XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4690




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: "i presidenti dei consigli comunali e provinciali," sono inserite le seguenti: "i vice presidenti dei consigli comunali e provinciali, i consiglieri e gli assessori regionali, i parlamentari," e sono aggiunte, in fine, le parole: "; sono altresì competenti i soggetti iscritti ad albi professionali che ai sensi della normativa vigente possono autenticare le firme nei procedimenti davanti agli organi della giurisdizione ordinaria, amministrativa e tributaria. Tali soggetti, dopo avere comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune di residenza, sono inseriti in un apposito elenco da tenere a cura del comune e da aggiornare ogni cinque anni. Gli elenchi aggiornati sono tenuti anche presso gli uffici competenti delle prefetture-uffici territoriali del Governo".



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