XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4907
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Contributo per la commemorazione dell'anniversario della
morte di Giacomo Matteotti).
1. Per la commemorazione dell'ottantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti č autorizzata la concessione
di un contributo di 80.000 euro agli enti Fondazione Nenni e
Fondazione Matteotti per il finanziamento delle seguenti
manifestazioni culturali:
a) allestimento di una mostra che illustra l'opera
di organizzatore di leghe di contadini e di amministratore di
enti locali svolta da Giacomo Matteotti nel Polesine, di
attivo e influente militante e dirigente socialista riformista
e di deputato impegnato assiduamente in difesa delle
prerogative parlamentari e dei valori della pace, della
democrazia e della libertā;
b) raccolta, conservazione, manutenzione e
restauro dei documenti fruibili mediante la lettura, l'ascolto
e la visione relativi all'attivitā di Giacomo Matteotti e al
contesto sociale e politico in cui ha vissuto e ha svolto la
propria opera, da destinare sia all'allestimento di mostre e
alla consultazione da parte dei soggetti interessati, sia alla
produzione di un filmato da proiettare nelle scuole del
secondo ciclo di istruzione e nelle universitā degli studi.
Art. 2.
(Premio biennale intitolato a Giacomo Matteotti).
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il premio biennale intitolato a Giacomo Matteotti.
2. Il premio di cui al comma 1 č assegnato, a decorrere
dall'anno 2005, ad opere che illustrano gli ideali di
fratellanza tra i popoli, di libertā e di giustizia sociale
che hanno ispirato la vita di Giacomo Matteotti ed č suddiviso
nelle seguenti sezioni:
a) saggistica;
b) opere letterarie e teatrali;
c) tesi di laurea.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 80.000 euro per l'anno 2004 e a 70.000 euro a
decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unitā previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivitā culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.