XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4682




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

        "Art. 224-bis. - (Provvedimenti del giudice per il compimento di atti invasivi). - 1. Fuori dai casi specificamente previsti dalla legge, qualora l'esecuzione della perizia richieda il compimento di atti che comunque incidono sulla libertà della persona, e questa non vi acconsenta, il giudice, purché risulti assolutamente indispensabile, dispone con ordinanza, anche d'ufficio, le necessarie operazioni.
            2. L'ordinanza contiene, a pena di nullità:

                a) l'indicazione dell'atto e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile;

                b) l'indicazione del reato per il quale si procede;

                c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'attività;

                d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia;

                e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione senza addurre legittimo impedimento, può disporsi l'accompagnamento coattivo, a norma dell'articolo 224-quater.

            3. L 'ordinanza è notificata alla persona che deve essere sottoposta all'atto e al suo difensore, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni.
            4. Gli atti disposti a norma dei commi 1, 2 e 3 devono essere eseguiti presso strutture pubbliche o equiparate, a cura di personale qualificato e comunque sotto la vigilanza del perito, nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore e della riservatezza di chi vi è sottoposto.

        Art. 224-ter. - (Divieto di compiere atti pericolosi per l'incolumità o la dignità personali). - 1. Gli atti previsti dall'articolo 224-bis non possono essere eseguiti se, in considerazione delle circostanze del caso, possano mettere in pericolo la vita, la salute, l'incolumità della persona ovvero risultino lesivi della sua dignità o invasivi per l'intimo della psiche.

        Art. 224-quater. - (Accompagnamento coattivo). - 1. Qualora il soggetto invitato a presentarsi per essere sottoposto agli atti indicati dall'articolo 224-bis ometta di comparire senza addurre un legittimo impedimento, il giudice dispone che sia accompagnato coattivamente nel luogo stabilito e che vi sia trattenuto, anche contro la sua volontà, per il tempo strettamente necessario".


Art. 2

        1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

        "Art. 360-bis. - (Provvedimenti del pubblico ministero per il compimento di atti invasivi). - 1. Quando gli accertamenti indicati dall'articolo 359 richiedano il compimento di atti che comunque incidono sulla libertà della persona, e questa non vi acconsenta, il pubblico ministero, purché risulti assolutamente indispensabile, procede secondo le modalità previste dall'articolo 360 ovvero, ricorrendone i presupposti, fa richiesta di incidente probatorio.
            2. Se si procede ai sensi dell'articolo 360, l'esecuzione dell'atto è ordinata dal pubblico ministero con decreto motivato, che, a pena di nullità, contiene gli elementi indicati dall'articolo 224-bis, comma 2.
            3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 224-bis, commi 3 e 4, e dell'articolo 224-ter.
            4. Qualora il soggetto invitato a presentarsi per essere sottoposto agli atti indicati al comma 1 ometta di comparire senza addurre un legittimo impedimento, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, verificata la sussistenza delle condizioni descritte al comma 1, dispone che sia accompagnato coattivamente nel luogo stabilito e che vi sia trattenuto, anche contro la sua volontà, per il tempo strettamente necessario".


Art. 3.

        1. Dopo l'articolo 372 del codice penale, è inserito il seguente:

        "Art. 372-bis. - (Rifiuto di collaborare all'esecuzione di una perizia o di una consulenza tecnica) - Il soggetto che, a seguito dell'accompagnamento coattivo ordinato a norma degli articoli 224-quater e 360-bis del codice di procedura penale, illegittimamente rifiuta di collaborare all'esecuzione dell'atto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a quattro anni".


Art. 4.

        1. All'articolo 375 del codice penale, dopo la parola: "372," è inserita la seguente: "372-bis,".



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