XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4589




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione).

        1. E' istituita per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda Parmalat, di seguito denominata "Commissione".
        2. La Commissione ha il compito di:

            a) svolgere indagini atte a fare luce sulle operazioni finanziarie e societarie, nonché sulle transazioni bancarie, ad esse connesse, attraverso le quali vennero effettuati acquisti ed eventuali e successive cessioni da parte di Parmalat nei confronti di società straniere e italiane dalla stessa controllate o partecipate;

            b) individuare le connessioni tra eventuali attività illecite e, in particolare, verificare la congruità del prezzo pagato per eventuali acquisizioni o partecipazioni;

            c) verificare l'attuazione delle normative vigenti in materia di controlli e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e non destinatari delle stesse;

            d) verificare le modalità di gestione delle aziende, in rapporto alla rilevanza sociale delle stesse;

            e) proporre soluzioni legislative e amministrative per fare recuperare all'Italia una presenza industriale nel comparto alimentare;

            f) proporre soluzioni legislative e amministrative atte ad evitare il ripetersi di situazioni analoghe;

            g) proporre soluzioni atte ad evitare di penalizzare i risparmiatori e i dipendenti;
            h) accertare eventuali inadempienze da parte delle banche sulla vendita dei bond.

        3. La Commissione riferisce semestralmente al Parlamento con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessita e comunque al termine dei suoi lavori.
        4. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.


Art. 2.

(Composizione della Commissione).

        1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
        2. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.


Art. 3.

(Testimonianze).

        1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.


Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti).

        1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti e non, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e trasmettere quanto richiesto.
        2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. In ogni caso, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari non possono essere divulgati.
        3. Il segreto funzionale riguardante atti o documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.


Art. 5.

(Obbligo del segreto).

        1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.


Art. 6.

(Organizzazione interna).

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento interno.
        2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti ai sensi del regolamento di cui al comma 1.
        3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
        4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
        5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strutture messe a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro.
        6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.



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