XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4907




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Contributo per la commemorazione dell'anniversario della
morte di Giacomo Matteotti).

        1. Per la commemorazione dell'ottantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti č autorizzata la concessione di un contributo di 80.000 euro agli enti Fondazione Nenni e Fondazione Matteotti per il finanziamento delle seguenti manifestazioni culturali:

            a) allestimento di una mostra che illustra l'opera di organizzatore di leghe di contadini e di amministratore di enti locali svolta da Giacomo Matteotti nel Polesine, di attivo e influente militante e dirigente socialista riformista e di deputato impegnato assiduamente in difesa delle prerogative parlamentari e dei valori della pace, della democrazia e della libertā;

            b) raccolta, conservazione, manutenzione e restauro dei documenti fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione relativi all'attivitā di Giacomo Matteotti e al contesto sociale e politico in cui ha vissuto e ha svolto la propria opera, da destinare sia all'allestimento di mostre e alla consultazione da parte dei soggetti interessati, sia alla produzione di un filmato da proiettare nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nelle universitā degli studi.


Art. 2.

(Premio biennale intitolato a Giacomo Matteotti).

        1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il premio biennale intitolato a Giacomo Matteotti.
        2. Il premio di cui al comma 1 č assegnato, a decorrere dall'anno 2005, ad opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertā e di giustizia sociale che hanno ispirato la vita di Giacomo Matteotti ed č suddiviso nelle seguenti sezioni:

            a) saggistica;

            b) opere letterarie e teatrali;

            c) tesi di laurea.


Art. 3.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 80.000 euro per l'anno 2004 e a 70.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivitā culturali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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