XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4687
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione, funzioni e durata della Commissione
parlamentare di inchiesta).
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul
ruolo del Governo italiano nella vicenda relativa alle
informazioni concernenti il possesso e l'uso di armi di
distruzione di massa da parte del regime iracheno, nonché
sulle cause che hanno portato al conflitto in Iraq nell'anno
2003, di seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione ha il compito di:
a) accertare, svolgendo tutte le necessarie
indagini, quale ruolo è stato svolto dal Governo italiano
nella vicenda relativa al presunto possesso, e alla
possibilità di un loro immediato uso, di armi di distruzione
di massa da parte del regime iracheno;
b) accertare il ruolo svolto dai servizi di
intelligence italiani e dagli altri soggetti pubblici o
privati che a vario titolo si sono occupati della vicenda, con
particolare riferimento all'attendibilità degli elementi di
prova che sono stati posti a base delle convinzioni maturate e
delle decisioni assunte dal Governo italiano;
c) accertare più in generale le motivazioni che
hanno portato al conflitto iracheno e se queste corrispondano
alle motivazioni dichiarate nelle sedi internazionali dai
Governi a qualunque titolo coinvolti nel conflitto, in
particolare dal Governo italiano;
d) accertare se in Iraq, alla data di inizio delle
ostilità, fossero presenti o meno armi di distruzione di massa
di tipo atomico o nucleare, chimico, batteriologico o di altra
natura, proibite dalle convenzioni internazionali e dalle
risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU;
e) accertare la veridicità degli elementi di prova
sulle responsabilità del regime iracheno riguardo alla
creazione o alla detenzione di armi di distruzione di massa e
se tali informazioni fossero o meno a conoscenza del Governo
italiano e, più in generale, valutare le informazioni riguardo
alle cause scatenanti del conflitto, la conoscenza di esse da
parte del Governo italiano e la corrispondenza rispetto alle
comunicazioni rese al Parlamento;
f) riferire al Parlamento sull'esito
dell'inchiesta.
3. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno
dalla data della sua istituzione e presenta al Parlamento la
relazione finale entro i successivi sessanta giorni.
Art. 2.
(Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di
ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza
di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno
un ramo del Parlamento.
2. L'Ufficio di presidenza della Commissione, composto dal
presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto
a scrutinio segreto dalla Commissione stessa tra i suoi
componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta
la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio
tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra
in ballottaggio il più anziano di età.
3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti
e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive
sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di
voti, si procede ai sensi del comma 2.
Art. 3.
(Poteri della Commissione).
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stessi limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
2. Per le testimonianze davanti alla Commissione, si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
Art. 4.
(Svolgimento dei lavori di inchiesta).
1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti
relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti
dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il
mantenimento del regime di segretezza.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
3. L'attività della Commissione e il funzionamento della
Commissione sono disciplinati da un regolamento interno
approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei
lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle
norme regolamentari.
4. La Commissione può organizzare la propria attività
anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti
secondo il regolamento di cui al comma 3.
5. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
6. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che
ritenga necessarie. Può richiedere informazioni e documenti al
Servizio per le informazioni e la sicurezza militare, al
Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica e al
Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza.
Può altresì richiedere al Governo e alle Forze armate tutti
gli atti e i documenti necessari alle indagini di propria
competenza. Può inoltre richiedere a Governi stranieri e a
organizzazioni internazionali, a Forze armate straniere e a
servizi di intelligence stranieri atti e documenti. Nel
caso di Governi stranieri e di organizzazioni internazionali
la richiesta è avanzata direttamente, fatte salve le norme di
diritto internazionale vigenti, e ne viene data comunicazione
al Governo italiano il quale non può opporre alcuna azione
atta a ritardare o impedire la trasmissione dei documenti o
degli atti. Nel caso di Forze armate e di servizi di
intelligence stranieri la richiesta è inoltrata al
Governo dello Stato interessato.
7. La Commissione, nell'ambito dei suoi lavori, può
chiedere di interrogare o di audire membri di Governi
stranieri e di organizzazioni internazionali in carica durante
il conflitto o membri delle Forze armate, di polizia o di
intelligence di altri Stati o comunque funzionari dei
Governi e di organizzazioni internazionali o delle loro
emanazioni dirette o indirette, nel rispetto delle norme di
diritto internazionale vigenti. Inoltre, la Commissione può
richiedere documenti e atti degli Organi parlamentari di altri
Stati che indaghino su materie analoghe a quelle di cui
all'articolo 1 e può chiedere di interrogare o di audire
membri di tali Organi.
8. La Commissione o una sua delegazione può recarsi, anche
al di fuori del territorio nazionale, ovunque sia necessario
per acquisire informazioni utili ai suoi compiti di
indagine.
9. La Commissione può acquisire, anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale,
copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste
in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi
inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e
può ritardare, con decreto motivato e solo per ragioni di
natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e dei
documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni
e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno,
l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere
quanto richiesto.
10. La Commissione può avvalersi della collaborazione di
personale particolarmente qualificato ed esperto delle diverse
discipline, nella qualità di consulente, nonché di organi
pubblici.
11. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.
12. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste
per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
Art. 5.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti della Commissione, il personale addetto
alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la
Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta,
oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di
servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda
gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione
in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di
atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia
stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 6.
(Trasmissione delle risultanze
alle autorità competenti).
1. Le risultanze delle indagini compiute dalla Commissione
sono trasmesse, al termine dei lavori della stessa
Commissione, all'autorità giudiziaria competente per
territorio, all'autorità giudiziaria militare competente per
territorio, alla Corte penale internazionale e al Consiglio di
sicurezza dell'ONU.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.