XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4589
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).
1. E' istituita per la durata della XIV legislatura, ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta sulla vicenda Parmalat, di seguito
denominata "Commissione".
2. La Commissione ha il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sulle
operazioni finanziarie e societarie, nonché sulle transazioni
bancarie, ad esse connesse, attraverso le quali vennero
effettuati acquisti ed eventuali e successive cessioni da
parte di Parmalat nei confronti di società straniere e
italiane dalla stessa controllate o partecipate;
b) individuare le connessioni tra eventuali
attività illecite e, in particolare, verificare la congruità
del prezzo pagato per eventuali acquisizioni o
partecipazioni;
c) verificare l'attuazione delle normative vigenti
in materia di controlli e le eventuali inadempienze da parte
dei soggetti pubblici e non destinatari delle stesse;
d) verificare le modalità di gestione delle
aziende, in rapporto alla rilevanza sociale delle stesse;
e) proporre soluzioni legislative e amministrative
per fare recuperare all'Italia una presenza industriale nel
comparto alimentare;
f) proporre soluzioni legislative e amministrative
atte ad evitare il ripetersi di situazioni analoghe;
g) proporre soluzioni atte ad evitare di
penalizzare i risparmiatori e i dipendenti;
h) accertare eventuali inadempienze da parte delle
banche sulla vendita dei bond.
3. La Commissione riferisce semestralmente al Parlamento
con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta
ne ravvisi la necessita e comunque al termine dei suoi
lavori.
4. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
Art. 2.
(Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti dei gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo
del Parlamento.
2. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente,
due vicepresidenti e due segretari.
Art. 3.
(Testimonianze).
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384
del codice penale.
Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).
1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti
relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organismi inquirenti e non, nonché copie
di atti e documenti relativi a indagini e inchieste
parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo
caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura
istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui
all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette
decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno,
l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e trasmettere
quanto richiesto.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. In ogni
caso, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti
giudiziari nella fase delle indagini preliminari non possono
essere divulgati.
3. Il segreto funzionale riguardante atti o documenti
acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui
agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può
essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di
inchiesta.
Art. 5.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne
viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione
in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di
atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia
stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 6.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento
interno.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche
attraverso uno o più comitati, costituiti ai sensi del
regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strutture messe a disposizione
dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.