XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4762
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le universitā sono autorizzate a bandire concorsi per
posti di ricercatore universitario riservati al personale che
alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il
profilo di funzionario o di collaboratore tecnico dell'area
tecnico-scientifica e socio-sanitaria e che alla medesima data
risulta in possesso del diploma di laurea ed ha prestato per
almeno tre anni attivitā di ricerca.
Art. 2.
1. Ai concorsi di cui all'articolo 1 si applicano le
disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori
universitari previste dalla legislazione vigente.
2. L'attivitā di ricerca č attestata dai presidi delle
facoltā universitarie, sentiti i direttori dei dipartimenti
competenti, ed č comprovata da pubblicazioni, da lavori
originali e da atti delle facoltā risalenti al periodo di
svolgimento dell'attivitā medesima.
Art. 3.
1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 1 sono
inquadrati nel ruolo di ricercatore universitario
confermato.