XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4762




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le universitā sono autorizzate a bandire concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il profilo di funzionario o di collaboratore tecnico dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria e che alla medesima data risulta in possesso del diploma di laurea ed ha prestato per almeno tre anni attivitā di ricerca.


Art. 2.

        1. Ai concorsi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari previste dalla legislazione vigente.
        2. L'attivitā di ricerca č attestata dai presidi delle facoltā universitarie, sentiti i direttori dei dipartimenti competenti, ed č comprovata da pubblicazioni, da lavori originali e da atti delle facoltā risalenti al periodo di svolgimento dell'attivitā medesima.


Art. 3.

        1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 1 sono inquadrati nel ruolo di ricercatore universitario confermato.



Frontespizio Relazione