'ambito del trattamento economico, cui fa riferimento l'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 2 del 2004;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 1, in modo da consentire un pieno riconoscimento dei diritti quesiti dei collaboratori linguistici, attraverso una loro effettiva equiparazione ai ricercatori confermati, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo della tipologia di funzioni svolte, sia per l'aspetto dell'inquadramento come ricercatore confermato a tempo definito o a tempo pieno;

          valuti, altresì, la Commissione l'opportunità di chiarire se i contributi previdenziali debbano considerarsi ricompresi nell'ambito del trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 2 del 2004.



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