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1. Fino all'entrata in
vigore della complessiva
riforma della disciplina
concernente la giurisdizione
in materia di acque
pubbliche, attualmente
contenuta nel testo unico di
cui al regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, si
osservano le disposizioni che
seguono: |
1. Identico. |
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a) all'articolo
138 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
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1) il secondo comma
è sostituito dal seguente:
"Il Tribunale regionale è
costituito da una sezione
ordinaria della Corte di
appello designata dal
presidente, integrata con tre
esperti, iscritti nell'albo
degli ingegneri e nominati
con decreto del Ministro
della giustizia in conformità
alla deliberazione del
Consiglio superiore della
magistratura adottata su
proposta del presidente della
Corte di appello."; |
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2) il quarto comma è
sostituito dal seguente: "Il
Tribunale regionale decide
con l'intervento di tre
votanti, tra i quali uno
degli esperti di cui al
secondo comma."; b) all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri."; 2) al quarto comma le parole: "i membri tecnici dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore."; c) all'articolo 1 della legge 1^ agosto 1959, n. 704, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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1) il primo comma è
sostituito dal seguente:
"L'indennità fissa mensile
spettante, indipendentemente
da ogni altra indennità o
compenso, ai componenti dei
tribunali delle acque
pubbliche è fissata in euro
15,50 per i magistrati del
Tribunale superiore, in euro
11,36 per i presidenti
effettivi dei tribunali
regionali e in euro 9,3 per i
consiglieri effettivi degli
stessi tribunali."; 2) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualità di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei Tribunali regionali delle acque, spetta un'indennità di euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte."; d) dopo l'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente: "139-bis. Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1^ agosto 1959, n. 704.". |
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2. Per l'attuazione del
presente articolo è
autorizzata la spesa di euro
43.960 a decorrere dall'anno
2004. |
2. Per l'attuazione
delle disposizioni di cui
al comma 1, lettera c),
è autorizzata la spesa di
35.957 euro a decorrere
dall'anno 2004. 2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere dall'anno 2004. |
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1. I giudici onorari di
tribunale e i vice
procuratori onorari il cui
mandato scade entro la data
del 31 dicembre 2003, per i
quali non sia consentita
un'ulteriore conferma a norma
dell'articolo 42-quinquies
del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, sono prorogati
nell'esercizio delle
rispettive funzioni sino al
31 dicembre 2004. |
Identico. |
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1. L'articolo 132 del
decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante il
Codice in materia di
protezione dei dati
personali, è sostituito dal
seguente: |
1. Identico: |
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"Art. 132. -
(Conservazione di dati di
traffico per altre finalità)
- 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo
123, comma 2, i dati relativi
al traffico sono conservati
dal fornitore per trenta
mesi, per finalità di
accertamento e repressione
dei reati. |
"Art. 132. -
(Conservazione di dati di
traffico per altre finalità)
- 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo
123, comma 2, i dati relativi
al traffico telefonico o
alla corrispondenza in via
telematica sono conservati
dal fornitore per
ventiquattro mesi, per
finalità di accertamento e
repressione dei reati. |
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2. Decorso il
termine di cui al comma 1, i
dati sono conservati dal
fornitore per ulteriori
trenta mesi e possono essere
richiesti esclusivamente per
finalità di accertamento e
repressione dei delitti di
cui all'articolo 407, comma
2, lettera a), del
codice di procedura penale,
nonché dei delitti in danno
di sistemi informatici o
telematici. |
2. Decorso il
termine di cui al comma 1, i
dati relativi al traffico
telefonico sono conservati
dal fornitore per ulteriori
ventiquattro mesi
per esclusive finalità
di accertamento e repressione
dei delitti di cui
all'articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice
di procedura penale, nonché
dei delitti in danno di
sistemi informatici o
telematici. |
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3. Entro il
termine di cui al comma 1, i
dati sono acquisiti presso il
fornitore con decreto
motivato dell'autorità
giudiziaria, d'ufficio o su
istanza del difensore
dell'imputato, della persona
sottoposta alle indagini,
della persona offesa e delle
altre parti private. Il
difensore dell'imputato o
della persona sottoposta alle
indagini può richiedere,
direttamente al fornitore i
dati relativi alle utenze
intestate al proprio
assistito con le modalità
indicate dall'articolo
391-quater del codice
di procedura penale. |
3. Entro il
termine di cui al comma 1, i
dati sono acquisiti presso il
fornitore con decreto
motivato del giudice su
istanza del pubblico
ministero o del difensore
dell'imputato, della persona
sottoposta alle indagini,
della persona offesa e delle
altre parti private. Il
difensore dell'imputato o
della persona sottoposta alle
indagini può richiedere,
direttamente al fornitore i
dati relativi alle utenze
intestate al proprio
assistito con le modalità
indicate dall'articolo
391-quater del codice
di procedura penale, ferme
restando le condizioni di cui
all'articolo 8, comma 2,
lettera f), per il
traffico entrante. |
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4. Dopo la
scadenza del termine indicato
al comma 1, il pubblico
ministero richiede al
giudice, che decide con
decreto motivato,
l'autorizzazione ad acquisire
i dati. Tale disposizione si
applica anche al difensore
dell'imputato o della persona
sottoposta alle indagini che
intenda acquisire
direttamente i dati dal
fornitore. Il giudice procede
all'acquisizione, con decreto
motivato, anche d'ufficio. |
4. Dopo la
scadenza del termine indicato
al comma 1, il giudice
autorizza l'acquisizione dei
dati, con decreto motivato,
se ritiene che sussistano
sufficienti indizi dei
delitti di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura
penale, nonché dei delitti in
danno di sistemi informatici
o telematici. |
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5. Il
trattamento dei dati per le
finalità di cui ai commi 1 e
2 è effettuato nel rispetto
di particolari misure e di
accorgimenti, nel determinare
i quali si tiene comunque
conto dei seguenti
principi: |
5. Il
trattamento dei dati per le
finalità di cui ai commi 1 e
2 è effettuato nel rispetto
delle misure e degli
accorgimenti a garanzia
dell'interessato prescritti
ai sensi dell'articolo 17,
volti anche a: |
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a) prevedere in
ogni caso specifici sistemi
di autenticazione informatica
e di autorizzazione degli
incaricati del trattamento di
cui all'allegato b); |
a) identica; |
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b) disciplinare
le modalità di conservazione
separata dei dati una volta
decorso il termine di cui al
comma 1; |
b) identica; |
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c) individuare
le modalità di accesso ai
dati da parte di specifici
incaricati del trattamento in
modo tale che, decorso il
termine di cui al comma 1,
l'accesso sia consentito solo
nei casi di cui al comma 4 e
all'articolo 7; |
c) individuare
le modalità di trattamento
dei dati da parte di
specifici incaricati del
trattamento in modo tale che,
decorso il termine di cui al
comma 1, l'utilizzazione
dei dati sia consentita
solo nei casi di cui al
comma 4 e all'articolo 7; |
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d) indicare le
modalità tecniche per la
periodica distruzione dei
dati, decorsi i termini di
cui ai commi 1 e 2. |
d) identica. |
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6. Le modalità di
trattamento dei dati di cui
al comma 5 sono individuate
con decreto del Ministro
della giustizia di concerto
con il Ministro dell'interno,
con il Ministro delle
comunicazioni e con il
Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, su conforme
parere del Garante". |
6. Identico". |
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1. All'articolo 181 del
decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante il
Codice in materia di
protezione dei dati
personali, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"6-bis. Fino alla data
del 31 dicembre 2005 per la
conservazione del traffico si
osserva il termine della
prescrizione di cui
all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 13 maggio
1998, n. 171". |
1. All'articolo 181 del
decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante il
Codice in materia di
protezione dei dati
personali, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"6-bis. Fino alla data
in cui divengono efficaci
le misure e gli accorgimenti
prescritti ai sensi
dell'articolo 132, comma 5,
per la conservazione del
traffico telefonico o
della corrispondenza in via
telematica si osserva il
termine di cui all'articolo
4, comma 2, del decreto
legislativo 13 maggio 1998,
n. 171". |
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1. All'articolo 183
del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante
il Codice in materia di
protezione dei dati
personali, al comma 1, la
lettera f) è sostituita
dalla seguente: "f) il
decreto legislativo 13 maggio
1998, n. 171, ad eccezione
dell'articolo 4, comma 2, la
cui abrogazione decorre dal
1^ gennaio 2006;". |
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1. Per assicurare il
funzionamento del Consiglio
di Giustizia amministrativa
per la Regione siciliana,
anche mediante potenziamento
della sua composizione, è
autorizzata la spesa di euro
700.000 a decorrere dall'anno
2004. |
Identico. |
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1. La sottoposizione a
procedura concorsuale delle
società autorizzate alla
concessione di finanziamenti
sotto forma di locazione
finanziaria non è causa di
scioglimento dei contratti di
locazione finanziaria,
inclusi quelli a carattere
traslativo né consente agli
organi della procedura di
optare per lo scioglimento
dei contratti stessi;
l'utilizzatore conserva la
facoltà di acquistare, alla
scadenza, la proprietà del
bene verso il pagamento del
prezzo pattuito. |
Identico. |
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1. Per l'attuazione
delle disposizioni del
presente decreto è
autorizzata la spesa
complessiva di 743.960 euro a
decorrere dall'anno 2004; al
relativo onere si provvede
mediante utilizzo delle
proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
medesimo. |
1. Per l'attuazione
delle disposizioni di cui
agli articoli 1 e 6 del
presente decreto è
autorizzata la spesa
complessiva di 745.344
euro annui a decorrere
dall'anno 2004. Al relativo
onere si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario
2004, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo
al Ministero della
giustizia. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
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