XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4638
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 4 dell'articolo 72 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"4. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla
carica che ha ottenuto il maggior numero di voti purché abbia
raggiunto il 40 per cento dei voti validamente espressi. In
caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età".
2. Il comma 5 dell'articolo 72 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"5. Qualora nessun candidato ottenga la
maggioranza di cui al comma 4 si procede ad una seconda
votazione che ha luogo entro i successivi sessanta giorni.
Sono ammessi alla seconda votazione tutti i candidati alla
carica di sindaco che hanno partecipato alla prima votazione.
E' proclamato eletto il candidato alla carica di sindaco che
ha ottenuto il maggior numero di voti validi".
Art. 2.
1. Il comma 6 dell'articolo 74 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"6. E' proclamato eletto presidente della
provincia il candidato che ottiene il maggior numero di voti,
purché abbia raggiunto il 40 per cento dei voti validamente
espressi. In caso di parità di voti viene eletto il più
anziano di età".
2. Il comma 7 dell'articolo 74 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"7. Qualora nessun candidato ottenga la
maggioranza di cui al comma 6, si procede ad una seconda
votazione che ha luogo entro i successivi sessanta giorni.
Sono ammessi alla seconda votazione tutti i candidati alla
carica di presidente della provincia che hanno partecipato
alla prima votazione. E' proclamato eletto il candidato alla
carica di presidente della provincia che ha riportato il
maggior numero di voti validi".