XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4880
PROGETTO DI LEGGE
Art. 1.
(Incompatibilità per cariche elettive
regionali e locali).
1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e
successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera
b), sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune con popolazione
superiore a 15.000 abitanti".
2. In sede di prima applicazione, l'incompatibilità di cui
all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n.18, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applica
nei confronti dei sindaci dei comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti e dei presidenti di provincia, in carica
alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali,
in attuazione dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267, non sono immediatamente
rieleggibili alle medesime cariche, ovvero, alla medesima
data, sono membri del Parlamento europeo; essi possono
pertanto ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti locali
fino alla conclusione del proprio mandato anche
contemporaneamente alla carica di membro del Parlamento
europeo spettante all'Italia.
Art. 2.
(Efficacia).
1. Le nuove incompatibilità introdotte dalla disposizione
di cui all'articolo 1 hanno efficacia a decorrere dalle
elezioni del Parlamento europeo del 2004.
Art. 3.
(Pari opportunità).
1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un
medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data
di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due
sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due
terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le
candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si
procede all'arrotondamento all'unità prossima.
2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di
liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al
comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui
alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un
massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al
numero dei candidati in più rispetto a quello massimo
consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste
circoscrizionali composte da più di un candidato che non
prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.
3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui
al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati
che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22
della legge 24 gennaio 1979, n.18, e successive modificazioni,
una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i
sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti
ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.
Art. 4.
(Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei
candidati).
1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio
1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo il primo periodo
è inserito il seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta
altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima
elezione
della Camera dei deputati abbiano presentato liste per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali
si sia collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso
contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio
uninominale".
Art. 5.
(Voti di preferenza per l'elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia).
1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, il primo comma è sostituito
dal seguente:
"L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non
più di tre preferenze";
b) le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle
B e C allegate alla presente legge.
Art. 6.
(Disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle
elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004).
1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della
primavera del 2004 con le elezioni dei presidenti della
provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali,
quand'anche regolamentate da norme regionali, si osservano le
seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente
normativa relativa alle singole consultazioni:
a) le operazioni di votazione si svolgono dalle
ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della
domenica;
b) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del
testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono
essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio
delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il
presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione;
c) ai fini del computo dei termini dei
procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione
quello della domenica;
d) si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d) ed f),
e comma 2, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300,
convertito dalla legge 16 luglio 1994, n 453; si applica,
altresì, l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 300 del
1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994;
e) all'articolo 2, comma 1, del citato
decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453
del 1994, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per i
comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono
maggiorate del 30 per cento". Dall'attuazione della presente
lettera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione
finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni
aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante
compensazione tra gli enti beneficiari;
f) salvo quanto previsto dalla presente legge, per
la nomina dei componenti degli uffici elettorali di sezione,
per la costituzione e per il funzionamento dei seggi e per le
operazioni preliminari alla votazione si applicano le
disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo
1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
g) l'atto di designazione dei rappresentanti
presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il
giovedì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne
dovrà curare la trasmissione ai
presidenti delle sezioni elettorali, o è presentato
direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato,
purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;
h) gli uffici elettorali comunali, al fine di
rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le
tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere
in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale,
restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti la elezione,
dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni
dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata
delle operazioni di voto;
i) ai componenti degli uffici elettorali di
sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2
e 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive
modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le
elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle
regioni a statuto speciale.
3. In caso di secondo turno di votazione per le elezioni
dei presidenti della provincia e dei sindaci della primavera
2004, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a),
b), c), f), g) e h) del comma 1 e le operazioni di
scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella
giornata di domenica, appena completate le operazioni previste
dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570.
Art. 7.
(Modifica all'articolo 18
della legge 10 dicembre 1993, n.515).
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 10 dicembre
1993, n.515, le parole: "attinente alle campagne elettorali,
commissionato" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi carta
e inchiostri in esso impiegati,
per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione
politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali
sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli
allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei
novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del
Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti
le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e
provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e
circoscrizionali, commissionati". Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto,
le conseguenti modificazioni al numero 18) della tabella A,
parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in 14 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi
permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, numero 2), della legge n.468 del 1978.
Art. 8.
(Norme transitorie per la sperimentazione di procedure per
il conteggio informatizzato del voto).
1. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle
disposizioni vigenti, in occasione dello scrutinio per le
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia della primavera del 2004, un operatore informatico,
nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i
cittadini italiani che godono dei diritti politici, rileva in
via sperimentale, all'interno dell'ufficio
elettorale di sezione e mediante apposito strumento
informatico, le risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda.
L'esito della rilevazione sperimentale non ha alcuna incidenza
sui risultati ufficiali dell'elezione.
2. Nei casi in cui si verifichino difficoltà tecniche
nell'attuazione della sperimentazione, il presidente
dell'ufficio elettorale di sezione prosegue, senza indugio,
nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa
vigente.
3. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta, secondo
le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal
Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
previo opportuno coordinamento; essa si svolge in uffici
elettorali di sezione, nel numero massimo di 2.500,
individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Con lo
stesso decreto è altresì costituita una commissione nazionale
per la verifica dei risultati della sperimentazione.
4. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di
fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture
ed alle prestazioni dei servizi necessari per la
sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga
alle norme di contabilità generale dello Stato; è applicabile
l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo, compreso il compenso da attribuire agli operatori
informatici di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2004, si provvede, quanto a 8 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa,
relativa all'anno 2004, di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e, quanto a 2 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa,
relativa all'anno 2004, di cui all'articolo 4, comma 12, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine le risorse
disponibili già preordinate al finanziamento degli interventi
nei campi della ricerca e della società dell'informazione
a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di cui alla
delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2003, sono
ridotte di pari importo.
Art. 9.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Tabella B
MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL'ITALIA
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA
... (omissis) ...
Tabella C
MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL'ITALIA
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA
... (omissis) ...