XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4816
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Contributo per la sostituzione delle unità navali
destinate al servizio di trasporto pubblico effettuato per via
marittima, fluviale e lacuale).
1. Al fine di provvedere al rinnovo e al potenziamento
delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico
di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per
via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzato un contributo
quindicennale pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004, da ripartire con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle imprese
che gestiscono direttamente o indirettamente servizi di
trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima,
fluviale e lacuale che vendono per la demolizione, o fanno
demolire per proprio conto, unità navali che, alla data del 31
gennaio 2003, risultano di proprietà delle imprese stesse o in
loro piena disponibilità con contratto di leasing o
altro contratto con obbligo di acquisto, e sono iscritte, da
almeno dodici anni, nei registri di cui all'articolo 146 del
codice della navigazione e i cui lavori di demolizione abbiano
inizio nel periodo tra il 1^ luglio 2004 e il 31 dicembre
2006.
3. Il contributo di cui al comma 1 è limitato alle unità
navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri,
fino a 350 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto
pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al
pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000
euro per ogni passeggero trasportabile
in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale oggetto
di demolizione.
4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a condizione
che l'importo netto del beneficio sia, entro diciotto mesi
dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione,
reinvestito dalle imprese beneficiarie per la costruzione o
l'acquisto di nuove unità navali, aventi capacità di
trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità,
conformi ai più alti standard di sicurezza e che
l'impresa beneficiaria destini la nuova costruzione a
copertura dei servizi di trasporto pubblico di persone
precedentemente effettuati dall'unità navale demolita.
L'inosservanza di tale condizione comporta la decadenza dal
contributo e la sua restituzione con i relativi interessi,
eventuali oneri a titolo di penale e ogni altro onere
accessorio scaturente dall'anticipata estinzione del mutuo
autorizzato in attuazione della presente legge.
Art. 2.
(Contributo per l'acquisto di unità navali destinate al
servizio di trasporto pubblico effettuato per via marittima,
fluviale e lacuale).
1. Al fine di provvedere all'acquisto di unità navali
destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di
competenza regionale e locale, effettuato per via marittima,
fluviale e lacuale, è autorizzato un contributo quindicennale
pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da
ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle imprese
che gestiscono direttamente o indirettamente i servizi di
trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima,
fluviale e lacuale.
3. Il contributo di cui al comma 1 è limitato all'acquisto
di unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per
passeggeri,
fino a 350 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto
pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al
pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000
euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati
di sicurezza dell'unità navale acquistata.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 20 milioni di euro in limiti di impegno
quindicennali a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
2. Il Ministro nell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.