XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4768




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' concessa amnistia per i delitti previsti:

                a) dall'articolo 151 del codice penale militare di pace, concernente la mancanza alla chiamata, anche qualora ricorrano le circostanze aggravanti previste dagli articoli 152 e 154 del medesimo codice;

                b) dall'articolo 160 del codice penale militare di pace, concernente i fatti commessi dagli iscritti alla leva o durante lo stato di congedo;

                c) dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente il rifiuto di prestare il servizio civile.

        2. L'amnistia prevista al comma 1, lettere a) e b), si applica anche ai concorrenti nel reato.
        3. L'amnistia non si applica qualora l'interessato faccia esplicita richiesta di non volerne usufruire.
        4. L'amnistia si applica, nei limiti previsti dalla presente legge, a tutti i reati commessi fino alla data del 31 dicembre 1999.



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