XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4795
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 146 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è
sostituita dalla seguente:
"c) le spese ed onorari ai curatori fallimentari
in ipotesi di procedure prive di fondi attivi e ad ausiliari
del magistrato;".
Art. 2.
1. Il compenso minimo previsto dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e
giustizia 28 luglio 1992, n. 570, è elevato a 2.000 euro.