XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4862
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Capo I
MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE
Art. 1.
(Senato federale della Repubblica).
1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è
sostituito dal seguente:
"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del
Senato federale della Repubblica".
Art. 2.
(Camera dei deputati).
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale e diretto.
La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati
e dai dodici deputati assegnati alla circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel
giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di
età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto
salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale
della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".
Art. 3.
(Struttura del Senato federale
della Repubblica).
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a
suffragio universale e diretto su base regionale, salvi i
seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento
senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente
all'elezione dei rispettivi Consigli regionali, dai sei
senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai
senatori a vita di cui all'articolo 59.
L'elezione del Senato federale della Repubblica è
disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la
rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore
a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa
applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua
in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
I senatori e gli organi della corrispondente Regione
mantengono rapporti di reciproca informazione e
collaborazione.
I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei
Consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta che lo
richiedono, dal Senato federale della Repubblica secondo le
norme del suo regolamento. I senatori devono essere sentiti,
ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali della
Regione in cui sono stati eletti secondo le norme dei
rispettivi regolamenti".
Art. 4.
(Requisiti per l'eleggibilità a senatore).
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli
elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età e hanno
ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti
territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o
sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o
risiedono nella Regione alla data di indizione delle
elezioni".
Art. 5.
(Senatori a vita).
1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma
è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a
vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può
in alcun caso essere superiore a tre".
Art. 6.
(Durata delle Camere).
1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque
anni.
La durata della Camera dei deputati non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque
anni.
La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo
comma, stabilisce, nel caso di scioglimento dei Consigli
regionali in base all'articolo 126 o ad altra norma
costituzionale, la durata della successiva legislatura
regionale in modo da assicurare la contestualità di cui
all'articolo 57, secondo comma".
Art. 7.
(Presidenza della Camera dei deputati
e del Senato federale della Repubblica).
1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è
sostituito dal seguente:
"Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il
Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto
con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta".
Art. 8.
(Modalità di funzionamento delle Camere).
1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 64. - La Camera dei deputati adotta il proprio
regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei voti
espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei
suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il
proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due
Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di
adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni della Camera dei deputati e del
Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente
la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva
una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale
della Repubblica non sono valide se non sono presenti i due
quinti dei suoi componenti e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva
una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale
della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti
senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le
prerogative ed i poteri del
Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni in
ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di
iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative
indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione
del voto finale. Stabilisce le modalità di elezione e i poteri
del Capo dell'opposizione. Riserva a deputati appartenenti a
gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse
da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, delle Giunte e
degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti
ispettivi, di controllo o di garanzia.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica
garantisce i diritti delle minoranze in ogni fase
dell'attività parlamentare.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica
disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del
parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale può esprimere,
sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di
legge di cui all'articolo 70, secondo comma.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle
Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere
alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono".
Art. 9.
(Ineleggibilità ed incompatibilità).
1. All'articolo 65 della Costituzione, il primo comma è
sostituito dal seguente:
"La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo
comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità
con l'ufficio di deputato o di senatore".
Art. 10.
(Giudizio sui titoli di ammissione
dei deputati e dei senatori).
1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di
ammissione dei suoi componenti
e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità, entro termini tassativi stabiliti dal proprio
regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei
parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione
adottata a maggioranza dei tre quinti dei componenti
l'Assemblea della Camera dei deputati ed a maggioranza dei
componenti l'Assemblea del Senato federale della
Repubblica".
Art. 11.
(Divieto di mandato imperativo).
1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 67. - Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la
Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza
vincolo di mandato".
Art. 12.
(Indennità parlamentare).
1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 69. - I membri delle Camere ricevono un'identica
indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi
dell'articolo 70, terzo comma.
Tale indennità non è cumulabile con indennità o emolumenti
derivanti dalla titolarità di altre cariche pubbliche
elettive".
Art. 13.
(Formazione delle leggi).
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di
legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo
comma, ivi compresi i disegni di legge
attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato,
salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali
disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della
Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri
componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione,
esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi
il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la
Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono
ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei
decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non
proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è
promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di
legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali
nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo
quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali
disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato
federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei
deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti
dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla
trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta
giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può
proporre modifiche sulle quali il Senato federale della
Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti
alla metà per i disegni di legge di conversione dei
decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non proponga
modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai
sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che
le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono
essenziali per l'attuazione del suo programma e tali modifiche
siano approvate ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, al
disegno di legge si applica la procedura prevista dagli ultimi
due periodi del terzo comma del presente articolo.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata
collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di
legge, anche annuali,
concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le
materie di cui all'articolo 119, e dei disegni di legge
concernenti la tutela della concorrenza, le funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il
sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato
federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la
Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o
alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 27, quarto
comma, 33, sesto comma, 114, terzo comma, 117, commi quinto e
nono, 118, commi secondo e terzo, 120, secondo comma, 122,
primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137,
secondo comma, nonché per le leggi che disciplinano
l'esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da
13 a 21. Se un disegno di legge non è approvato dalle due
Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di
ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano,
d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica
incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui
permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto
dalla commissione mista paritetica è sottoposto
all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono
ammessi emendamenti.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della
Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le
eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine
all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono
deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da
quattro deputati e da quattro senatori, designati dai
rispettivi Presidenti sulla base del criterio di
proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere.
La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile
in alcuna sede legislativa".
Art. 14.
(Iniziativa legislativa).
1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma è
sostituito dal seguente:
"L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro delle Camere
nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed
enti ai quali sia conferita da legge costituzionale".
Art. 15.
(Procedure legislative ed organizzazione
per commissioni).
1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera
competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del
suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla
Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con
votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i
disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e
l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70,
terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera
o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o
votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da
parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in
materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa.
Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del
proprio regolamento, è organizzato in commissioni, anche con
riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma.
Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento,
ai fini dell'adozione del decreto
di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di
un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126,
primo comma.
Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da
più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono
poste all'ordine del giorno dell'Assemblea nei termini
tassativi stabiliti dal regolamento".
Art. 16.
(Ratifica dei trattati internazionali).
1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 80. - E' autorizzata con legge la ratifica dei
trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi".
Art. 17.
(Bilanci e rendiconto).
1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è
sostituito dal seguente:
"Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo".
Art. 18.
(Commissioni parlamentari d'inchiesta).
1. All'articolo 82 della Costituzione, l'ultimo periodo
del secondo comma è sostituito dal seguente: "La Commissione
di inchiesta istituita con legge approvata dalle Camere ai
sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e
agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria".
Capo II
MODIFICHE AL TITOLO II
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE
Art. 19.
(Elezione del Presidente della Repubblica).
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto
dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente
della Camera, costituita dai componenti delle due Camere, dai
Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e da un numero di delegati
eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale
elegge tre delegati, in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo
delegato. I Consigli regionali eleggono altresì un numero
ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni
milione di abitanti nella Regione. I delegati sono eletti, per
non meno della metà, tra i sindaci, presidenti di Provincia o
Città metropolitana della Regione, designati, a tal fine, dai
rispettivi Consigli delle autonomie locali.
Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio
segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti
l'Assemblea della Repubblica. Dopo il quarto scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta".
Art. 20.
(Convocazione dell'Assemblea
della Repubblica).
1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo
e terzo sono sostituiti dai seguenti:
"Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente
della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica
per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre
mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici
giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono
prorogati i poteri del Presidente in carica".
Art. 21.
(Supplenza del Presidente
della Repubblica).
1. All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma è
sostituito dal seguente:
"Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso
in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato federale della Repubblica".
2. All'articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le
parole: "se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi
alla loro cessazione" sono sostituite dalle seguenti: "se la
Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla
sua cessazione".
Art. 22.
(Funzioni del Presidente della Repubblica).
1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è garante della
Costituzione, rappresenta l'unità federale della Nazione ed
esercita le funzioni che gli sono espressamente conferite
dalla Costituzione. E' il Capo dello Stato.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indìce le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indìce il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato ed i presidenti delle Autorità amministrative
indipendenti.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne
nomina il Vice Presidente nell'ambito dei suoi componenti.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
Art. 23.
(Scioglimento della Camera dei deputati).
1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica, su richiesta
del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità,
ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94,
decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le
elezioni entro i successivi sessanta giorni.
Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di
scioglimento richiesto dal Primo ministro nel caso in cui,
entro dieci giorni da tale richiesta, venga presentata alla
Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati
appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in
numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della
Camera, nella quale si dichiari di voler continuare
nell'attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo
Primo ministro".
Art. 24.
(Controfirma degli atti presidenziali).
1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 89. - Nessun atto del Presidente della Repubblica è
valido se non è controfirmato
dai ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati
dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.
Non sono proposti né controfirmati dal Primo ministro o
dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica:
la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi
dell'articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della
grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici
della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento
della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94, la
nomina del Vice Presidente del Consiglio superiore della
magistratura nonché le nomine dei presidenti delle Autorità
amministrative indipendenti e le altre nomine che la legge
eventualmente attribuisca alla sua esclusiva
responsabilità".
Art. 25.
(Giuramento del Presidente
della Repubblica).
1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 91. - Il Presidente della Repubblica, prima di
assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi
all'Assemblea della Repubblica".
Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE
Art. 26.
(Governo e Primo ministro).
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal
Primo ministro e dai
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei
ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene
mediante collegamento con i candidati all'elezione della
Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge.
La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da
favorire la formazione di una maggioranza, collegata al
candidato alla carica di Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati
delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo
ministro.
In caso di morte, di impedimento permanente, accertato
secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del
Primo ministro per cause diverse da quelle di cui all'articolo
94, il Presidente della Repubblica nomina un nuovo Primo
ministro indicato da una mozione, presentata entro quindici
giorni dalla data di cessazione dalla carica, sottoscritta dai
deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle
elezioni, in numero non inferiore alla maggioranza dei
componenti della Camera dei deputati. Altrimenti, decreta lo
scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le
elezioni".
Art. 27.
(Giuramento del Primo ministro
e dei ministri).
1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 93. - Il Primo ministro e i ministri, prima di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica".
Art. 28.
(Governo in Parlamento).
1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma del
Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno
presenta
il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima,
con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle
proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Primo
ministro rassegna le dimissioni e può chiedere lo scioglimento
della Camera dei deputati. Si applica l'articolo 88.
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare
il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una
mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei
deputati, deve essere votata per appello nominale e approvata
dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso il
Primo ministro sfiduciato si dimette e il Presidente della
Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati
ed indìce le elezioni".
Art. 29.
(Poteri del Primo ministro e dei ministri).
1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 95. - I ministri sono nominati e revocati dal Primo
ministro.
Il Primo ministro determina la politica generale del
Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo
politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e
coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei ministeri".
Art. 30.
(Disposizioni sui reati ministeriali).
1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 96. - Il Primo ministro e i ministri, anche se
cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione
del Senato federale della Repubblica o della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale".
Capo IV
MODIFICHE AL TITOLO IV
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE
Art. 31.
(Elezione del Consiglio superiore
della magistratura).
1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione,
le parole: "e per un terzo dal Parlamento in seduta comune"
sono sostituite dalle seguenti: "e per un terzo dal Senato
federale della Repubblica integrato dai Presidenti delle
Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano".
2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è
sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica nomina il Vice Presidente
del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito dei
suoi componenti".
Capo V
MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE
Art. 32.
(Capitale della Repubblica federale).
1. La denominazione del titolo V della Parte II della
Costituzione è sostituita dalla seguente: "Comuni, Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato".
2. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è
sostituito dal seguente:
"Roma è la capitale della Repubblica federale e dispone di
forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa,
nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le
modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio. La legge
dello Stato disciplina l'ordinamento della capitale".
Art. 33.
(Approvazione degli Statuti
delle Regioni speciali).
1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa intesa con
la Regione interessata. L'assenso all'intesa può essere
manifestato entro sei mesi dall'avvio del procedimento di cui
all'articolo 138. Trascorso tale termine, le Camere possono
adottare la legge costituzionale".
Art. 34.
(Competenze legislative esclusive
delle Regioni).
1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma
è sostituito dal seguente:
"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario".
2. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è
sostituito dal seguente:
"Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva
nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli
istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi
scolastici e formativi di interesse specifico della
Regione;
d) polizia locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato".
3. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è
sostituito dal seguente:
"La Regione interessata ratifica con legge le intese della
Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio
delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche
l'istituzione di organi amministrativi comuni".
4. Le disposizioni previste dalla presente legge
costituzionale si applicano alle Regioni a statuto speciale e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente
ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle
di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di
autonomia e le relative norme di attuazione.
Art. 35.
(Modifiche all'articolo 118
della Costituzione).
1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione,
le parole: "nella materia della tutela dei beni culturali"
sono sostituite dalle seguenti: "con riferimento alla tutela
dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e
navigazione, alla produzione, trasporto, distribuzione
nazionale dell'energia ed all'ordinamento delle professioni,
sulla base dei princìpi di leale collaborazione e di
sussidiarietà".
2. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione,
dopo la parola: "Comuni" sono inserite le seguenti:
"riconoscono e" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa
degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e
sulla base del medesimo principio".
Art. 36.
(Modifica dell'articolo 120
della Costituzione).
1. All'articolo 120 della Costituzione, dopo il primo
comma è inserito il seguente:
"Con legge approvata dalla Camera dei deputati e dal
Senato federale della Repubblica, a maggioranza dei propri
componenti, sono disciplinati i princìpi che assicurino il
conseguimento delle finalità di cui al comma successivo".
Art. 37.
(Modifiche all'articolo 126
della Costituzione).
1. All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione,
al primo periodo, sono soppresse le parole: ", l'impedimento
permanente, la morte" e il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: "Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a
scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento
permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo
statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente,
cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente
sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo
scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio".
Art. 38.
(Leggi regionali ed interesse nazionale
della Repubblica).
1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo
comma è inserito il seguente:
"Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale
pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, può
sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica,
entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale.
Il Senato federale
della Repubblica, entro i successivi trenta giorni, decide
sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con
deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri
componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora
entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non
rimuova la causa del pregiudizio, il Senato federale della
Repubblica con deliberazione adottata a maggioranza assoluta
dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può
proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge
o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica può emanare
il conseguente decreto di annullamento".
Art. 39.
(Abrogazioni).
1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma
è abrogato.
2. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione,
l'ultimo periodo è soppresso.
Capo VI
MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE
Art. 40.
(Corte costituzionale).
1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 135. - La Corte costituzionale è composta da
quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente
della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme
magistrature ordinaria e amministrative; sette giudici sono
nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai
Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti
anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per
nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa
dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi
cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche
pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni
in organi o enti pubblici individuati dalla legge.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per
un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini
di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con
quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale,
con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni
carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei
deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le
stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici
ordinari".
2. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre
1967, n. 2, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. I giudici della Corte costituzionale
che nomina il Senato federale della Repubblica sono eletti a
scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei
componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è
sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti
l'Assemblea".
Art. 41.
(Referendum sulle leggi costituzionali).
1. All'articolo 138, secondo comma, della Costituzione,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, nel caso in
cui nella seconda votazione la legge sia stata approvata da
ciascuna delle Camere con una maggioranza inferiore ai due
terzi dei componenti, se non ha partecipato al voto la
maggioranza degli aventi diritto".
2. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è
abrogato.
Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 42.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed
al titolo III della Parte II della Costituzione e le
disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della
Costituzione, come modificate dalla presente legge
costituzionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 40,
comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a
decorrere dall'inizio della XV legislatura, ad eccezione degli
articoli 56, secondo comma, 57, secondo comma, e 59, secondo
comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2, 3
e 5 della presente legge costituzionale, che trovano
applicazione per la successiva formazione della Camera e del
Senato federale della Repubblica, trascorsi cinque anni dalle
sue prime elezioni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.
2. In sede di prima applicazione della presente legge
costituzionale, le prime elezioni del Senato federale della
Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della
medesima legge, hanno luogo contestualmente a quelle della
Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica
per cinque anni. Alla scadenza dei
cinque anni hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale
della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57
della Costituzione, come modificato dall'articolo 3 della
presente legge costituzionale. Tali elezioni sono indette dal
Presidente della Repubblica ed hanno luogo contestualmente a
quelle di tutti i Consigli o Assemblee regionali in carica a
tale data, che sono conseguentemente sciolti.
3. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e
della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale, e fino
all'adeguamento della legislazione elettorale alle
disposizioni della presente legge costituzionale, trovano
applicazione le leggi elettorali per il Senato federale della
Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale.
4. In sede di prima applicazione della presente legge
costituzionale, il Senato federale della Repubblica nomina i
giudici della Corte costituzionale di propria competenza alla
scadenza di giudici già eletti dal Parlamento in seduta
comune, ai sensi dell'articolo 135, primo comma, della
Costituzione, vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, ed alle prime scadenze di un
giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di
un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica.
5. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione,
come sostituito dall'articolo 40 della presente legge
costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici
costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale.
6. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di
singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura,
già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale
della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive
fino alla concorrenza del numero di componenti di sua
competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto comma, della
Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente
legge costituzionale.
7. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale si possono, con
leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di
un milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui
all'articolo 131 della Costituzione, senza il concorso delle
condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della
Costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le
popolazioni interessate.
8. Le popolazioni interessate di cui al comma 7 sono
costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province
di cui si propone il distacco dalla Regione.
9. I senatori a vita in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale permangono in
carica anche se il loro numero supera quello indicato
dall'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come
modificato dall'articolo 5 della presente legge
costituzionale.
10. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi che,
in piena attuazione dell'articolo 119, secondo e terzo comma,
della Costituzione, individuano i princìpi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario ed
istituiscono un fondo perequativo, i disegni di legge
attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato
sono esaminati secondo il procedimento di cui al terzo comma
dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato
dall'articolo 13 della presente legge costituzionale.
11. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre
1999, n.1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le
parole: ", impedimento permanente o morte";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte
del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo
Presidente".
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano in via
transitoria anche nei
confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati
in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
13. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n.2, nel primo periodo le parole: "il primo
rinnovo" sono sostituite dalle seguenti: "i rinnovi" e la
parola: "successivo" è sostituita dalla seguente:
"successivi".