XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4587




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attivitā culturali, dell'economia e delle finanze - Agenzia del territorio, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole e forestali sono autorizzati ad avvalersi del personale giā assunto a tempo determinato, attraverso una progressiva immissione nel triennio 2004-2006 del medesimo personale nei ruoli organici dei suddetti Ministeri, attraverso procedure concorsuali selettive, da definire di intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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