XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4816




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Contributo per la sostituzione delle unità navali
destinate al servizio di trasporto pubblico effettuato per via
marittima, fluviale e lacuale).

        1. Al fine di provvedere al rinnovo e al potenziamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzato un contributo quindicennale pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
        2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità navali che, alla data del 31 gennaio 2003, risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, e sono iscritte, da almeno dodici anni, nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1^ luglio 2004 e il 31 dicembre 2006.
        3. Il contributo di cui al comma 1 è limitato alle unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale oggetto di demolizione.
        4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a condizione che l'importo netto del beneficio sia, entro diciotto mesi dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, reinvestito dalle imprese beneficiarie per la costruzione o l'acquisto di nuove unità navali, aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità, conformi ai più alti standard di sicurezza e che l'impresa beneficiaria destini la nuova costruzione a copertura dei servizi di trasporto pubblico di persone precedentemente effettuati dall'unità navale demolita. L'inosservanza di tale condizione comporta la decadenza dal contributo e la sua restituzione con i relativi interessi, eventuali oneri a titolo di penale e ogni altro onere accessorio scaturente dall'anticipata estinzione del mutuo autorizzato in attuazione della presente legge.


Art. 2.

(Contributo per l'acquisto di unità navali destinate al
servizio di trasporto pubblico effettuato per via marittima,
fluviale e lacuale).

        1. Al fine di provvedere all'acquisto di unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzato un contributo quindicennale pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
        2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale.
        3. Il contributo di cui al comma 1 è limitato all'acquisto di unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale acquistata.


Art. 3.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro in limiti di impegno quindicennali a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        2. Il Ministro nell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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