XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4573
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 28
marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 2003, n. 119, č inserito il seguente:
"3-bis. E' vietato detenere latte e latte scremato
in polvere destinati ad usi zootecnici negli stabilimenti o
nei depositi nei quali si detiene o si lavora latte destinato
al consumo alimentare diretto ovvero a produzioni casearie o
assimilate. In ogni caso, nel latte e nel latte scremato in
polvere destinati ad usi zootecnici, e nei loro derivati,
devono essere presenti traccianti colorati, di origine
naturale, innocui per la salute umana ed animale, in grado di
rendere tali prodotti stabilmente evidenziabili. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono individuati i traccianti da
utilizzare ai fini di cui al presente comma. Chiunque ponga in
commercio ovvero utilizza in processi produttivi latte o latte
scremato in polvere, destinato ad usi zootecnici, privo dei
traccianti di cui al secondo periodo, ovvero viola le
disposizioni di cui al presente comma č soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 15.000 euro a
80.000 euro. E', in ogni caso, disposta la confisca dei
prodotti detenuti, commercializzati o utilizzati in violazione
delle disposizioni di cui al presente comma. In caso di
reiterata violazione delle suddette disposizioni, nei
confronti dei soggetti responsabili č applicata anche la
sanzione della sospensione dell'attivitā per un periodo non
inferiore a due mesi e non superiore a un anno".