XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4587
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e
le attivitā culturali, dell'economia e delle finanze - Agenzia
del territorio, del lavoro e delle politiche sociali e delle
politiche agricole e forestali sono autorizzati ad avvalersi
del personale giā assunto a tempo determinato, attraverso una
progressiva immissione nel triennio 2004-2006 del medesimo
personale nei ruoli organici dei suddetti Ministeri,
attraverso procedure concorsuali selettive, da definire di
intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di
un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle
finanze.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.