XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4795




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 146 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituita dalla seguente:

            "c) le spese ed onorari ai curatori fallimentari in ipotesi di procedure prive di fondi attivi e ad ausiliari del magistrato;".


Art. 2.

        1. Il compenso minimo previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, è elevato a 2.000 euro.



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