XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4636-ter
DISEGNO DI LEGGE
Artt. 1-11.
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Art. 12.
(Modifica della disciplina per l'accesso alle funzioni
presso organi di giurisdizione superiore
amministrativa).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo diretto a modificare i numeri 1) e 3) del
primo comma dell'articolo 19 della legge 27 aprile 1982,
n.186, stabilendo che i posti che si rendono vacanti nella
qualifica di consigliere di Stato siano conferiti:
a) in ragione di un quarto, ai consiglieri di
tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda e
che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole
espresso dal Consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi
componenti, fermo restando il disposto di cui all'articolo 12,
primo comma, della citata legge n.186 del 1982, previo parere
di una commissione presieduta dal presidente dello stesso
Consiglio di presidenza e formata dai componenti di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della medesima
legge, nonché dai due presidenti di sezione del Consiglio di
Stato e dai due presidenti di tribunale amministrativo
regionale più anziani nelle rispettive qualifiche; il parere è
reso in base alla valutazione dell'attività giurisdizionale
svolta e dei titoli, anche di carattere scientifico,
presentati, nonché dell'anzianità di servizio. I magistrati
dichiarati idonei sono nominati consiglieri di Stato,
conservando, agli effetti del quarto comma dell'articolo 21
della legge n.186 del 1982, l'anzianità maturata nella
qualifica di consigliere di tribunale amministrativo
regionale;
b) in ragione della metà, mediante concorso pubblico
per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono
partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi
regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati
ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i
magistrati della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello
Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della
carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i
dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e
successive modificazioni, appartenenti a carriere per
l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in
giurisprudenza. Il concorso è indetto dal presidente del
Consiglio di Stato nei primi quindici giorni del mese di
gennaio. I vincitori conseguono la nomina con decorrenza dal
31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il
concorso stesso. La metà dei posti disponibili annualmente
messi a concorso è riservata ai magistrati dei tribunali
amministrativi regionali con la qualifica di consigliere; in
tale quota riservata non possono essere nominati altri
candidati, salva l'applicazione dell'articolo 20 della citata
legge n.186 del 1982 per i posti eventualmente rimasti
vacanti.
2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 1.
Artt. 13-17.
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