XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4689
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In caso di compravendita di un veicolo, la relativa
documentazione è predisposta dai competenti organi
dell'Automobile Club d'Italia, e la firma del venditore è
autenticata dall'ufficiale di anagrafe del comune di residenza
del venditore stesso.