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1. In esecuzione della
sentenza pronunciata dalla
Corte di Giustizia delle
Comunità europee in data 26
giugno 2001 nella causa
C-212/99, ai collaboratori
linguistici, ex lettori
di madre lingua straniera
delle Università degli studi
della Basilicata, di Milano,
di Palermo, di Pisa, La
Sapienza di Roma e de
L'Orientale di Napoli, già
destinatari di contratti
stipulati ai sensi
dell'articolo 28 del decreto
del Presidente della
Repubblica, 11 luglio 1980,
n.382, abrogato dall'articolo
4, comma 5, del decreto-legge
21 aprile 1995, n.120,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 21
giugno 1995, n.236, è
attribuito, proporzionalmente
all'impegno orario assolto,
un trattamento economico
corrispondente a quello del
ricercatore confermato a
tempo definito, con effetto
dalla data di prima
assunzione, fatti salvi
eventuali trattamenti più
favorevoli; tale
equiparazione è disposta ai
soli fini economici ed
esclude l'esercizio da parte
dei predetti collaboratori
linguistici, ex lettori
di madre lingua straniera, di
qualsiasi funzione
docente. |
1. In esecuzione della
sentenza pronunciata dalla
Corte di Giustizia delle
Comunità europee in data 26
giugno 2001 nella causa
C-212/99, ai collaboratori
linguistici, ex lettori
di madre lingua straniera
delle Università degli studi
della Basilicata, di Milano,
di Palermo, di Pisa, La
Sapienza di Roma e de
L'Orientale di Napoli, già
destinatari di contratti
stipulati ai sensi
dell'articolo 28 del decreto
del Presidente della
Repubblica, 11 luglio 1980,
n.382, abrogato dall'articolo
4, comma 5, del decreto-legge
21 aprile 1995, n.120,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 21
giugno 1995, n.236, è
attribuito, proporzionalmente
all'impegno orario assolto,
tenendo conto che
l'impegno pieno corrisponde a
500 ore, un trattamento
economico corrispondente a
quello del ricercatore
confermato a tempo definito,
con effetto dalla data di
prima assunzione, fatti salvi
eventuali trattamenti più
favorevoli; tale
equiparazione è disposta ai
soli fini economici ed
esclude l'esercizio da parte
dei predetti collaboratori
linguistici, ex lettori
di madre lingua straniera, di
qualsiasi funzione
docente. |
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2. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari ad
euro 10.000.000 per l'anno
2004, si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione
di spesa prevista
dall'articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n.537, come
determinata dalla tabella C
della legge 24 dicembre 2003,
n.350. |
2. Identico. |
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3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
3. Identico. |
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| 1. Sono dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle università italiane i titoli accademici di laurea e laurea specialistica conseguiti nell'area delle materie giuridiche presso istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale |
1. Identico. |
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con decreto del Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca; il medesimo decreto
è adottato su conforme parere
del Consiglio universitario
nazionale, previa verifica
della conformità dei percorsi
formativi e dei programmi di
insegnamento delle stesse
istituzioni universitarie ai
corrispondenti percorsi e
titoli rilasciati dalle
università italiane, a
condizione che le attività
didattiche dispongano di
adeguate strutture edilizie,
strumentali,
didattico-scientifiche e
adeguati servizi per gli
studenti e che le attività di
insegnamento siano impartite
da personale docente in
possesso di requisiti
professionali analoghi a
quelli del personale docente
delle università italiane. |
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2. Sono esclusi dalla
dichiarazione di equipollenza
di cui al comma 1 i titoli
accademici rilasciati dalle
istituzioni straniere di cui
all'articolo 2 della legge 14
gennaio 1999, n.4, e quelli
di cui all'articolo 4 della
legge 11 luglio 2002,
n.148. |
2. Sono esclusi
dalla procedura di
dichiarazione di equipollenza
di cui al comma 1 tutti
i titoli accademici
rilasciati dalle istituzioni
straniere autorizzate ai
sensi dell'articolo 2
della legge 14 gennaio 1999,
n.4, secondo la disciplina
dell'articolo 4 della
legge 11 luglio 2002,
n.148. |
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