XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4625
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio dei
filtri per olii e gasolio sono obbligatori.
Art. 2.
1. E' istituito il consorzio obbligatorio dei raccoglitori
dei filtri per olii e gasolio, di seguito denominato
"consorzio", al quale è attribuita personalità giuridica. Il
consorzio svolge sul territorio nazionale i seguenti
compiti:
a) assicurare la raccolta dei filtri per olii e
gasolio e organizzarne lo stoccaggio;
b) cedere i prodotti di cui alla lettera a)
alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite
riciclaggio;
c) assicurare l'eliminazione dei prodotti di cui
alla lettera a), nel caso non sia possibile o
economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di inquinamento;
d) promuovere lo svolgimento di indagini di
mercato e di ricerche tecnico-scientifiche per il
miglioramento tecnologico del ciclo della raccolta, dello
smaltimento e del riciclaggio dei prodotti di cui alla lettera
a).
Art. 3.
1. Al consorzio partecipano tutte le imprese che
smaltiscono filtri per olii e gasolio tramite il riciclaggio.
Le quote di partecipazione sono determinate in proporzione
alle capacità dei soggetti consorziati.
Art. 4.
1. Il consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno
statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio.
Art. 5.
1. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate
in relazione ai compiti allo stesso consorzio attribuiti ai
sensi dell'articolo 2 e a norma dello statuto di cui
all'articolo 4, sono obbligatorie per tutte le imprese
partecipanti.
Art. 6.
1. A decorrere dalla scadenza del termine di tre mesi
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio di approvazione dello statuto del consorzio di cui
all'articolo 4, chiunque detiene filtri per olii e gasolio è
obbligato al loro conferimento al consorzio.
2. L'obbligo di conferimento previsto dal comma 1 non
esclude la facoltà per il detentore di cedere i filtri per
olii e gasolio ad imprese di altro Stato membro dell'Unione
europea.
Art. 7.
1. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari
per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un
sovrapprezzo di vendita dei filtri per olii e gasolio da
applicare da parte dei produttori e degli importatori dei
filtri stessi, con diritto di rivalsa sugli acquirenti nelle
fasi successive della commercializzazione. I produttori e gli
importatori sono tenuti a versare le somme introitate ai sensi
del presente comma direttamente al consorzio.
Art. 8.
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, sono determinati il sovrapprezzo di cui
all'articolo 7 e la percentuale dei costi da coprire con
l'applicazione del sovrapprezzo medesimo, nonché le capacità
produttive delle singole imprese.
Art. 9.
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti,
statali e regionali, che disciplinano lo smaltimento dei
rifiuti.
Art. 10.
1. Chiunque, in ragione della propria attività e in attesa
del conferimento al consorzio, detiene filtri per olii e
gasolio, è obbligato a stoccare i filtri stessi in un apposito
contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di
smaltimento dei rifiuti.