XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4649
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al personale militare e militarizzato per servizio di
leva, titolare di assegno privilegiato ordinario militare
tabellare di prima categoria, č esteso da parte
dell'amministrazione di appartenenza, per le necessitā di cura
e di riabilitazione delle infermitā riconosciute dipendenti da
causa di servizio, lo stesso trattamento dovuto al dipendente
dello Stato in quiescenza ai sensi di quanto disposto per tale
personale dai decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri 3 luglio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 247 del 1^ luglio 1965, e 5 luglio 1965, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 30 settembre
1965.
Art. 2.
1. Al personale invalido per servizio di prima categoria
si applicano le disposizioni della legge 19 luglio 2000, n.
203, previste per i titolari di pensione privilegiata
ordinaria di prima categoria, nei casi in cui il medico di
base attesta la comprovata utilitā terapeutica dei farmaci per
il paziente.