XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4646




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I tenenti colonnelli provenienti dalla riserva di complemento, collocati in congedo assoluto e gradi equiparati delle Forze armate, in possesso della qualifica di orfani di guerra, i quali abbiano prestato per almeno quindici anni servizio nei ruoli della magistratura ordinaria, amministrativa o contabile ovvero nelle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, possono ottenere a domanda, senza limiti di tempo e di età, l'avanzamento al grado superiore.
        2. Qualora nei ruoli del corpo di appartenenza non sia previsto il grado di colonnello o equiparato, il grado è conseguito previo inquadramento nei ruoli del corpo per il quale è richiesto lo specifico titolo di studio posseduto dall'ufficiale.


Art. 2.

        1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici.



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