XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4690
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990,
n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: "i
presidenti dei consigli comunali e provinciali," sono inserite
le seguenti: "i vice presidenti dei consigli comunali e
provinciali, i consiglieri e gli assessori regionali, i
parlamentari," e sono aggiunte, in fine, le parole: "; sono
altresì competenti i soggetti iscritti ad albi professionali
che ai sensi della normativa vigente possono autenticare le
firme nei procedimenti davanti agli organi della giurisdizione
ordinaria, amministrativa e tributaria. Tali soggetti, dopo
avere comunicato la propria disponibilità al sindaco del
comune di residenza, sono inseriti in un apposito elenco da
tenere a cura del comune e da aggiornare ogni cinque anni. Gli
elenchi aggiornati sono tenuti anche presso gli uffici
competenti delle prefetture-uffici territoriali del
Governo".