XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4617
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro
nelle cui strutture sono installati apparecchi radioriceventi
destinati all'ascolto collettivo da parte dei soci o dei
beneficiari delle attività delle stesse, sono esentate dal
pagamento del canone annuo di abbonamento alle
radioaudizioni.
2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, per
associazioni e organizzazioni senza fini di lucro si intendono
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, e successive modificazioni, le organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive modificazioni, le organizzazioni non governative
riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni, le associazioni di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383,
le fondazioni e le associazioni senza fini di lucro aventi
scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici.
3. Per potere beneficiare dell'esenzione prevista al comma
1, le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2
richiedono all'ente concessionario del servizio pubblico delle
radiodiffusioni una apposita licenza gratuita per le
radioaudizioni, che ha validità permanente esclusa l'ipotesi
dell'eventuale perdita dei requisiti di cui al citato comma
2.
4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della
presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.