XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4676
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Obiettivi e finalità).
1. La Repubblica riconosce il valore delle iniziative
volte a migliorare la condizione dei cittadini della terza
età, come definiti ai sensi del comma 3, e ne promuove la
realizzazione; favorisce, altresì, la costituzione e lo
sviluppo dei soggetti che attuano tali iniziative.
2. In attuazione del comma 1, al fine di garantire
l'erogazione di servizi sociali essenziali di natura non
sanitaria alla popolazione della terza età sull'intero
territorio nazionale, è istituita l'Agenzia nazionale per la
terza età (ANAT).
3. Possono beneficiare dei servizi di cui alla presente
legge i cittadini che hanno compiuto i sessantacinque anni di
età.
Art. 2.
(Compiti dell'ANAT).
1. L'ANAT garantisce ai cittadini della terza età,
attraverso la realizzazione di specifiche attività,
l'opportunità di usufruire di servizi ricreativi, culturali,
turistici e di ogni altro servizio destinato al tempo
libero.
2. L'ANAT organizza iniziative espressamente finalizzate a
consentire ai cittadini della terza età l'accesso ad attività
di lavoro regolare e compatibili con il loro stato di
salute.
3. L'ANAT, nello svolgimento delle attività di cui ai
commi 1 e 2, può collaborare con le strutture di volontariato
maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale
operanti nel medesimo settore.
Art. 3.
(Innovazione Italia Spa).
1. Allo scopo di fornire assistenza ai cittadini della
terza età che vivono da soli, è affidata ad Innovazione Italia
Spa, società per le tecnologie telematiche costituita da
Sviluppo Italia Spa, la realizzazione di un sistema pubblico
di tele-sicurezza.
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, è
riservata in favore dell'ANAT, per il finanziamento delle
attività di cui alla presente legge, una quota degli utili
erariali derivanti dalla estrazione del gioco del lotto. Nel
caso in cui il decreto non sia emanato entro il predetto
termine, continua ad applicarsi la riserva prevista per l'anno
precedente a quello in corso. Per il primo anno solare di
attuazione della presente legge, il decreto è emanato entro un
mese dalla data della sua entrata in vigore.