XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4768
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' concessa amnistia per i delitti previsti:
a) dall'articolo 151 del codice penale militare di
pace, concernente la mancanza alla chiamata, anche qualora
ricorrano le circostanze aggravanti previste dagli articoli
152 e 154 del medesimo codice;
b) dall'articolo 160 del codice penale militare di
pace, concernente i fatti commessi dagli iscritti alla leva o
durante lo stato di congedo;
c) dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n.
230, concernente il rifiuto di prestare il servizio civile.
2. L'amnistia prevista al comma 1, lettere a) e
b), si applica anche ai concorrenti nel reato.
3. L'amnistia non si applica qualora l'interessato faccia
esplicita richiesta di non volerne usufruire.
4. L'amnistia si applica, nei limiti previsti dalla
presente legge, a tutti i reati commessi fino alla data del 31
dicembre 1999.