XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4624
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle
batterie al piombo esauste sono obbligatori.
Art. 2.
1. E' istituito il consorzio obbligatorio dei raccoglitori
delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, di
seguito denominato "consorzio", al quale è attribuita
personalità giuridica. Il consorzio svolge sul territorio
nazionale i seguenti compiti:
a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi e organizzarne lo
stoccaggio;
b) cedere i prodotti di cui alla lettera a)
alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite
riciclaggio;
c) assicurare l'eliminazione dei prodotti di cui
alla lettera a), nel caso non sia possibile o
economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di lotta all'inquinamento;
d) promuovere lo svolgimento di indagini di
mercato e di ricerche tecnico-scientifiche per il
miglioramento tecnologico del ciclo della raccolta e dello
smaltimento fino alla separazione e alla frantumazione dei
prodotti di cui alla lettera a).
Art. 3.
1. Al consorzio partecipano tutte le imprese che
smaltiscono tramite il riciclaggio fino alla separazione e
frantumazione dei prodotti di cui all'articolo 2. Le quote di
partecipazione sono determinate in proporzione alle capacità
dei soggetti consorziati.
Art. 4.
1. Il consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno
statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio.
Art. 5.
1. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate
in relazione ai compiti allo stesso consorzio attributi ai
sensi dell'articolo 2 ed a norma dello statuto di cui
all'articolo 4, sono obbligatorie per tutte le imprese
partecipanti.
Art. 6.
1. A decorrere dalla scadenza del termine di tre mesi
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio di approvazione dello statuto del consorzio di cui
all'articolo 4, chiunque detiene batterie al piombo esauste o
rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al
consorzio.
2. L'obbligo di conferimento previsto dal comma 1 non
esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie
esauste e i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro
dell'Unione europea.
Art. 7.
1. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari
per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un
sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al
contenuto a peso di piombo da applicare da parte dei
produttori e degli importatori delle batterie stesse, con
diritto di rivalsa sugli acquirenti nelle fasi successive
della commercializzazione. I produttori e gli importatori sono
tenuti a versare le somme introitate ai sensi del presente
comma direttamente al consorzio.
Art. 8.
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, sono determinati il sovrapprezzo di cui
all'articolo 7 e la percentuale dei costi da coprire con
l'applicazione del sovrapprezzo medesimo, nonché le capacità
produttive delle singole imprese.
Art. 9.
1. Per quanto non previsto dalla presente legge trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti,
statali e regionali, che disciplinano lo smaltimento dei
rifiuti.
Art. 10.
1. Chiunque, in ragione della propria attività e in attesa
del conferimento al consorzio, detiene batterie esauste, è
obbligato a stoccare le batterie stesse in un apposito
contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di
smaltimento dei rifiuti.
Art. 11.
1. I componenti di consorzi con compiti e funzioni
analoghi o similari a quelli stabiliti dall'articolo 2 non
possono partecipare al consorzio.