XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4689




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In caso di compravendita di un veicolo, la relativa documentazione è predisposta dai competenti organi dell'Automobile Club d'Italia, e la firma del venditore è autenticata dall'ufficiale di anagrafe del comune di residenza del venditore stesso.



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