XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4682
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 224-bis. - (Provvedimenti del giudice per il
compimento di atti invasivi). - 1. Fuori dai casi
specificamente previsti dalla legge, qualora l'esecuzione
della perizia richieda il compimento di atti che comunque
incidono sulla libertà della persona, e questa non vi
acconsenta, il giudice, purché risulti assolutamente
indispensabile, dispone con ordinanza, anche d'ufficio, le
necessarie operazioni.
2. L'ordinanza contiene, a pena di nullità:
a) l'indicazione dell'atto e delle ragioni che lo
rendono assolutamente indispensabile;
b) l'indicazione del reato per il quale si
procede;
c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
stabiliti per il compimento dell'attività;
d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da
persona di fiducia;
e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione
senza addurre legittimo impedimento, può disporsi
l'accompagnamento coattivo, a norma dell'articolo
224-quater.
3. L 'ordinanza è notificata alla persona che deve
essere sottoposta all'atto e al suo difensore, almeno tre
giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle
operazioni.
4. Gli atti disposti a norma dei commi 1, 2 e 3
devono essere eseguiti presso strutture pubbliche o
equiparate, a cura di personale qualificato e comunque sotto
la vigilanza del perito, nel rispetto della dignità e, nei
limiti del possibile, del pudore e della riservatezza di chi
vi è sottoposto.
Art. 224-ter. - (Divieto di compiere atti pericolosi
per l'incolumità o la dignità personali). - 1. Gli atti
previsti dall'articolo 224-bis non possono essere
eseguiti se, in considerazione delle circostanze del caso,
possano mettere in pericolo la vita, la salute, l'incolumità
della persona ovvero risultino lesivi della sua dignità o
invasivi per l'intimo della psiche.
Art. 224-quater. - (Accompagnamento coattivo). - 1.
Qualora il soggetto invitato a presentarsi per essere
sottoposto agli atti indicati dall'articolo 224-bis
ometta di comparire senza addurre un legittimo impedimento, il
giudice dispone che sia accompagnato coattivamente nel luogo
stabilito e che vi sia trattenuto, anche contro la sua
volontà, per il tempo strettamente necessario".
Art. 2
1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura penale, è
inserito il seguente:
"Art. 360-bis. - (Provvedimenti del pubblico ministero
per il compimento di atti invasivi). - 1. Quando gli
accertamenti indicati dall'articolo 359 richiedano il
compimento di atti che comunque incidono sulla libertà della
persona, e questa non vi acconsenta, il pubblico ministero,
purché risulti assolutamente indispensabile, procede secondo
le modalità previste dall'articolo 360 ovvero, ricorrendone i
presupposti, fa richiesta di incidente probatorio.
2. Se si procede ai sensi dell'articolo 360,
l'esecuzione dell'atto è ordinata dal pubblico ministero con
decreto motivato, che, a pena di nullità, contiene gli
elementi indicati dall'articolo 224-bis, comma 2.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo
224-bis, commi 3 e 4, e dell'articolo 224-ter.
4. Qualora il soggetto invitato a presentarsi per
essere sottoposto agli atti indicati al comma 1 ometta di
comparire senza addurre un legittimo impedimento, il giudice,
su richiesta del pubblico ministero, verificata la sussistenza
delle condizioni descritte al comma 1, dispone che sia
accompagnato coattivamente nel luogo stabilito e che vi sia
trattenuto, anche contro la sua volontà, per il tempo
strettamente necessario".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 372 del codice penale, è inserito il
seguente:
"Art. 372-bis. - (Rifiuto di collaborare all'esecuzione
di una perizia o di una consulenza tecnica) - Il soggetto
che, a seguito dell'accompagnamento coattivo ordinato a norma
degli articoli 224-quater e 360-bis del codice di
procedura penale, illegittimamente rifiuta di collaborare
all'esecuzione dell'atto è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino
a quattro anni".
Art. 4.
1. All'articolo 375 del codice penale, dopo la parola:
"372," è inserita la seguente: "372-bis,".