XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4646
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I tenenti colonnelli provenienti dalla riserva di
complemento, collocati in congedo assoluto e gradi equiparati
delle Forze armate, in possesso della qualifica di orfani di
guerra, i quali abbiano prestato per almeno quindici anni
servizio nei ruoli della magistratura ordinaria,
amministrativa o contabile ovvero nelle carriere direttive
delle amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici,
possono ottenere a domanda, senza limiti di tempo e di età,
l'avanzamento al grado superiore.
2. Qualora nei ruoli del corpo di appartenenza non sia
previsto il grado di colonnello o equiparato, il grado è
conseguito previo inquadramento nei ruoli del corpo per il
quale è richiesto lo specifico titolo di studio posseduto
dall'ufficiale.
Art. 2.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato o di altri enti pubblici.