XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4573




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, č inserito il seguente:

            "3-bis. E' vietato detenere latte e latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici negli stabilimenti o nei depositi nei quali si detiene o si lavora latte destinato al consumo alimentare diretto ovvero a produzioni casearie o assimilate. In ogni caso, nel latte e nel latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici, e nei loro derivati, devono essere presenti traccianti colorati, di origine naturale, innocui per la salute umana ed animale, in grado di rendere tali prodotti stabilmente evidenziabili. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i traccianti da utilizzare ai fini di cui al presente comma. Chiunque ponga in commercio ovvero utilizza in processi produttivi latte o latte scremato in polvere, destinato ad usi zootecnici, privo dei traccianti di cui al secondo periodo, ovvero viola le disposizioni di cui al presente comma č soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 15.000 euro a 80.000 euro. E', in ogni caso, disposta la confisca dei prodotti detenuti, commercializzati o utilizzati in violazione delle disposizioni di cui al presente comma. In caso di reiterata violazione delle suddette disposizioni, nei confronti dei soggetti responsabili č applicata anche la sanzione della sospensione dell'attivitā per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno".



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