XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4624




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste sono obbligatori.


Art. 2.

        1. E' istituito il consorzio obbligatorio dei raccoglitori delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, di seguito denominato "consorzio", al quale è attribuita personalità giuridica. Il consorzio svolge sul territorio nazionale i seguenti compiti:

                a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzarne lo stoccaggio;

                b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite riciclaggio;

                c) assicurare l'eliminazione dei prodotti di cui alla lettera a), nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lotta all'inquinamento;

                d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e di ricerche tecnico-scientifiche per il miglioramento tecnologico del ciclo della raccolta e dello smaltimento fino alla separazione e alla frantumazione dei prodotti di cui alla lettera a).


Art. 3.

        1. Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio fino alla separazione e frantumazione dei prodotti di cui all'articolo 2. Le quote di partecipazione sono determinate in proporzione alle capacità dei soggetti consorziati.


Art. 4.

        1. Il consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.


Art. 5.

        1. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione ai compiti allo stesso consorzio attributi ai sensi dell'articolo 2 ed a norma dello statuto di cui all'articolo 4, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.


Art. 6.

        1. A decorrere dalla scadenza del termine di tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di approvazione dello statuto del consorzio di cui all'articolo 4, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al consorzio.
        2. L'obbligo di conferimento previsto dal comma 1 non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste e i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro dell'Unione europea.


Art. 7.

        1. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicare da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti nelle fasi successive della commercializzazione. I produttori e gli importatori sono tenuti a versare le somme introitate ai sensi del presente comma direttamente al consorzio.


Art. 8.

        1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono determinati il sovrapprezzo di cui all'articolo 7 e la percentuale dei costi da coprire con l'applicazione del sovrapprezzo medesimo, nonché le capacità produttive delle singole imprese.


Art. 9.

        1. Per quanto non previsto dalla presente legge trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti, statali e regionali, che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti.


Art. 10.

        1. Chiunque, in ragione della propria attività e in attesa del conferimento al consorzio, detiene batterie esauste, è obbligato a stoccare le batterie stesse in un apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.


Art. 11.

        1. I componenti di consorzi con compiti e funzioni analoghi o similari a quelli stabiliti dall'articolo 2 non possono partecipare al consorzio.



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