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1. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni,
entro il 30 aprile 2004,
svolge un esame della
complessiva offerta dei
programmi televisivi digitali
terrestri allo scopo di
accertare: |
1. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni,
entro il 30 aprile 2004,
svolge un esame della
complessiva offerta dei
programmi televisivi digitali
terrestri allo scopo di
accertare contestualmente,
anche tenendo conto delle
tendenze in atto nel
mercato: |
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a) la quota
di popolazione raggiunta
dalle nuove reti digitali
terrestri; |
a) la quota
di popolazione coperta
dalle nuove reti digitali
terrestri che non deve
comunque essere inferiore al
50 per cento; |
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b) la presenza
sul mercato di decoder
a prezzi accessibili; |
b) la presenza
sul mercato nazionale
di decoder a prezzi
accessibili; |
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c) l'effettiva
offerta al pubblico su tali
reti anche di programmi
diversi da quelli diffusi
dalle reti analogiche. |
c) identica. |
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2. Entro trenta giorni
dal completamento
dell'accertamento di cui al
comma 1, l'Autorità invia una
relazione al Governo ed alle
competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della
Repubblica, nella quale dà
conto dell'accertamento
effettuato. Ove l'Autorità
accerti che non si siano
verificate le predette
condizioni, adotta i
provvedimenti indicati dal
comma 7 dell'articolo 2 della
legge 31 luglio 1997, n.
249. |
2. Identico. |
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3. Fino alla data di
adozione delle deliberazioni
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, è
consentito alle emittenti che
superino i limiti di cui ai
commi 6, 7 e 11 dell'articolo
3 della legge 31 luglio 1997,
n. 249, di proseguire
l'esercizio delle reti
eccedenti tali limiti e alla
società concessionaria del
servizio pubblico
radiotelevisivo di avvalersi
di risorse pubblicitarie su
tutte le proprie reti
televisive analogiche e
digitali. |
3. Identico. |
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