XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4640
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di
seguito denominata "Commissione", con il compito di indagare
sulle seguenti questioni:
a) la crescita eccessiva dell'esposizione
finanziaria di alcune imprese, il cui indebitamento abbia
determinato o rischi di determinare situazioni di insolvenza
per importi significativi, in relazione ai quali non possa
escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi
pregiudizi alla stabilità e alla credibilità del sistema
produttivo e dei mercati finanziari italiani, con
riferimento:
1) al massiccio ricorso all'emissione di obbligazioni
o di altri strumenti finanziari in violazione degli obblighi
di legge e della disciplina regolamentare, con specifico
riguardo agli obblighi di informazione sulle effettive
condizioni patrimoniali e reddituali delle imprese
emittenti;
2) al collocamento degli strumenti finanziari di cui
al numero 1) tra il pubblico e alle connesse responsabilità
degli intermediari finanziari che abbiano proceduto a tale
collocamento senza fornire tutti gli elementi prescritti dalla
normativa vigente in ordine alla rischiosità
dell'investimento;
3) ai rapporti intercorrenti tra le imprese
industriali emittenti e il sistema finanziario, con specifico
riguardo alle banche che abbiano collocato strumenti
finanziari emessi dalle imprese e che vantino nei confronti
delle stesse ingenti crediti;
b) le responsabilità degli organi societari delle
imprese emittenti e degli investitori istituzionali alle
stesse legate da rapporti di credito per il mancato
adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
vigente;
c) le responsabilità dei soggetti incaricati della
revisione e della certificazione dei bilanci delle imprese
emittenti che non abbiano provveduto ad evidenziare anomalie e
irregolarità;
d) le responsabilità degli enti e dei soggetti
istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di
vigilanza.
Art. 2.
(Composizione e durata
della Commissione).
1. La Commissione è composta da venti senatori nominati
dal Presidente del Senato della Repubblica e da venti deputati
nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in
proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il
Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla
nomina dei componenti, convocano la Commissione per la
costituzione dell'Ufficio di presidenza.
3. Il presidente della Commissione è scelto di comune
accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della
Commissione stessa.
4. La Commissione elegge al proprio interno due
vicepresidenti e due segretari.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti
e dei due segretari, ciascun componente della Commissione
scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro
che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di
parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore
anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari
anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.
6. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno
dalla data della sua costituzione; il termine può essere
prorogato per una sola volta, per non più di sei mesi, dai
Presidenti delle Camere, su motivata richiesta della
Commissione stessa.
7. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione
dei propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale
sulle indagini svolte.
Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e
documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso
l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché
copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste
parlamentari.
3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia trasmesso alla
Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il
mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli
atti.
4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in
materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di
cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti oggetto
dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio,
professionale e bancario.
5. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del
codice penale.
7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni
testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari
nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle
stesse.
Art. 4.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne
viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 7.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la
diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti
funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata
vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo
326 del codice penale.
Art. 5.
(Organizzazione dei lavori
della Commissione).
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il
proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può
deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta
segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le
collaborazioni che ritenga necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra
loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi
bilanci.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.