XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4626




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del Museo della napoletanitā).

        1. E' istituito il Museo della napoletanitā, di seguito denominato "Museo", con sede in Napoli.
        2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo č autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2004 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.


Art. 2.

(Compiti).

        1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

            a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre materiali e opere che si riferiscono alla storia di Napoli e del costume partenopeo;

            b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni esistenti;

            c) promuovere iniziative ed attivitā culturali, idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato;

            d) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le creazioni di giovani autori.


Art. 3.

(Organizzazione).

        1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attivitā culturali con gli enti locali campani č individuata la sede del Museo.
        2. Le modalitā di gestione del Museo e ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
        3. Il consiglio di amministrazione del Museo č composto da nove membri, incluso il presidente, di cui:

            a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attivitā culturali;

            b) un rappresentante del comune di Napoli, ove partecipi al capitale del Museo con una quota almeno pari al 10 per cento del totale;

            c) un rappresentante della provincia di Napoli, ove partecipi al capitale del Museo con una quota almeno pari al 10 per cento del totale;

            d) un rappresentante della regione Campania, ove partecipi al capitale del Museo con una quota almeno pari al 10 per cento del totale;

            e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

            f) un rappresentante del Ministero delle attivitā produttive.

        4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovate esperienza e competenza nel settore della cultura o della storia napoletana.
        5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e le attivitā culturali.
        6. Con successivo provvedimento, il Ministro per i beni e le attivitā culturali stabilisce gli emolumenti spettanti ai membri del consiglio di amministrazione.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6 milioni di euro per l'anno 2004 e in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a 3 milioni di euro per il 2004 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivitā culturali; e quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivitā culturali. A decorrere dall'anno 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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