XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4636
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
DELEGA AL GOVERNO PER LA
RIFORMA DELL'ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO
Art. 1.
(Contenuto della delega).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi
diretti a:
a) modificare la disciplina per l'accesso in
magistratura, nonché la disciplina della progressione
economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le
competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici
giudiziari;
b) istituire la Scuola superiore della
magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio
e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di
aggiornamento professionale e formazione dei
magistrati;
c) disciplinare la composizione, le competenze e
la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché
istituire il Consiglio direttivo della Corte di
cassazione;
d) riorganizzare l'ufficio del pubblico
ministero;
e) modificare l'organico della Corte di cassazione
e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la
medesima;
f) individuare le fattispecie tipiche di illecito
disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la
procedura per la loro applicazione, nonché modificare la
disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e
trasferimento d'ufficio.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo diretto a prevedere, in via sperimentale e per un
periodo di quattro anni, l'istituzione dell'ufficio del
giudice, introducendo la figura dell'ausiliario dello stesso,
con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui
all'articolo 9.
3. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi
emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1
divengono efficaci dal centottantesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro i centoventi
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1,
le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei
decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui
al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con
l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui
all'articolo 10, la necessaria disciplina transitoria,
prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi
incompatibili. Le disposizioni dei decreti previsti dal
presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data
indicata nel comma 3.
5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati
nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 sono
trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni
permanenti un parere entro il termine di sessanta giorni dalla
data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere.
6. Le disposizioni previste dal comma 5 si applicano anche
per l'esercizio della delega di cui al comma 4, ma in tal caso
il termine per l'espressione del parere è ridotto alla
metà.
7. Il Governo, con la procedura di cui al comma 5, entro
due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei
decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui
al comma 1 ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 2, può emanare disposizioni
correttive nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi
di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Art. 2.
(Concorsi per uditore giudiziario. Disciplina della
progressione economica e delle funzioni dei magistrati.
Competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici
giudiziari).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere per l'ingresso in magistratura:
1) che sia bandito un concorso per l'accesso a posti
distinti nella magistratura giudicante e in quella requirente,
precisando che il candidato, all'atto della domanda, dovrà
scegliere a quale funzione intende accedere;
2) che il concorso sia articolato in distinte prove di
esame, scritte ed orali, con materie in parte comuni e in
parte diverse, in relazione alla specificità della funzione
prescelta;
3) che le commissioni di concorso siano distinte, con
unico presidente e un vice presidente per ciascuna di esse,
disciplinandone la composizione e le modalità di nomina dei
componenti e stabilendo, in particolare, a tale fine che esse
siano nominate con un unico decreto del Ministro della
giustizia previa delibera del Consiglio superiore della
magistratura, che siano composte ciascuna da magistrati,
aventi almeno cinque anni di esercizio delle funzioni di
secondo grado, in un numero variabile fra un minimo di undici
e un massimo di sedici, e da docenti universitari in materie
giuridiche in un numero variabile fra un minimo di quattro e
un massimo di sei, che la funzione di presidente e quelle di
vicepresidente siano svolte da magistrati che esercitino da
almeno tre anni le funzioni direttive di legittimità indicate
dalla lettera h), che il numero dei componenti di
ciascuna commissione sia determinato tenendo conto del
presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare
le scadenze indicate nel numero 2) della lettera c), e,
infine, che il numero dei componenti docenti universitari sia
tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti
magistrati;
4) che i componenti magistrati della commissione di
concorso per i posti nella magistratura giudicante siano in
prevalenza magistrati che esercitano funzioni giudicanti e che
i componenti magistrati della commissione di concorso per i
posti nella magistratura requirente siano in prevalenza
magistrati che esercitano funzioni requirenti;
b) prevedere che siano ammessi ai concorsi per
magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti
coloro che:
1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di
specializzazione nelle professioni legali previste
dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n.398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il
numero dei laureati da ammettere alle scuole di
specializzazione per le professioni legali sia determinato,
fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n.398, in misura non superiore a
dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli
ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;
2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in
materie giuridiche;
3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio
della professione forense;
4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo
concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni
per almeno tre anni;
5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno superato il concorso per la professione
di notaio;
6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato
onorario per almeno quattro anni senza demerito;
7) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno conseguito il diploma di
specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un
corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le
scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n.162;
c) prevedere che:
1) le commissioni di cui al numero 3) della lettera
a) abbiano facoltà di circoscrivere le prove scritte a
due delle materie indicate dall'articolo 123-ter, comma
1, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, mediante
sorteggio effettuato nelle ventiquattro ore antecedenti
l'inizio della prima prova, quando il numero dei candidati sia
superiore a millecinquecento; prevedere che in tale caso
particolare attenzione sia dedicata in sede di prova orale
alla materia che il sorteggio ha escluso;
2) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data
fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15
settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati
scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un
tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura
concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del
tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;
3) il concorso possa essere sostenuto per non più di
tre volte con esito sfavorevole;
d) prevedere che, dopo il compimento del periodo
di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in
funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:
1) funzioni giudicanti di primo grado;
2) funzioni requirenti di primo grado;
3) funzioni giudicanti di secondo grado;
4) funzioni requirenti di secondo grado;
5) funzioni semidirettive giudicanti di primo
grado;
6) funzioni semidirettive giudicanti di secondo
grado;
7) funzioni direttive di primo grado;
8) funzioni direttive di secondo grado;
9) funzioni giudicanti di legittimità;
10) funzioni requirenti di legittimità;
11) funzioni direttive di legittimità;
12) funzioni direttive superiori di legittimità;
e) prevedere:
1) che, fino al compimento dell'ottavo anno
dall'ingresso in magistratura, possano essere svolte funzioni
requirenti o giudicanti di primo grado; che, dopo gli otto
anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere
svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che,
dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami,
possano essere svolte funzioni di legittimità;
2) che il Consiglio superiore della magistratura
attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità
previo concorso per titoli ed esami e attribuisca tutte quelle
direttive, nonché le semidirettive, previo concorso per
titoli;
3) le modalità del concorso per titoli ed esami,
scritti ed orali, nonché i criteri di valutazione, stabilendo,
in particolare, che le prove d'esame consistano nella
redazione, anche con l'impiego di prospettazioni e di
materiali forniti dalla commissione, di uno o più
provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una
discussione orale sui temi attinenti alle stesse, fatto salvo
quanto diversamente previsto dalla lettera l) per il
conferimento delle funzioni direttive e semidirettive;
4) che i magistrati che in precedenza abbiano subìto
una sanzione disciplinare superiore all'ammonimento siano
ammessi ai concorsi di cui ai numeri 1) e 2) dopo un maggiore
numero di anni non inferiore a due e non superiore a quattro
rispetto a quanto previsto dal numero 1) e dalle lettere g)
ed h);
f) prevedere che:
1) decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle
funzioni giudicanti, i magistrati possano partecipare a
concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio superiore
della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella
funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole
giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo
presso la Scuola superiore della magistratura di cui
all'articolo 3;
2) siano disciplinate le modalità e le prove, scritte
ed orali, del concorso di cui al numero 1), stabilendo, in
particolare, che le prove d'esame consistano nella redazione,
anche con l'impiego di prospettazioni e materiali forniti
dalla commissione, di uno o più provvedimenti relativi alle
funzioni richieste e in una discussione orale sui temi
attinenti alle stesse;
3) la commissione esaminatrice sia quella indicata
alla lettera i), numero 6), e che tra le prove vi siano
quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;
4) decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle
funzioni requirenti, i magistrati possano partecipare a
concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio superiore
della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella
funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole
giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo
presso la Scuola superiore della magistratura di cui
all'articolo 3;
5) siano disciplinate le modalità e le prove, scritte
ed orali, del concorso di cui al numero 4), stabilendo, in
particolare, che le prove d'esame consistano nella redazione,
anche con l'impiego di prospettazioni e materiali forniti
dalla commissione, di uno o più provvedimenti relativi alle
funzioni richieste e in una discussione orale sui temi
attinenti alle stesse;
6) la commissione esaminatrice sia quella indicata
dalla lettera i), numero 5), e che tra le prove vi siano
quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;
7) i corsi di cui ai numeri 1) e 4) debbano essere
espletati esclusivamente in occasione del primo passaggio a
funzioni diverse;
8) il mutamento delle funzioni nello stesso grado da
giudicanti a requirenti, e viceversa, debba essere richiesto
per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in
diverso distretto, con esclusione di quello competente ai
sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in caso
di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato;
g) prevedere che:
1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di
giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni
e di magistrato di sorveglianza;
2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di
sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale
ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni;
3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle
di consigliere di corte di appello;
4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle
di sostituto procuratore generale presso la corte di appello
nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale
antimafia;
5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di
consigliere della Corte di cassazione;
6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di
sostituto procuratore generale presso la Corte di
cassazione;
7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado
siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che
abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento
delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno
di tre anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni
giudicanti negli ultimi tre anni;
8) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado
siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che
abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento
delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno
di otto anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni
giudicanti negli ultimi tre anni;
9) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano
quelle di presidente di tribunale, di presidente del tribunale
di sorveglianza e di presidente del tribunale per i minorenni,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il
conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità
da non meno di cinque anni e abbiano esercitato
continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre
anni;
10) funzioni direttive requirenti di primo grado siano
quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale
ordinario e di procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che abbiano superato almeno
uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo
grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano
esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi
tre anni;
11) funzioni direttive giudicanti di secondo grado
siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della
sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla
tabella L) allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive
modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di
cui alla tabella A) allegata alla legge 26 luglio 1975, n.354,
e successive modificazioni, nonché quelle di presidente della
corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per
titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le
funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano
esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi
tre anni;
12) funzioni requirenti direttive di secondo grado
siano quelle di procuratore della Repubblica presso i
tribunali di cui alla tabella L) allegata all'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e
successive modificazioni, nonché quelle di procuratore
generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale
antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di
legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato
continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre
anni;
h) prevedere che:
1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità
siano quelle di presidente di sezione della Corte di
cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità
da almeno quattro anni;
2) le funzioni direttive requirenti di legittimità
siano quelle di avvocato generale della Procura generale
presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni
requirenti di legittimità da almeno quattro anni;
3) le funzioni direttive superiori giudicanti di
legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di
cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore
delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso
per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di
legittimità da almeno dieci anni;
4) le funzioni direttive superiori requirenti di
legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la
Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per
titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di
legittimità da almeno dieci anni;
5) le funzioni direttive superiori apicali di
legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di
cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità
da almeno dieci anni;
i) prevedere che:
1) annualmente il 75 per cento dei posti vacanti
nella funzione giudicante di primo grado, a domanda, venga
assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della
magistratura acquisito il parere motivato del consiglio
giudiziario, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni
le funzioni giudicanti;
2) per la copertura dei restanti posti vacanti nella
funzione giudicante di primo grado venga bandito un concorso
per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso
magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni
requirenti;
3) annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella
funzione requirente di primo grado, a domanda, venga
assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della
magistratura acquisito il parere motivato del consiglio
giudiziario, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni
le funzioni requirenti;
4) per la copertura dei restanti posti vacanti nella
funzione requirente di primo grado venga bandito un concorso
per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso
magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni
giudicanti;
5) ai fini di cui al numero 2), sia istituita una
commissione di concorso per l'assegnazione alle funzioni
giudicanti, costituita da tre magistrati giudicanti, che
esercitino funzioni di secondo grado, e da due magistrati
requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado, nonché
da tre professori universitari di prima fascia in materie
giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura;
6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una
commissione di concorso per l'assegnazione alle funzioni
requirenti, costituita da tre magistrati requirenti, che
esercitino funzioni di secondo grado, e da due magistrati
giudicanti, che esercitino funzioni di secondo grado, nonché
da tre professori universitari di prima fascia in materie
giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura;
7) annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella
funzione giudicante di secondo grado, a domanda, venga
assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della
magistratura acquisito il parere motivato del consiglio
giudiziario, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni
le funzioni giudicanti di secondo grado;
8) per la copertura dei restanti posti vacanti nella
funzione giudicante di secondo grado venga bandito un concorso
per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano
assegnati:
8.1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino
da almeno cinque anni le funzioni requirenti di secondo
grado;
8.2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni
di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni giudicanti,
e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale
l'apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso
la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo
3;
9) annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella
funzione requirente di secondo grado, a domanda, venga
assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della
magistratura acquisito il parere motivato del consiglio
giudiziario, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni
le funzioni requirenti di secondo grado;
10) per la copertura dei restanti posti vacanti nella
funzione requirente di secondo grado venga bandito un concorso
per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano
assegnati:
10.1) per il 25 per cento a magistrati che
esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti di
secondo grado;
10.2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni
di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni requirenti,
e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale
l'apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso
la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo
3;
11) ai fini di cui al numero 8), sia istituita una
commissione, composta da due magistrati che esercitino le
funzioni giudicanti di legittimità, da un magistrato che
eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da due
magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo
grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di
secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima
fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore
della magistratura;
12) ai fini di cui al numero 10), sia istituita una
commissione, composta da due magistrati che esercitino le
funzioni requirenti di legittimità, da un magistrato che
eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da due
magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo
grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di
secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima
fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore
della magistratura;
13) annualmente per la copertura del 75 per cento dei
posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di
legittimità venga bandito un concorso per titoli ed esami,
scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che
esercitino da almeno sette anni le funzioni di secondo grado
oppure con una anzianità di almeno quindici anni, e che
abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito
corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la
Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;
14) annualmente i restanti posti vacanti nelle
funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, a domanda,
vengano assegnati, previa valutazione del Consiglio superiore
della magistratura su parere motivato del Consiglio direttivo
della Corte di cassazione, a magistrati che esercitino da
almeno cinque anni, diverse funzioni di legittimità. E' fatto
salvo quanto previsto dalla legge 5 agosto 1998, n.303;
15) sia istituita una commissione di concorso alle
funzioni di legittimità composta da tre magistrati che
esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da due
magistrati che esercitino le funzioni requirenti di
legittimità, nonché da tre professori universitari di prima
fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore
della magistratura;
16) i posti di cui ai numeri precedenti, messi a
concorso e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva
quota dei posti da attribuire previa valutazione da parte del
Consiglio superiore della magistratura; i posti da attribuire
previa valutazione da parte del Consiglio superiore della
magistratura di cui ai numeri precedenti, e non coperti,
vengano riassegnati nella rispettiva quota destinata a
concorso;
17) nella individuazione e valutazione dei titoli ai
fini dei concorsi previsti dalla presente lettera si tenga
conto prevalentemente dell'attività prestata dal magistrato
nell'ambito delle sue funzioni, anche mediante esame a
campione dei provvedimenti dallo stesso adottati, nonché delle
risultanze statistiche relative all'entità del lavoro svolto
e, in particolare, l'esame dei titoli sia incentrato, oltre
che sulle eventuali pubblicazioni di carattere scientifico, su
tutti i provvedimenti giudiziari depositati in cancelleria dal
magistrato concorrente nel corso dei quattro trimestri dei
precedenti cinque anni indicati dalla commissione a seguito di
sorteggio;
l) prevedere che:
1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano
nella valutazione, da parte della commissione di cui al numero
6), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e
scientifici, della laboriosità del magistrato, nonché della
sua capacità organizzativa; la commissione comunichi gli esiti
del concorso al Consiglio superiore della magistratura che,
acquisiti ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini
della verifica dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni
direttive con specifico riferimento alla pregressa esperienza
del magistrato ed anche mediante il parere motivato dei
consigli giudiziari, forma la graduatoria e propone le nomine
al Ministro della giustizia per il concerto; sia effettuato il
coordinamento della presente disposizione con quanto previsto
dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n.195, e
successive modificazioni;
2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi
consistano nella valutazione, da parte della commissione di
cui al numero 6), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari
e scientifici, della laboriosità del magistrato, nonché della
sua capacità organizzativa; la commissione comunichi l'esito
delle valutazioni dei candidati al Consiglio superiore della
magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione
rilevanti ai fini della verifica dell'attitudine allo
svolgimento delle funzioni semidirettive con specifico
riferimento alla pregressa esperienza del magistrato ed anche
mediante il parere motivato dei consigli giudiziari, sceglie
tra quelli valutati positivamente;
3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli
indicati nella lettera h), abbiano carattere temporaneo
e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili
a domanda, previa valutazione positiva da parte del Consiglio
superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due
anni;
4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al
numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri
incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal
circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado
superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza,
con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11
del codice di procedura penale in caso di pendenza di
procedimenti nei confronti dell'interessato;
5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il
magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza
di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in
ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alla sede ed
alle funzioni non direttive da ultimo esercitate,
eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto
alle successive vacanze;
6) sia istituita una commissione di esame alle
funzioni direttive e alle funzioni semidirettive, composta da
tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti direttive
di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni
requirenti direttive di legittimità, da tre magistrati che
esercitino le funzioni giudicanti direttive di secondo grado e
da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti
direttive di secondo grado, nonché da tre professori
universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati
dal Consiglio superiore della magistratura;
7) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano
individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai
fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di
funzioni direttive o semidirettive;
m) prevedere che le disposizioni dei numeri 1),
3), 5) e 6) della lettera l) si applichino anche per il
conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia
e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3),
il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore
nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di
altri incarichi direttivi, in qualsiasi distretto, escluso
quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di
procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei
confronti dell'interessato;
n) prevedere che, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal
magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia
equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali
svolte e il ricollocamento in ruolo avvenga nella medesima
sede e nelle medesime funzioni, anche in soprannumero ovvero,
nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva
extragiudiziaria, in una sede diversa vacante. In ogni caso i
magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto
componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura
ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai
concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto
previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n.916, e
successive modificazioni;
o) prevedere che:
1) le commissioni di cui alle lettere i) e
l) siano nominate per tre anni e siano automaticamente
prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in
via di espletamento;
2) i componenti delle predette commissioni non siano
immediatamente confermabili;
p) prevedere che:
1) la progressione economica dei magistrati si
articoli automaticamente secondo le seguenti classi di
anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo
restando il migliore trattamento economico eventualmente
conseguito:
I. prima classe: dalla data del decreto di nomina a
sei mesi;
II. seconda classe: da sei mesi a due anni;
III. terza classe: da due a cinque anni;
IV. quarta classe: da cinque a tredici anni;
V. quinta classe: da tredici a venti anni;
VI. sesta classe: da venti a ventotto anni;
VII. settima classe: da ventotto anni in poi;
2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo
grado a seguito del concorso di cui alla lettera i),
numeri 8.2) e 10.2), conseguano la quinta classe di
anzianità;
3) i magistrati che conseguono le funzioni di
legittimità a seguito del concorso di cui alla lettera
i), numero 13), conseguano la sesta classe di
anzianità;
q) prevedere che il magistrato possa rimanere in
servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo
incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di
proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa
valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata
su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e
comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali
processi di particolare complessità nei quali il magistrato
sia impegnato alla scadenza del termine;
r) prevedere che:
1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio
giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel
suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i
rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché
competenza ad adottare i provvedimenti necessari per
l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque,
concernenti la gestione del personale di magistratura ed il
suo stato giuridico;
2) siano indicati i criteri per l'assegnazione al
dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle
risorse finanziarie e strumentali necessarie per
l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza
ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa,
definendone i limiti;
3) sia assegnata al dirigente dell'ufficio di
cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di
personale amministrativo e gli sia attribuito l'esercizio dei
poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
4) entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva
del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e comunque non oltre
il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo
dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di
cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle
risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma
delle attività da svolgersi nel corso dell'anno; il magistrato
capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di
cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche
al programma nel corso dell'anno; nell'ipotesi di mancata
predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata
adozione di modifiche divenute indispensabili per la
funzionalità dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al
Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità
di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto
previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n.165 del
2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive
competenze.
Art. 3.
(Scuola superiore della magistratura. Tirocinio e
formazione degli uditori giudiziari ed aggiornamento
professionale e formazione dei magistrati).
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l'istituzione come ente autonomo
della Scuola superiore della magistratura quale struttura
didattica stabilmente preposta:
1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e
della formazione degli uditori giudiziari, curando che la
stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e
deontologico;
2) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento
professionale e di formazione dei magistrati, curando che la
stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e
deontologico;
3) alla promozione di iniziative e scambi culturali,
incontri di studio e ricerca;
4) all'offerta di formazione di magistrati stranieri,
o aspiranti tali, nel quadro degli accordi internazionali di
cooperazione tecnica in materia giudiziaria;
b) prevedere che la Scuola superiore della
magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica,
organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell'organico
del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre
amministrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio
dello stesso Ministero;
c) prevedere che la Scuola superiore della
magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata al
tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra all'aggiornamento
professionale e alla formazione dei magistrati;
d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di
diciotto mesi e che sia articolato in sessioni tendenzialmente
di uguale durata presso la Scuola superiore della magistratura
e presso gli uffici giudiziari;
e) prevedere modalità differenti di svolgimento del
tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni,
giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a
svolgere;
f) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici
giudiziari gli uditori possano effettuare adeguati periodi di
formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della
pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti
bancari ed altre sedi formative, secondo quanto previsto dal
regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.171 del 24 luglio
1998;
g) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola
superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano
insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza,
scelti secondo princìpi di ampio pluralismo culturale, e siano
seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della
Scuola;
h) prevedere che per ogni sessione sia compilata una
scheda valutativa dell'uditore giudiziario;
i) prevedere che, in esito al tirocinio, sia
formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i
giudizi espressi sull'uditore nel corso dello stesso, una
valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni
giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della
magistratura delibera in via finale;
l) prevedere che, in caso di valutazione finale
negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore
periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che
da un'ulteriore valutazione negativa derivi la cessazione del
rapporto di impiego;
m) prevedere che la Scuola superiore della
magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica
quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di
cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal
Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un
magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari
nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un
avvocato con almeno quindici anni di esercizio della
professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un
componente professore universitario ordinario in materie
giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da
un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere
che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il
presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi
dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal
Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali
delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano
far parte delle commissioni di concorso per uditore
giudiziario;
n) prevedere un comitato di gestione per ciascuna
sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione
annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il
contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i
docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di
formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a
sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento
delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito
di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate
presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti
stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna
sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo
numero di componenti, nominati dal comitato direttivo di cui
alla lettera m);
o) prevedere che, nella programmazione
dell'attività didattica, il comitato direttivo di cui alla
lettera m) possa avvalersi delle proposte del Consiglio
superiore della magistratura, del Ministro della giustizia,
del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle
proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale
esperti in materie giuridiche;
p) prevedere il diritto del magistrato a partecipare,
a sua richiesta e se non vi ostano comprovate e motivate
esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di
appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a
quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un
corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso
assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di
formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con
facoltà del capo dell'ufficio di rinviare soltanto la
partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei
mesi;
q) stabilire che, al termine del corso di
aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che
contenga elementi di verifica attitudinale, modulata secondo
la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale
del magistrato, al fine di costituire elemento per le
valutazioni operate dal Consiglio superiore della
magistratura;
r) prevedere che il magistrato, il quale abbia
partecipato ai corsi di aggiornamento professionale
organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa
nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;
s) prevedere che la valutazione di cui alla lettera
q) abbia validità per un periodo non superiore a sei
anni;
t) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi
della Scuola superiore della magistratura a competenza
interregionale;
u) prevedere che i magistrati, i quali non hanno
sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di
legittimità, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore
della magistratura a valutazioni periodiche di
professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e
scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla
capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle
esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti
processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di
cui alla lettera q); prevedere che le valutazioni di cui
alla presente lettera debbano avvenire al compimento del
tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in
magistratura; prevedere che, in caso di esito negativo, la
valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte,
con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l'altra;
prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni
consecutive, si applichi l'articolo 3 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n.511, come modificato ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera o), della presente
legge;
v) prevedere che, per i magistrati che hanno
sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di
secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i
relativi posti, la commissione di concorso comunichi al
Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i
quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle
valutazioni periodiche di professionalità.
Art. 4.
(Riforma dei consigli giudiziari ed istituzione del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione).
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l'istituzione del Consiglio direttivo
della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di
diritto di cui alla lettera c), per due terzi da
magistrati con effettive funzioni di legittimità in servizio
presso la medesima Corte e la relativa Procura generale, e per
un terzo da componenti nominati tra i professori ordinari di
università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo venti
anni di esercizio della professione che siano iscritti da
almeno cinque anni nell'albo speciale per le giurisdizioni
superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n.36;
b) prevedere che i componenti non togati del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati,
rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal
Consiglio nazionale forense;
c) prevedere che membri di diritto del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente
ed il Procuratore generale della medesima Corte;
d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte
di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a
scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto
tra i componenti non togati, ed un segretario;
e) prevedere che al Consiglio direttivo della
Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le
disposizioni dettate alle lettere o), p), s),
u) e z) per i consigli giudiziari presso le corti
d'appello;
f) prevedere che i consigli giudiziari presso le
corti d'appello nei distretti nei quali prestino servizio fino
a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre
che dai membri di diritto di cui alla lettera m), da tre
magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del
distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato
tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra
gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo
esercizio della professione e due dal consiglio regionale
della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra
la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza
gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata
tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un
rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel
loro ambito;
g) prevedere che nei distretti nei quali prestano
servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i
consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di
diritto di cui alla lettera m), da cinque magistrati in
servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro
membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori
universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli
avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della
professione e due nominati dal consiglio regionale della
regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la
maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli
uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra
persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un
rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel
loro ambito;
h) prevedere che i componenti supplenti del
consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati
che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e
giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati
con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e
g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre
categorie non togate indicate nelle medesime lettere f)
e g);
i) prevedere che i componenti avvocati e professori
universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio
nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario
nazionale, su indicazione dei consigli dell'ordine degli
avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di
giurisprudenza delle università della regione;
l) prevedere che i componenti nominati dal consiglio
regionale non possano svolgere, o aver svolto nei cinque anni
precedenti, la professione di avvocato nell'ambito del
distretto;
m) prevedere che membri di diritto del consiglio
giudiziario siano il presidente ed il procuratore generale
della corte d'appello;
n) prevedere che il consiglio giudiziario sia
presieduto dal presidente della corte d'appello ed elegga a
scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto
tra i componenti non togati, ed un segretario;
o) prevedere che il consiglio giudiziario duri in
carica quattro anni e che i componenti non possano essere
immediatamente confermati;
p) prevedere che l'elezione dei componenti togati
del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico
distrettuale con il medesimo sistema vigente per l'elezione
dei componenti togati del Consiglio superiore della
magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire due
seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti ed un
seggio ad un magistrato che esercita funzioni requirenti nei
distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati
e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e
due a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei
distretti che comprendono oltre trecentocinquanta
magistrati;
q) prevedere che dei componenti togati del
consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno
abbia maturato un'anzianità di carriera non inferiore a venti
anni;
r) prevedere che la nomina dei componenti
supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e
dei consigli giudiziari presso le corti d'appello avvenga
secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei
titolari;
s) prevedere che al consiglio giudiziario vengano
attribuite le seguenti competenze:
1) approvazione delle tabelle su proposta dei titolari
degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla
legge;
2) formulazione di pareri, anche su richiesta del
Consiglio superiore della magistratura, sull'attività dei
magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità
tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza,
dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, e comunque
nelle ipotesi previste dall'articolo 2 e nei periodi intermedi
di permanenza nella qualifica;
3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con
obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai
titolari dell'azione disciplinare;
4) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari
nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni
rilevate al Ministro della giustizia;
5) formulazione di pareri e proposte
sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del
giudice di pace del distretto;
6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei
magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad
aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di
servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione
di sussidi;
7) formulazione di pareri, anche su richiesta del
Consiglio superiore della magistratura, in ordine all'adozione
da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti
collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego,
concessioni di titoli onorifici, riammissioni in
magistratura;
t) coordinare con quanto previsto dalla presente
legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori
competenze dei consigli giudiziari;
u) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio
superiore della magistratura delle delibere adottate dal
consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera
s), numero 1);
v) prevedere che i componenti designati dal consiglio
regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle
discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui
alla lettera s), numeri 4) e 5);
z) prevedere che gli avvocati, i professori ed il
rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio
giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e
deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera
s), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di
pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di
cui agli articoli 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della
legge 21 novembre 1991, n.374.
Art. 5.
(Riorganizzazione dell'ufficio
del pubblico ministero).
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il procuratore della Repubblica sia
il titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti
sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti
dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio
della stessa e delle norme sul giusto processo;
b) prevedere che il procuratore della Repubblica
possa delegare un magistrato del proprio ufficio alla funzione
del vicario, nonché uno o più magistrati del proprio ufficio
perché lo coaudiuvino nella gestione per il compimento di
singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o
nella gestione dell'attività di un settore di affari;
c) prevedere che il procuratore della Repubblica
possa determinare i criteri cui i magistrati delegati ai sensi
della lettera b) devono attenersi nell'adempimento della
delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di
inosservanza dei criteri;
d) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano
o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà
personale, siano assunti previo assenso del procuratore della
Repubblica ovvero di magistrato eventualmente delegato ai
sensi della lettera b); prevedere tuttavia che le
disposizioni della presente lettera non si applichino nelle
ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è
richiesta in sede di convalida del fermo o dell'arresto;
e) prevedere che il procuratore della Repubblica
tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente
delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che
tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio vengano
attribuite impersonalmente allo stesso;
f) prevedere che il procuratore generale presso la
corte di appello, al fine di verificare il corretto ed
uniforme esercizio dell'azione penale, nonché il rispetto
dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera a),
acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie,
relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga
necessario, al Procuratore generale presso la Corte di
cassazione;
g) prevedere l'attribuzione al procuratore generale
presso la corte di appello di poteri sostitutivi e di
avocazione:
1) nei casi di accertata violazione dei termini di
durata delle indagini preliminari, fermo altresì quanto
previsto dagli articoli 412, comma 2, 413 e 421-bis del
codice di procedura penale;
2) nei casi di accertata e grave violazione di norme
processuali, anche non tutelate da sanzioni processuali;
3) nel caso di accertata e grave violazione delle
disposizioni, delle procedure e dei provvedimenti in materia
di coordinamento nell'ipotesi di indagini collegate o
particolarmente complesse e che investano più circondari;
h) prevedere, relativamente ai procedimenti
riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 70-bis dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e
successive modificazioni;
i) prevedere che, nei casi di avocazione, continuino
ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 6 e 6-bis
dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Modifiche all'organico della Corte di cassazione e alla
disciplina relativa ai magistrati applicati presso la
stessa).
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere la soppressione di quindici posti di
magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di
cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d'appello
destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione
e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di
cassazione, presso i rispettivi uffici;
b) prevedere la soppressione di quindici posti di
magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di
cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di
magistrato di tribunale;
c) prevedere che della pianta organica della Corte di
cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica
non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque
anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a
prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del
ruolo;
d) prevedere che i magistrati di cui alla lettera
c), dopo almeno otto anni di servizio presso l'ufficio
del massimario e del ruolo, possano essere nominati a posti
vacanti nelle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera
i), numero 13), in seguito a valutazione favorevole del
Consiglio superiore della magistratura espressa previa
acquisizione del parere motivato del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione, e sempre che tali magistrati abbiano
un'anzianità non inferiore a quindici anni;
e) prevedere l'abrogazione dell'articolo 116
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, e prevedere
che all'articolo 117 e alla relativa rubrica del citato
ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941
siano soppresse le parole: "di appello e".
Art. 7.
(Norme in materia disciplinare nonché in tema di
situazioni di incompatibilità, dispensa dal servizio e
trasferimento d'ufficio).
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di
illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l'esercizio
della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque
la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme
di chiusura, nonché all'individuazione delle relative
sanzioni;
b) prevedere:
1) che il magistrato debba esercitare le funzioni
attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza,
laboriosità, riserbo e equilibrio;
2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il
magistrato debba rispettare la dignità della persona;
3) che anche fuori dall'esercizio delle sue
funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti,
ancorché legittimi, che compromettano la credibilità
personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il
prestigio dell'istituzione;
4) che la violazione dei predetti doveri
costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi
previste dalle lettere c), d) ed e);
c) salvo quanto stabilito dal numero 10),
prevedere che costituiscano illeciti disciplinari
nell'esercizio delle funzioni:
1) i comportamenti che, violando i doveri di cui
alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio
ad una delle parti; l'omissione della comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di
una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli
18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, come
modificati ai sensi della lettera p); la consapevole
inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti
dalla legge; ogni altra violazione del dovere di
imparzialità;
2) i comportamenti abitualmente o gravemente
scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei
testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio
giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di
collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività
giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio
delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di
correttezza;
3) la grave violazione di legge determinata da
ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti
determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di
fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di
provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione
consiste nella sola affermazione della sussistenza dei
presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto
dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è
richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non
consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o,
in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave
inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni
sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti;
l'indebito affidamento ad altri del proprio lavoro;
l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha
sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme
vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento
dei doveri di diligenza e laboriosità; ogni altra rilevante
violazione del dovere di diligenza;
4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel
compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro
giudiziario, compresa l'assegnazione a se medesimo e la
redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente l'ufficio
o del presidente di una sezione o del presidente di un
collegio; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile
per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o
da disposizione dell'organo competente; ogni altra rilevante
violazione del dovere di laboriosità;
5) i comportamenti che determinano la divulgazione
di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia
previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del
dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o
sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti
altrui;
6) il tenere rapporti con gli organi di
informazione al di fuori delle modalità previste dall'articolo
5, comma 1, lettera e);
7) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti
da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la
motivazione, tali da manifestare una precostituita e
inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico
o argomentativo;
8) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o
del presidente di una sezione o di un collegio, della
comunicazione agli organi competenti di fatti che possono
costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati
dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da
parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato
cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di
una delle situazioni di incompatibilità previste dagli
articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni,
come modificati ai sensi della lettera p), ovvero delle
situazioni che possono dare luogo all'adozione dei
provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n.511, come modificati ai sensi
delle lettere n) e o);
9) l'adozione di atti e provvedimenti il cui
contenuto palesemente e inequivocabilmente sia contro la
lettera e la volontà della legge o costituisca esercizio di
una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o
amministrativi ovvero riservata ad altri organi
costituzionali;
10) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9),
non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di
interpretazione di norme di diritto in conformità all'articolo
12 delle disposizioni sulla legge in generale né quella di
valutazione del fatto e delle prove;
d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari
al di fuori dell'esercizio delle funzioni:
1) l'uso della qualità di magistrato al fine di
conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;
2) il frequentare persona sottoposta a procedimento
penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o
persona che a questi consta essere stata dichiarata
delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver
subìto condanna per delitti non colposi alla pena della
reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione,
salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero
l'intrattenere rapporti di affari con una di tali persone;
3) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza
la prescritta autorizzazione dell'organo competente;
4) lo svolgimento di attività incompatibili con la
funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio
all'assolvimento dei doveri indicati nella lettera b),
numeri 1), 2) e 3);
5) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso
in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione
del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è
espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
6) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui
vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio
delle funzioni giudiziarie;
7) l'iscrizione, l'adesione o la partecipazione,
sotto qualsiasi forma, a partiti o movimenti politici;
8) ogni altro comportamento tale da compromettere
l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato,
anche sotto il profilo dell'apparenza;
9) l'uso strumentale della qualità che, per la
posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è
idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente
previste;
e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari
conseguenti al reato:
1) i fatti per i quali è intervenuta condanna
irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi
dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale,
per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge
stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena
pecuniaria;
2) i fatti per i quali è intervenuta condanna
irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi
dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale,
per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che
presentino, per modalità e conseguenze, carattere di
particolare gravità;
3) i fatti per i quali è intervenuta condanna
irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi
dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale,
alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità
di esecuzione, carattere di particolare gravità;
4) altri fatti costituenti reato idonei a
compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato
è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere
iniziata o proseguita;
f) prevedere come sanzioni disciplinari:
1) l'ammonimento;
2) la censura;
3) la perdita dell'anzianità;
4) l'incapacità temporanea ad esercitare un
incarico direttivo o semidirettivo;
5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due
anni;
6) la rimozione;
g) stabilire che:
1) l'ammonimento consista nel richiamo, espresso
nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del
magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito
commesso;
2) la censura consista in un biasimo formale
espresso nel dispositivo della decisione;
3) la sanzione della perdita dell'anzianità sia
inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;
4) la sanzione della temporanea incapacità ad
esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta
per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il
magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono
essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o
semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la
sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle
funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio dove le
svolgeva anteriormente alla condanna;
5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì
la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del
magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al
magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai
due terzi dello stipendio e delle altre competenze di
carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il
trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza
classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe;
ad un terzo, se alla sesta o settima classe;
6) la rimozione determini la cessazione del
rapporto di servizio;
7) quando, per il concorso di più illeciti
disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi,
si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o
congiunta con quella meno grave se compatibile;
8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita
mediante decreto del Presidente della Repubblica;
h) prevedere che siano puniti con la sanzione non
inferiore alla censura:
1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla
lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad
una delle parti;
2) la consapevole inosservanza dell'obbligo di
astensione nei casi previsti dalla legge;
3) l'omissione, da parte dell'interessato, della
comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della
sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli
articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n.12, come modificati ai sensi della
lettera p);
4) ogni altra violazione del dovere di
imparzialità;
5) i comportamenti previsti dal numero 2), primo
periodo, della lettera c);
6) il perseguimento di fini diversi da quelli di
giustizia;
7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli
atti relativi all'esercizio delle funzioni;
8) la scarsa laboriosità, se abituale;
9) la grave o abituale violazione del dovere di
riservatezza;
10) l'uso della qualità di magistrato al fine di
conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;
11) i comportamenti previsti dal numero 2) della
lettera d);
i) prevedere che siano puniti con una sanzione non
inferiore alla perdita dell'anzianità:
1) i comportamenti che, violando i doveri di cui
alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio
ad una delle parti, se gravi;
2) l'uso della qualità di magistrato al fine di
conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
l) stabilire che:
1) sia punita con la sanzione della incapacità ad
esercitare un incarico direttivo o semidirettivo
l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del
dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se
ripetuta o grave;
2) sia punita con una sanzione non inferiore alla
sospensione dalle funzioni l'accettazione di incarichi ed
uffici vietati dalla legge o non autorizzati;
3) sia rimosso il magistrato che incorre nella
interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in
seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena
detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la
cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli
163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto
provvedimento di revoca della sospensione ai sensi
dell'articolo 168 dello stesso codice;
m) stabilire che, nell'infliggere una sanzione
diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa
disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad
altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza
nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto
con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il
trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle
violazioni previste dal numero 1) della lettera c), ad
eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo
della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura,
dal numero 1) della lettera d), ovvero se è inflitta la
sanzione della sospensione dalle funzioni;
n) integrare il secondo comma dell'articolo 2 del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, stabilendo
che il trasferimento ad altra sede, o la destinazione ad altre
funzioni, ivi previsti, avvengano secondo le norme procedurali
che regolano il procedimento disciplinare di cui agli articoli
28 e seguenti dello stesso regio decreto legislativo, in
quanto compatibili; prevedere altresì che, in caso di
particolare urgenza, il trasferimento possa essere disposto
anche in via cautelare e provvisoria; prevedere infine che la
causa, anche incolpevole, legittimante l'intervento sia tale
da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella
sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità;
o) prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, consentendo anche
di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni
amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;
p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18
e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, in maniera più
puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni
specificatamente disciplinate con riferimento all'entità
dell'organico nonché alla diversità di incarico,
l'incompatibilità per il magistrato a svolgere l'attività
presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo
grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente
esercitano la professione di magistrato o di avvocato.
Art. 8.
(Norme in materia di procedura per l'applicazione delle
sanzioni disciplinari).
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera f), il Governo si attiene, per quel che
riguarda la procedura per l'applicazione delle sanzioni
disciplinari, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero
nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore
generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto,
e che all'attività di indagine relativa al procedimento
disciplinare proceda il pubblico ministero;
b) stabilire che:
1) l'azione disciplinare sia promossa entro un anno
dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie
indagini preliminari o di denuncia circostanziata;
2) entro un anno dall'inizio del procedimento debba
essere richiesta l'emissione del decreto che fissa la
discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro un
anno dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione
disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a
seguito del ricorso per cassazione, il termine per la
pronuncia nel giudizio di rinvio è di sei mesi e decorre dalla
data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli
atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il
procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato
vi consenta;
3) il corso dei termini sia sospeso:
3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il
procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui
non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a
procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il
decreto penale di condanna;
3.2) se durante il procedimento disciplinare
viene sollevata questione di legittimità costituzionale,
riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la
decisione della Corte costituzionale;
3.3) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad
accertamenti specialistici, e per tutto il tempo
necessario;
3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a
richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento
dell'incolpato o del suo difensore;
c) prevedere che:
1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di
promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta di
indagini al Procuratore generale presso la Corte di
cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura, con indicazione
sommaria dei fatti per i quali si procede;
2) l'azione disciplinare possa essere promossa anche
dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione il
quale ne dà comunicazione al Ministro della giustizia e al
Consiglio superiore della magistratura, con indicazione
sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della
giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere
estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore
generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle
indagini;
3) il Consiglio superiore della magistratura, i
consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano
comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore
generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante
sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i
presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli
uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della
sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo
disciplinare;
4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della
giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da
quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai
sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l'inizio
del procedimento;
5) il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle
indagini, anche se l'azione è stata promossa dal Ministro
della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al
numero 2), ultimo periodo;
d) stabilire che:
1) dell'inizio del procedimento debba essere data
comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con
l'indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga
comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni
di cui al numero 5) della lettera c). L'incolpato può
farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato,
designati in qualunque momento dopo la comunicazione
dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente
tecnico;
2) gli atti di indagine non preceduti dalla
comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già
designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più
rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e
motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui
l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti
o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che
fissa la discussione orale davanti alla sezione
disciplinare;
3) per l'attività di indagine si osservino, in quanto
compatibili, le norme del codice di procedura penale,
eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di
poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, delle persone
informate sui fatti, dei periti e degli interpreti. Alle
persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si
applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis,
371-ter, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;
4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il
pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in
servizio presso la procura generale della corte d'appello nel
cui distretto l'atto deve essere compiuto;
5) al termine delle indagini, il Procuratore generale
con le richieste conclusive di cui alla lettera e) invii
alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne
dia comunicazione all'incolpato; il fascicolo sia depositato
nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato,
con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli
atti;
e) prevedere che:
1) il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover
chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli
l'incolpazione e chieda al presidente della sezione
disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale.
Della richiesta è data comunicazione al Ministro della
giustizia, con invio di copia dell'atto;
2) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal
ricevimento della comunicazione, possa chiedere l'integrazione
e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la
modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore
generale presso la Corte di cassazione;
3) il presidente della sezione disciplinare fissi, con
suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai
testimoni e ai periti;
4) il decreto di cui al numero 3) sia comunicato,
almeno dieci giorni prima della data fissata per la
discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato
nonché al difensore di quest'ultimo se già designato;
5) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che
si debba escludere l'addebito, faccia richiesta motivata alla
sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a
procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro
della giustizia, con invio di copia dell'atto;
6) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al numero 5), possa
richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti
giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa
richiedere al presidente della sezione disciplinare la
fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando
l'incolpazione;
7) decorsi i termini di cui al numero 6), sulla
richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare
decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta,
provvede nei modi previsti dai numeri 3) e 4). Sulla richiesta
del Ministro della giustizia di fissazione della discussione
orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 3) e 4) e le
funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono
esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di
cassazione o da un suo sostituto;
f) prevedere che:
1) nella discussione orale un componente della sezione
disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;
2) l'udienza sia pubblica; tuttavia la sezione
disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque
disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono
esigenze di tutela della credibilità della funzione
giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed
all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela
del diritto dei terzi;
3) la sezione disciplinare possa assumere anche
d'ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o
consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale
del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei
dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli
personali nonché delle prove acquisite nel corso delle
indagini; possa consentire l'esibizione di documenti da parte
del pubblico ministero e dell'incolpato. Si osservano, in
quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale
sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano
l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato,
dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni,
periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;
4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente
dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico
ministero e la difesa dell'incolpato; questi debba essere
sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla
deliberazione in camera di consiglio;
5) se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito,
la sezione disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;
6) i motivi della sentenza siano depositati nella
segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni
dalla deliberazione;
7) dei provvedimenti adottati dalla sezione
disciplinare sia data comunicazione al Ministro della
giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della
decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle
sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può
richiedere copia degli atti del procedimento;
g) stabilire che:
1) l'azione disciplinare sia promossa
indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno
o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo
restando quanto previsto dal numero 3) della lettera
b);
2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio
disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna,
quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna,
e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il
fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;
h) prevedere che:
1) a richiesta del Ministro della giustizia o del
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione
disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e
collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il
magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui
confronti sia stata adottata una misura cautelare
personale;
2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non
luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla
sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba
essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare,
allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi
indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata,
anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione
degli effetti della misura cautelare;
3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno
alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del
numero 5) della lettera g) del comma 1 dell'articolo
7;
4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e
alle altre competenze non percepiti, detratte le somme
corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con
sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 530 del codice di
procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è
pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per
ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più
soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato
sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia
concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera
m);
i) prevedere che:
1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento
penale per delitto non colposo punibile, anche in via
alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono
essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare
che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio
delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore
generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la
sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il
collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura,
anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare;
2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con
un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito
l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata
presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro
magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento
di sospensione cautelare;
3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione
disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio;
4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera
h), numeri 3) e 4).
l) prevedere che:
1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di
cui alle lettere h) ed i) e contro le sentenze
della sezione disciplinare, l'incolpato, il Ministro della
giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei
termini e con le forme previsti dal codice di procedura
penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di
sospensione di cui alle lettere h) ed i) il
ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento
impugnato;
2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite
penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del
ricorso;
m) prevedere che:
1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e
cautelarmente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a
tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia
prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata
nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più
soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è
vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro
un anno può chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a
quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad
altri eventuali concorrenti;
2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando
diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che
conclude il procedimento;
3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere
o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione
diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per
un tempo pari o superiore alla durata della sospensione
cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli
arretrati dello stipendio e delle altre competenze non
percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno
alimentare;
n) prevedere che:
1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle
sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata
una sanzione disciplinare, quando:
1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza
risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza
penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a
procedere non più soggetta ad impugnazione;
1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la
decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli
già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano
l'insussistenza dell'illecito;
1.3) il giudizio di responsabilità e
l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati
da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza
irrevocabile;
2) gli elementi in base ai quali si chiede la
revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda,
essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere
escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione
diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero
se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento
d'ufficio;
3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al
quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di
morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo
prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto
morale;
4) l'istanza di revisione sia proposta personalmente o
per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena
di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e
dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere
presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla
segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura;
5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3),
all'istanza debba essere unita copia autentica della sentenza
penale;
6) la revisione possa essere chiesta anche dal
Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la
Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2)
e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);
7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del
procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della
giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiari
inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai
casi di cui al numero 2), o senza l'osservanza delle
disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta
manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi
al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme
stabilite per il procedimento disciplinare;
8) contro la decisione che dichiara inammissibile
l'istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite
penali della Corte di cassazione;
9) in caso di accoglimento dell'istanza di revisione
la sezione disciplinare revochi la precedente decisione;
10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a
seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale
ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati
dello stipendio e delle altre competenze non percepiti,
detratte le somme corrisposte per assegno alimentare,
rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;
o) prevedere che il Procuratore generale presso la
Corte di cassazione debba promuovere l'azione disciplinare:
1) nei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera
c), numero 1), ad esclusione dell'ultimo periodo, numero
2), ad esclusione dell'ultimo periodo, numero 3), ad
esclusione dell'ultimo periodo, numero 4), ad esclusione
dell'ultimo periodo, nonché numeri 5), 6), 7) e 8);
2) nei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera
d), numero 3), e numero 6) limitatamente all'ipotesi
della partecipazione ad associazioni segrete;
3) nei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera
e), numero 1);
4) nei casi previsti dall'articolo 9 della legge 13
aprile 1988, n. 117, per quanto non stabilito nei precedenti
numeri 1), 2) e 3).
Art. 9.
(Istituzione in via sperimentale
dell'ufficio del giudice).
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1,
comma 2, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere che l'ausiliario del giudice, sotto la
diretta responsabilità del magistrato cui è assegnato e in
rapporto fiduciario con il medesimo:
1) svolga attività di ricerca della dottrina e dei
precedenti giurisprudenziali, anche di merito;
2) presti assistenza al magistrato
nell'organizzarne l'attività in vista dell'udienza e nel
coordinamento degli adempimenti istruttori;
3) abbia la facoltà di presenziare all'udienza e di
esaminare gli atti;
4) collabori all'espletamento degli adempimenti che
incombono al giudice, successivi alla pronuncia della
sentenza;
5) collabori con il giudice, svolgendo le attività
da questi richieste, al fine di procurare, in via generale,
che egli sia alleviato da tutti gli incombenti che non
riguardino lo stretto esercizio della funzione
giurisdizionale;
b) fermo restando quanto previsto alla lettera
a), escludere che l'attività dell'ausiliario possa
includere compiti che rientrino nelle attribuzioni di altri
uffici;
c) prevedere che l'organico degli ausiliari del
giudice sia stabilito in 2.250 unità;
d) prevedere che l'assegnazione degli ausiliari sia
distribuita fra gli uffici giudiziari in proporzione
all'organico dei magistrati di ciascun distretto di corte
d'appello e che l'assegnazione dei medesimi fra i magistrati
del distretto avvenga sulla base delle determinazioni del
presidente della corte d'appello, sentito il consiglio
giudiziario;
e) prevedere che l'ausiliario sia assegnato, a cura
dei soggetti di cui alla lettera d), sulla base dei
carichi di lavoro e delle altre oggettive esigenze
dell'ufficio, ai soli magistrati che ne fanno espressa
richiesta;
f) prevedere che l'incarico di ausiliario del giudice
abbia durata biennale e sia rinnovabile per una sola volta;
g) prevedere che la stipulazione dei contratti per
l'assunzione e la gestione amministrativa degli ausiliari del
giudice sia svolta dai presidenti di corte d'appello di
ciascun distretto; stabilire inoltre che i presidenti di corte
d'appello possano, agli stessi effetti, delegare un altro
magistrato componente del consiglio giudiziario;
h) prevedere che gli ausiliari del giudice siano
scelti fra coloro che hanno conseguito, con una votazione non
inferiore a 108/110, la laurea specialistica per la classe
delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti
didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;
i) prevedere che i presidenti delle corti d'appello
provvedano, mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni
altra forma di pubblicità ritenuta idonea, anche avvalendosi
della collaborazione delle facoltà di giurisprudenza delle
università e delle altre strutture di formazione giuridica, a
dare avviso agli interessati della possibilità di presentare
domanda per l'assunzione come ausiliari del giudice; le
domande devono pervenire entro sessanta giorni dalla
pubblicazione dell'avviso; i presidenti delle corti d'appello
deliberano quindi le assunzioni e stipulano i relativi
contratti, valutando a tal fine come titoli preferenziali:
1) la votazione con cui è stata conseguita la laurea e
la media dei voti ottenuti negli esami universitari;
2) il conseguimento di lauree in altre discipline;
3) le pubblicazioni prodotte dall'interessato al
momento della presentazione della domanda;
4) la compiuta conoscenza di una o più lingue
straniere;
5) la conoscenza delle tecnologie informatiche e delle
modalità di funzionamento di strumenti informatici e
telematici;
6) l'aver eventualmente svolto la pratica forense o
conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle
professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n.398, e successive
modificazioni;
7) l'aver conseguito il diploma di specializzazione in
una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi
della durata non inferiore a due anni presso le scuole di
specializzazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n.162;
l) prevedere che lo svolgimento delle funzioni di
ausiliario del giudice sia equiparato, ad ogni effetto di
legge, allo svolgimento della pratica forense e al
conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di
specializzazione di cui alla lettera i), numero 6),
nonché costituisca titolo preferenziale per l'accesso alle
funzioni giudiziarie onorarie;
m) prevedere le caratteristiche di atipicità dei
contratti di cui alla lettera g), anche in relazione
alla loro durata massima, alla loro non rinnovabilità oltre la
prima volta, all'orario di lavoro, alla trasferibilità da un
ufficio all'altro con attribuzione della relativa facoltà ai
soggetti di cui alla medesima lettera g), al vincolo di
segretezza in relazione agli atti conosciuti e alle notizie
apprese nel corso dello svolgimento dell'attività, alle
condizioni di risoluzione o di recesso dai contratti
stessi;
n) prevedere, anche mediante attribuzione al Ministro
della giustizia dell'obbligo di provvedervi con proprio
decreto, che i criteri di valutazione dei titoli
preferenziali, a parità dei quali vigerà il principio della
priorità della domanda, siano definiti preventivamente in via
generale;
o) prevedere che i contratti di cui alla lettera
g) contemplino la previsione di una retribuzione annua
articolata su tredici mensilità ciascuna di importo pari a
euro 1.032, al netto delle imposte e degli oneri
previdenziali, e che la stessa non sia soggetta a scatti in
relazione all'anzianità per l'intera durata dei contratti
stessi, ma solo a rivalutazione su base annua in misura pari
alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati; prevedere che gli stessi
contratti contemplino altresì la corresponsione di un
trattamento di fine rapporto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede mediante l'istituzione di una imposta pari al 3 per
cento della massa attiva risultante dalle procedure
concorsuali chiuse nell'anno.
3. La somma derivante dal gettito dell'imposta di cui
al comma 2, versata all'entrata del bilancio dello Stato, è
riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero della giustizia.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 acquistano efficacia
contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 2
dell'articolo 1 e cessano di avere efficacia allo scadere del
periodo sperimentale ivi previsto.
Art. 10.
(Disciplina transitoria).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,
comma 4, il Governo definisce la disciplina transitoria
attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 2 indetti fino al quinto
anno successivo alla data di acquisto di efficacia dell'ultimo
dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di
cui al comma 1 dell'articolo 1, siano ammessi anche coloro che
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,
essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente
all'anno accademico 1998/1999;
b) prevedere che il requisito della partecipazione al
corso, previsto dalla lettera f) e dai numeri 8.2),
10.2) e 13) della lettera i) del comma 1 dell'articolo
2, possa essere richiesto solo dopo l'entrata in funzione
della Scuola superiore della magistratura, di cui all'articolo
3;
c) prevedere che i magistrati, in servizio alla
data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al
comma 1 dell'articolo 1, possano richiedere entro un anno
dalla predetta data, nei limiti dei posti vacanti, il
mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a
requirenti e viceversa, previa valutazione positiva da parte
del Consiglio superiore della magistratura;
d) prevedere che i magistrati di cui alla lettera
c) possano partecipare al concorso di cui ai numeri 2) e
4) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 2, anche
in assenza del requisito di esercizio per almeno cinque anni
delle diverse funzioni;
e) prevedere che le norme di cui ai numeri 8.2) e
10.2) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 non
si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di
efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1,
abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro
mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore
giudiziario;
f) prevedere che le norme di cui al numero 13) della
lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 non si applichino
ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia
dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio
della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, abbiano già
compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti
anni dalla data del decreto di nomina ad uditore
giudiziario;
g) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere
e) e f) continuino ad applicarsi le norme in
vigore anteriormente alla data di acquisto di efficacia delle
disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 2 per il
conferimento delle funzioni di appello e di quelle di
legittimità, nonché per il conferimento degli uffici
semidirettivi e direttivi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera g), numeri 7), 8), 9), 10), 11) e 12). Le
assegnazioni sono disposte nell'ambito delle quote previste
dall'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 7), 9) e
14). E' fatta salva la facoltà per i magistrati di partecipare
ai concorsi;
h) prevedere che, anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i), numero
13), ai sostituti procuratori generali in servizio presso la
Direzione nazionale antimafia alla data di acquisto di
efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dello
stesso articolo 2, possano, a domanda, essere conferite le
funzioni requirenti di legittimità secondo le modalità
previste dal numero 14) della lettera i) del comma 1 del
medesimo articolo;
i) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per lo
Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di
efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1,
esercitano funzioni direttive mantengano le loro funzioni sino
al compimento del termine di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera l), numero 3), e, nel caso abbiano raggiunto il
detto termine, per l'ulteriore periodo di due anni decorso il
quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro
analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati
allo stesso ufficio, anche in soprannumero;
l) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per lo
Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di
efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1,
esercitano funzioni semidirettive requirenti mantengano le
loro funzioni per due anni dalla predetta data, decorsi i
quali, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro
analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati
allo stesso ufficio, anche in soprannumero;
m) prevedere che, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera q), i magistrati che,
alla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al
comma 1 dell'articolo 1, abbiano compiuto il periodo di dieci
anni di permanenza nell'incarico nello stesso ufficio, possano
permanervi per un ulteriore biennio; prevedere che coloro i
quali, alla medesima data, non abbiano compiuto il periodo di
dieci anni lo completino e possano permanere nell'incarico per
un ulteriore biennio;
n) prevedere che ai posti soppressi ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), siano
trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di
efficacia delle disposizioni emanate in attuazione
dell'articolo 6 e che ad essi possano essere conferite dal
Consiglio superiore della magistratura le funzioni di
legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di
anzianità di servizio se in possesso dei seguenti
requisiti:
1) necessaria idoneità precedentemente
conseguita;
2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta
data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare
i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di
pubblico ministero in udienza;
o) prevedere che ai posti soppressi ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera b), siano trattenuti,
in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla
data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in
attuazione dell'articolo 6 per i quali non sia stato possibile
il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della
lettera n) del presente articolo.
Capo II
DELEGA AL GOVERNO PER IL DECENTRAMENTO DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E PER ALCUNE MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DELLE
MAGISTRATURE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 11.
(Delega al Governo per il decentramento
del Ministero della giustizia).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale
il decentramento del Ministero della giustizia.
2. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione di direzioni generali regionali o
interregionali dell'organizzazione giudiziaria;
b) competenza delle direzioni regionali o
interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale
e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le
risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;
c) riserva all'amministrazione centrale:
1) del servizio del casellario giudiziario
centrale;
2) dell'emanazione di circolari generali e della
risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;
3) della determinazione del contingente di personale
amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro
delle dotazioni organiche esistenti;
4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello
nazionale;
5) dei provvedimenti di nomina e di prima
assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;
6) del trasferimento del personale amministrativo tra
le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre
amministrazioni;
7) dei passaggi di profili professionali, delle
risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;
8) dei provvedimenti in materia retributiva e
pensionistica;
9) dei provvedimenti disciplinari superiori al
rimprovero verbale e alla censura;
10) dei compiti di programmazione, indirizzo,
coordinamento e controllo degli uffici periferici.
3. Per gli oneri relativi alla locazione degli immobili,
all'acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e
impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa
annua massima di 5.610.000 euro a decorrere dall'anno 2004 cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
4. Per gli oneri relativi al personale valutati in
7.387.452 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente
comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati
da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del
1978.
5. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 1.
Art. 12.
(Modifica della disciplina per l'accesso alle funzioni
presso organi di giurisdizione superiore
amministrativa).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo diretto a modificare i numeri 1) e 3) del
primo comma dell'articolo 19 della legge 27 aprile 1982,
n.186, stabilendo che i posti che si rendono vacanti nella
qualifica di consigliere di Stato siano conferiti:
a) in ragione di un quarto, ai consiglieri di
tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda e
che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole
espresso dal Consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi
componenti, fermo restando il disposto di cui all'articolo 12,
primo comma, della citata legge n.186 del 1982, previo parere
di una commissione presieduta dal presidente dello stesso
Consiglio di presidenza e formata dai componenti di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della medesima
legge, nonché dai due presidenti di sezione del Consiglio di
Stato e dai due presidenti di tribunale amministrativo
regionale più anziani nelle rispettive qualifiche; il parere è
reso in base alla valutazione dell'attività giurisdizionale
svolta e dei titoli, anche di carattere scientifico,
presentati, nonché dell'anzianità di servizio. I magistrati
dichiarati idonei sono nominati consiglieri di Stato,
conservando, agli effetti del quarto comma dell'articolo 21
della legge n.186 del 1982, l'anzianità maturata nella
qualifica di consigliere di tribunale amministrativo
regionale;
b) in ragione della metà, mediante concorso pubblico
per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono
partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi
regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati
ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i
magistrati della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello
Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della
carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i
dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e
successive modificazioni, appartenenti a carriere per
l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in
giurisprudenza. Il concorso è indetto dal presidente del
Consiglio di Stato nei primi quindici giorni del mese di
gennaio. I vincitori conseguono la nomina con decorrenza dal
31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il
concorso stesso. La metà dei posti disponibili annualmente
messi a concorso è riservata ai magistrati dei tribunali
amministrativi regionali con la qualifica di consigliere; in
tale quota riservata non possono essere nominati altri
candidati, salva l'applicazione dell'articolo 20 della citata
legge n.186 del 1982 per i posti eventualmente rimasti
vacanti.
2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 1.
Art. 13.
(Modifica della disciplina concernente il Consiglio di
presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per la modifica della disciplina
dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n.117, e
dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n.186, con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio
di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro
anni;
b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla
lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto
anni;
c) prevedere che per l'elezione dei magistrati
componenti elettivi del Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di
votare per un solo componente titolare e un solo componente
supplente.
2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 1.
Capo III
DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE DI UN TESTO UNICO ED ALTRE
DISPOSIZIONI
Art. 14.
(Testo unico).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro
anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei
decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui
al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente
il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra
loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute
nei predetti decreti legislativi con tutte le altre
disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi
esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.
2. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo
1.
3. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n.400, un testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento giudiziario.
Art. 15.
(Trasferimento a domanda).
1. Il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17
della legge 28 luglio 1999, n.266, e successive modificazioni,
e di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987,
n.100, e successive modificazioni, si applica anche ai
magistrati ordinari con trasferimento degli stessi nella sede
di servizio dell'appartenente alle categorie di cui al citato
articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n.266, o, in mancanza,
nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a
quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad
applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di
efficacia delle disposizioni emanate in attuazione
dell'articolo 2.
3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non
possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
Art. 16.
(Proroga in via transitoria dell'esercizio delle funzioni
di Procuratore nazionale antimafia).
1. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera
i), dell'articolo 10 della presente legge e dal comma 3
dell'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive
modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale
antimafia, alla data di entrata in vigore della presente
legge, è prorogato nell'esercizio delle funzioni ad esso
attribuite per un ulteriore periodo di due anni dopo la
scadenza del termine massimo indicato nel comma 3 del citato
articolo 76-bis.
Art. 17.
(Copertura finanziaria).
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera p), numeri 2) e 3), la spesa prevista è
determinata in 2.462.899 euro a decorrere dall'anno 2004; per
l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 5),
6), 11), 12) e 15), nonché lettera l), numero 6), è
autorizzata la spesa massima di 594.589 euro a decorrere
dall'anno 2004.
2. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola
superiore della magistratura, di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), è autorizzata la spesa massima di 13.353.900
euro a decorrere dall'anno 2004, di cui 1.716.000 euro a
decorrere dall'anno 2004 per i beni da acquisire in locazione
finanziaria, 3.733.500 euro a decorrere dall'anno 2004 per le
spese di funzionamento, 2.800.000 euro a decorrere dall'anno
2004 per il trattamento economico del personale docente,
4.860.000 euro a decorrere dall'anno 2004 per le spese dei
partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, 112.400
euro a decorrere dall'anno 2004 per gli oneri connessi al
funzionamento del comitato direttivo di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera m), e 132.000 euro a decorrere
dall'anno 2004 per gli oneri connessi al funzionamento dei
comitati di gestione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
n).
3. Per le finalità di cui all'articolo 4, la spesa
prevista è determinata in 489.700 euro a decorrere dall'anno
2004, di cui 17.044 euro a decorrere dall'anno 2004 per gli
oneri connessi al comma 1, lettera a), e 472.656 euro a
decorrere dall'anno 2004 per gli oneri connessi al comma 1,
lettere f) e g).
4. Per le finalità di cui all'articolo 6, la spesa
prevista è determinata in 1.404.141 euro a decorrere dall'anno
2004.
5. Agli oneri indicati nel presente articolo, pari a
18.305.229 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede:
a) quanto a 17.519.019 euro, a decorrere dall'anno
2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia;
b) quanto a 786.210 euro, a decorrere dall'anno
2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303,
come rideterminata annualmente dalla tabella C allegata alla
legge finanziaria.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione dei predetti articoli 2, 3, 4 e
6, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, n.2), della legge n.468 del
1978.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.