XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4640




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

        1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata "Commissione", con il compito di indagare sulle seguenti questioni:

            a) la crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria di alcune imprese, il cui indebitamento abbia determinato o rischi di determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità e alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani, con riferimento:

                1) al massiccio ricorso all'emissione di obbligazioni o di altri strumenti finanziari in violazione degli obblighi di legge e della disciplina regolamentare, con specifico riguardo agli obblighi di informazione sulle effettive condizioni patrimoniali e reddituali delle imprese emittenti;

                2) al collocamento degli strumenti finanziari di cui al numero 1) tra il pubblico e alle connesse responsabilità degli intermediari finanziari che abbiano proceduto a tale collocamento senza fornire tutti gli elementi prescritti dalla normativa vigente in ordine alla rischiosità dell'investimento;

                3) ai rapporti intercorrenti tra le imprese industriali emittenti e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che abbiano collocato strumenti finanziari emessi dalle imprese e che vantino nei confronti delle stesse ingenti crediti;

            b) le responsabilità degli organi societari delle imprese emittenti e degli investitori istituzionali alle stesse legate da rapporti di credito per il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente;
            c) le responsabilità dei soggetti incaricati della revisione e della certificazione dei bilanci delle imprese emittenti che non abbiano provveduto ad evidenziare anomalie e irregolarità;

            d) le responsabilità degli enti e dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza.


Art. 2.

(Composizione e durata
della Commissione).

        1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica e da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
        2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.
        3. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione stessa.
        4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.
        5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.
        6. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di sei mesi, dai Presidenti delle Camere, su motivata richiesta della Commissione stessa.
        7. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte.


Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

        1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
        3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia trasmesso alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.
        4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.
        5. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
        6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.
        7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.


Art. 4.

(Obbligo del segreto).

        1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 7.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.


Art. 5.

(Organizzazione dei lavori
della Commissione).

        1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
        2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
        3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
        4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
        5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.


Art. 6.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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