XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4626
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Museo della napoletanitā).
1. E' istituito il Museo della napoletanitā, di seguito
denominato "Museo", con sede in Napoli.
2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo č
autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2004 e di
3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
Art. 2.
(Compiti).
1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:
a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare
ed esporre materiali e opere che si riferiscono alla storia di
Napoli e del costume partenopeo;
b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con
altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni
esistenti;
c) promuovere iniziative ed attivitā culturali,
idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del
patrimonio conservato;
d) patrocinare eventi culturali volti a
valorizzare le creazioni di giovani autori.
Art. 3.
(Organizzazione).
1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le
attivitā culturali con gli enti locali campani č individuata
la sede del Museo.
2. Le modalitā di gestione del Museo e ogni altro aspetto
relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del
personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto
delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente
articolo.
3. Il consiglio di amministrazione del Museo č composto da
nove membri, incluso il presidente, di cui:
a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e
le attivitā culturali;
b) un rappresentante del comune di Napoli, ove
partecipi al capitale del Museo con una quota almeno pari al
10 per cento del totale;
c) un rappresentante della provincia di Napoli,
ove partecipi al capitale del Museo con una quota almeno pari
al 10 per cento del totale;
d) un rappresentante della regione Campania, ove
partecipi al capitale del Museo con una quota almeno pari al
10 per cento del totale;
e) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze;
f) un rappresentante del Ministero delle attivitā
produttive.
4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere
in possesso di comprovate esperienza e competenza nel settore
della cultura o della storia napoletana.
5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il
direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e le
attivitā culturali.
6. Con successivo provvedimento, il Ministro per i beni e
le attivitā culturali stabilisce gli emolumenti spettanti ai
membri del consiglio di amministrazione.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 6 milioni di euro per l'anno 2004 e in 3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede,
quanto a 3 milioni di euro per il 2004 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unitā previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivitā culturali; e quanto a 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unitā previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivitā culturali. A decorrere dall'anno 2007 si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.