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1. In relazione
all'incremento delle
tipologie e del volume di
entrate riscosse ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, derivante
dall'articolo l, comma 2, del
decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, e
relativi provvedimenti di
attuazione, nonché
dall'articolo 39, comma 2,
del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269,
convertito dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, le
banche che, nell'anno 2002,
hanno riscosso importi
complessivamente maggiori di
500 milioni di euro sono
tenute al versamento
all'entrata del bilancio
dello Stato, entro il 29
dicembre 2003, dell'1 per
cento delle somme riscosse
nello stesso anno 2002. |
1. In relazione
all'incremento delle
tipologie e del volume di
entrate riscosse ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, derivante
dall'articolo l, comma 2, del
decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, e
relativi provvedimenti di
attuazione, nonché
dall'articolo 39, comma 2,
del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, le
banche che, nell'anno 2002,
hanno riscosso importi
complessivamente maggiori di
500 milioni di euro sono
tenute al versamento
all'entrata del bilancio
dello Stato, entro il 29
dicembre 2003, dell'1 per
cento delle somme riscosse
nello stesso anno 2002. |
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2. A decorrere
dall'anno 2004, le banche di
cui al comma 1 versano, entro
il penultimo giorno
lavorativo di ciascun anno,
un importo pari all'1 per
cento della differenza tra il
valore delle riscossioni
dell'anno precedente e quello
rilevato nel secondo anno
precedente. |
2. Identico. |
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3. Al fine di
contenere gli oneri
finanziari, le banche possono
recuperare le somme versate
in base a quanto previsto dai
commi 1 e 2, sulle
riscossioni conseguite
nell'anno successivo; in tale
caso le banche, entro il
termine di cui al comma 2,
effettuano altresì il
versamento di un importo pari
alle somme recuperate
nell'anno stesso ai sensi del
presente comma. |
3. Identico. |
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4. Il mancato
versamento degli importi di
cui ai commi precedenti
comporta l'immediata
cessazione di efficacia delle
convenzioni stipulate ai
sensi dell'articolo 19 del
decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. |
4. Identico. |
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5. Con decreto del
Ministero dell'economia e
delle finanze, adottato entro
il 15 dicembre di ciascun
anno, è stabilito l'importo
dovuto da ogni banca; entro
lo stesso termine, con
provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate,
sono stabilite le modalità di
versamento, nonché ogni altra
regola tecnica necessaria per
l'attuazione del presente
articolo. |
5. Identico. |
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6. Per la regolazione
contabile dei minori
versamenti di cui al comma 3,
a decorrere dall'anno 2004 è
assegnata ad apposita unità
previsionale di base dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze una somma, da
iscrivere anche in entrata,
di importo pari alla somma
versata nell'anno precedente
per il riversamento ai
pertinenti capitoli
dell'entrata del bilancio
dello Stato. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
6. Identico. |
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7. Il potere di cui
al comma 8, dell'articolo 21,
della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, rientra nell'attività
gestionale ai sensi
dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e lo stesso può essere
esercitato
dall'amministrazione
competente entro il termine
di cui al medesimo comma 8,
prorogato al 31 dicembre
2004. |
7. Identico. |
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8. Il potere di cui
all'articolo 21, comma 8,
della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, è sospeso per l'anno
2003; per il medesimo anno,
gli effetti finanziari di cui
all'articolo 21, comma 9,
della citata legge n. 289 del
2002, sono assicurati dalle
disposizioni del presente
articolo. |
8. Identico. |
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