XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4577
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare il Protocollo stabilito in base all'articolo 43,
paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio
europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica
l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a
Bruxelles il 30 novembre 2000.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2,
paragrafo 3, del Protocollo stesso.
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la
spesa dì euro 68.310 per l'anno 2004, di euro 78.250 per
l'anno 2005 e di euro 79.200 annui a decorrere dall'anno 2006.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.